Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/08/1984
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME
considerato che l’unico motivo in cui si articola il ricorso, e con il quale la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto presupposto rispetto alla ricettazione ascritta all’odierno ricorrente, ricorrendo l’ipotesi del falso grossolano e, dunque, del reato impossibile, è manifestamente infondato;
ritenuto che, infatti, la doglianza risulta articolata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione dei rilievi già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr., pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che ha respinto il gravame conformandosi correttamente – quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 – 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013 Ud. (dep. 2014), COGNOME, Rv. 258722 – 01), secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno ed essendo stato inoltre da sempre affermato (cfr., Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 dicembre 2024.