Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10832 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10832 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME GLYPH
-Relatrice-
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Villanova Monteleone il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle già rassegnate, per iscritto, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato, secondo quanto ivi rappresentato, l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Bologna ai soli fini civili; udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, per la parte civile ricorrente, che riportandosi ai motivi di ricorso, in particolare primo e secondo,
SENTENZA
Sent. GLYPH
sez.
UP – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Depositata in Cancelleria oggi ,
‘2 3 MAR. 2026 –
CANCELLIERE
alle memorie di replica e conclusioni scritte depositate agli atti e in udienza unitamente alla nota spese, ne ha chiesto l’accoglimento; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso di parte civile, e letti i documenti tutti dallo st depositati;
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a nove motivi svolti in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato, agli effetti civili, per il capo a) imputazione.
Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna si è pronunciata sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, parte civile nel procedimento a carico di COGNOME NOME, imputato -nella qualità di amministratore (fino al 25 maggio 2016) della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma- dei reati di cui agli artt. 517-ter cod.pen. (capo a), e 388, comma 2, cod.pen. (capo b), entrambi contestati in data 3 maggio 2016, procedimento -nel cui ambito pendeva anche, a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, imputazione di cui agli artt. 5 e 25-bis d.lgs. 231/2001 in relazione all’art. 517 cod.pen.- definito in primo grado con la sentenza del 9 settembre 2021 del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, di condanna del COGNOME, per il solo capo b) di imputazione, alla pena di euro 1.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in sede civile (con spese compensate per il 60%, e condanna del condannato alla rifusione della parte residua), e di assoluzione dal capo a), perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine al reato di cui al capo b), perché estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato le statuizioni civili e compensato interamente le spese del grado, confermando la sentenza nel resto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, in ordine alla nullità, dai giudici di merito accertata incidentalmente, del brevetto EP 1 362 213 (ex art. 76, comma 1, lett. a), c.p.i., per estensione oltre il contenuto della domanda, e ex art 76, lett. b) e c), c.p.i., per difetto dei requisiti di industrialità e di sufficiente chiare precisione della descrizione in relazione alla mancanza nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti del sistema di raffreddamento).
Assume la ricorrente che la Corte di appello di Bologna, nel decidere della responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 517-ter cod.pen, contestato al capo a) di imputazione, ha incidentalmente dichiarato la nullità del brevetto di che trattasi, basandosi sulle argomentRAGIONE_SOCIALE svolte nelle due sentenze, del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, e della Corte di appello di Milano, che tale nullità avevano dichiarato, benché medio-tempore annullate da questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza del 10 ottobre 2019 -perché rese in difetto di contraddittorio e quindi inutiliter datae (cfr.. pag 14 della sentenza in questa sede impugnata ove si legge «E’ indubbio che dette pronunce non facciano stato nel presente giudizio atteso che, proprio perché rese in difetto di contraddittorio integro, sono inutiliter datae»)-.
Continua la difesa della ricorrente col significare che la parte civile aveva depositato alla Corte di appello di Bologna quali documenti -come tali acquisiti dalla Corte bolognese- successivi alla sentenza di primo grado ed al deposito dell’atto di appello in sede civile, 1) relazione finale di c.t.u. (del 5 aprile 2022 firma dell’ing. COGNOME) disposta nel procedimento riassunto a seguito della sentenza di annullamento della Cassazione Civile, e incardinato presso il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, avente ad oggetto la validità del brevetto di che trattasi; 2) relazione finale di c.t.u. (del 25 otto 2023 a firma dell’ing. COGNOME) disposta nel procedimento, invece pendente presso il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, avente ad oggetto “la sistematica contraffazione del brevetto da parte di NOME COGNOME tramite la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’ordinanza di inibitoria del Tribunale Roma in data 26.4.2012 cui fa riferimento il capo b) dell’imputazione e, quindi, l’applicazione della penale (astreinte) di euro 500,00 prevista dalla medesima ordinanza per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria. [..1″, procedimento definito, in primo grado, con sentenza del 28 marzo 2025 -che, in quanto successiva alla sentenza impugnata col ricorso produce innanzi a questa Corte pure quale “documento”- di accertamento della violazione dell’inibitoria tra il 2012 e il 2017, col riconoscimento a favore di RAGIONE_SOCIALE a titolo di penale della somma complessiva di euro 255.500,00 oltre interessi e spese di giudizio; nella sentenza di che trattasi si sottolineerebbe «la conferma della validità del brevetto EP 213 da parte del CTU nel procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano» riassunto in fase rescissoria; alla sentenza è seguita la rimessione sul ruolo della causa romana sospesa a seguito delle sentenze delle corti meneghine di primo e secondo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Assume che la dedotta produzione documentale dimostrerebbe l’infondatezza di entrambi i profili di nullità ritenuti dai giudici di merito. Quanto al primo, ex a 76, comma 1, lett.c), perché -secondo quanto desumibile dalla c.t.u. COGNOMEl’elisione dalla rivendicazione indipendente 1 della caratteristica “parzialmente
gassosa” della miscela esplosiva sarebbe avvenuta legittimamente, come pure ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, nel corso del procedimento di concessione del brevetto, ex art. 123, comma 2, c.b.e., perché l’originaria domanda prevedeva, alla rivendicazione indipendente 1, la natura “parzialmente gassosa” delle miscele esplosive, e alla rivendicazione indipendente 2, l’uso di miscele esplosive con componenti liquide e quindi non parzialmente gassose, di poi specificate nella descrizione (cfr. pag 21 della c.t.u. COGNOME che contesta la indispensabilità della caratteristica parzialmente gassosa della miscela di cui alla rivendicazione indipendente 1). Quanto al secondo, ex art. 76, comma 1, lett.a) e b), relativo alla nullità del brevetto per difetto dei requisiti di industrialità e di sufficiente chiare e precisione della descrizione sotto il profilo del raffreddamento, perché -secondo quanto risultante dalla c.t.u. COGNOME– il requisito della ‘industrialità’ di cui all’a 49 c.p.i. non sarebbe inficiato anche nel caso della eventuale, nella specie comunque negata, carenza di una caratteristica essenziale (id est il raffreddamento), in quanto il brevetto può essere utilizzato in ambito industriale anche a prescindere dal raffreddamento, posto che il suo uso si estende anche a impieghi industriali che non lo impongono (cfr,. pag 26 c.t.u. COGNOME, ove si afferma che ” non vi è dubbio che l’oggetto di TARGA_VEICOLO possa essere utilizzato in ambito industriale a prescindere dalla presenza di raffreddamento o meno”); il raffreddamento non sarebbe necessario neppure in ambienti caldi; il problema tecnico risolto dal brevetto è quello di ridurre i pericoli e i costi di pulizia in quals tipo di impianto, non quello di consentire la pulizia in impianti caldi senza imporne la fermata, il che già era possibile con la tecnica precedente; il brevetto prevede idonei sistemi di raffreddamento della lancia e del contenitore a parete sottile, passivi ed attivi, ove necessario.
A dimostrazione della “forte presunzione di validità del titolo” militerebbe, anche, l’esame, svolto con verifica particolarmente approfondita, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE che ha poi concesso il brevetto, circostanza ignorata dalla Corte di appello di Bologna, così come ignorati sarebbero stati i contenuti delle due distinte, riassunte, cc.tt.uu. escluse dal materiale valutato dalla Corte di appello ai fini della decisione del capo a); la seconda, peraltro, contraddittoriaménte posta alla base della decisione di conferma della sussistenza del reato di cui al capo b) con la conseguente statuizione risarcitoria, ed ignorata, invece, nella trattazione del tema della ‘nullità’ del brevetto.
Denuncia mancanza di motivazione al proposito.
2.2. Col secondo, articolato, motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod,proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 517-ter cod.pen. e 76, comma 1, lett. c), 52, comma 2, 172, comma 2, c.p.i., e 123 c.b.e., e correlato vizio ·di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla affermata nullità del brevetto EP 1 362
213 per estensione oltre il contenuto della domanda. Chiarisce, specificando la lagnanza, che la Corte di appello di Bologna -come, prima, il Tribunale di Riminiha affermato la nullità del brevetto per estensione oltre il contenuto della domanda ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett.c) c.p.i., in quanto la rivendicazione indipendente 1 non contiene la limitazione della natura “parzialmente gassosa” della miscela esplosiva, contenuta invece nella domanda di brevetto.
Tanto sulla scorta della considerazione per cui la descrizione brevettuale non può integrare la rivendicazione al punto da estendere l’ambito di operatività della tutela brevettuale (sicché il brevetto concesso con la rivendicazione indipendente 1 emendata incorrerebbe in nullità); e dell’assunto secondo cui l’art. 172, comma 2, c.p.i. consente al richiedente, prima dell’accoglimento della domanda, di correggerla, ma a condizione che non venga modificata negli aspetti sostanziali.
2.2.1. Nel ritenere che le rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti non avrebbero fatto riferimento a miscele esplosive ‘non parzialmente gassose’, limitazione contenuta nella rivendicazione 1 (superata dalla descrizione che avrebbe fatto riferimento a “sostanze non parzialmente gassose, liquide o in polvere”, ritenuta tuttavia inidonea a integrare le rivendicRAGIONE_SOCIALE), da cui la nullità del brevetto con la descritta emenda, la Corte territoriale avrebbe ignorato che la domanda vyo iniziale presentava, oltre alla rivendicazione 1, contenente l’espressione “almeno parzialmente gassosa”, anche la rivendicazione 2, che prevedeva l’uso di una “miscela esplosiva avente componenti liquidi o gassosi”, come evidenziato nella c.t.u. COGNOME, con la conseguenza che “la rimozione in fase di esame della caratteristica contestata da parte attorea era del tutto ammissibile”, e che la sentenza impugnata è, sul punto, mancante di motivazione.
2.2.2. Più in generale l’assunto della Corte di appello felsinea secondo cui l’elisione della limitazione di cui alla rivendicazione indipendente 1 avrebbe determinato, ex artt. 76, comma 1, lett.c) e 52, comma 2, c.p.i., la nullità del brevetto «in quanto eccedente il contenuto della domanda» (non valendo a legittimare la modifica di quest’ultima la descrizione che contempla anche l’utilizzo di “sostanze non parzialmente gassose, liquide o in polvere”, in quanto atta alla sola interpretazione delle rivendicRAGIONE_SOCIALE), sarebbe frutto di erronea individuazione della quaestio iuris, valendo l’art. 52, comma 2, c.p.i., a delimitare l’ambito di protezione dell’invenzione, come da brevetto già rilasciato, e non già a definire la questione, in questa sede rilevante, attinente alla verifica della legittimità della modific apportata alla rivendicazione 1 nel corso del procedimento di concessione del brevetto.
Da tanto, ritiene la difesa, l’erronea applicazione da parte della Corte impugnata innanzi tutto degli artt. 76, comma 1, lett. c), e 52, comma 2, c.p.i., e dell’art 517-ter cod.pen., quindi dell’art. 172 c.p.i., laddove la Corte territoriale non avrebbe affrontato il tema (pur esplicitamente posto alla sua attenzione col terzo
motivo di appello) della procedura di riconoscimento del brevetto, limitandosi a richiamare il disposto dell’art. 172, comma 2, c.p.i. (assertivamente affermando che «l’art. 172, comma 2, c.p.i., consente al richiedente il brevetto, prima che la sua domanda venga accolta, di correggerla, ma a condizione che non venga modificata negli aspetti sostanziali» e ritenendo che la modifica inerente alla modifica della materia esplosiva rappresentasse, invece, modificazione essenziale), nel mentre la disciplina applicabile alla procedura de qua -relativa a brevetto RAGIONE_SOCIALE “frazione italiana del brevetto RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO 1362213 che è una fase regionale della domanda internazionale NUMERO_DOCUMENTO” come tale rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– è, appunto, regolata dall’art. 123 della Convenzione sul Brevetto RAGIONE_SOCIALE -c.b.e.- ratificata in Italia con L. n. 260 del 1978.
2.2.3. La prima violazione di legge inerirebbe, dunque, alla ritenuta applicazione dell’art. 172 comma 2 c.p.i., in luogo dell’art. 123 c.b.e..
2.2.4. La seconda violazione di legge inerirebbe alla erronea applicazione dell’art. 172, comma 2, c.p.i., che, ove applicabile, deve essere interpretato alla luce della Convenzione sul Brevetto RAGIONE_SOCIALE, e coerentemente con le sue previsioni; di tal che il limite alle modifiche delle rivendicRAGIONE_SOCIALE nel corso del procedimento di rilascio del brevetto -rivendicRAGIONE_SOCIALE che devono riguardare “aspetti non essenziali”- deve essere interpretato nel senso che le integrRAGIONE_SOCIALE debbono essere previste nella domanda come originariamente depositata, e, dunque, anche in tutto quanto desumibile da descrizione e disegni esplicativi. Sempre secondo prospettazione la nozione di essenzialità delle modifiche non riguarda il fatto che ne risulti estesa l’area della tutela, a condizione che l’estensione trovi rispondenza della domanda. Sicché erronea sarebbe l’affermazione della Corte di appello secondo cui la modifica della rivendicazione 1 avrebbe determinato la nullità del brevetto in quanto riferita alla materia esplosiva, che rappresenta una delle componenti fondamentali del procedimento da brevettare.
2.2.5. La terza violazione di legge inerirebbe alla erronea applicazione dell’art. 123 c.b.e., che, per converso, legittima modifiche alla domanda di brevetto, e prevede una disciplina differente a seconda che, suscettibili di ampliarne l’oggetto, si determinino durante il procedimento di concessione, ritenendole possibili a condizione che si mantengano entro il perimetro definito dal contenuto della domanda iniziale, e quindi che l’oggetto del brevetto non «si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata» (art. 123 comma 2), o, al brevetto stesso, dunque apportabili successivamente al suo rilascio,. che devono sottostare, oltre che al limite appena esplicitato, anche a quello relativo all’ambito di protezione, sicché, di fatto, risultano consentite in questa fase solo modifiche limitative dell’oggetto (art. 123 comma 3). In tal senso depone, peraltro, la consolidata giurisprudenza EPO.
2.2.6. A mente dell’art. 78 c.b.e., il contenuto della domanda iniziale è dato dalla descrizione, dalle rivendicRAGIONE_SOCIALE, e dai disegni cui descrizione e rivendicRAGIONE_SOCIALE fanno riferimento; a mente dell’art. 84 c.b.e. l’oggetto del brevetto (contenuto della tutela) è definito dalle rivendicRAGIONE_SOCIALE (come pure affermato dall’art. 52 comma 1, c.p.i. richiamato dalla Corte di appello bolognese).
La Corte di appello mostra, tuttavia, di confondere e sovrapporre le due nozioni, cadendo conseguentemente in errore quando afferma l’impossibilità di apportare modifiche in ampliamento dell’oggetto (e dunque del contenuto della tutela) durante la procedura di concessione, anche ove -come nella specie- tali modifiche si riferiscano a elementi già compresi nella domanda iniziale, sostanzialmente elidendo la concreta portata applicativa del disposto dell’art. 123, comma 2, c.b.e. che, ove così interpretato, non ne avrebbe alcuna (in tal senso copiosa giurisprudenza dell’RAGIONE_SOCIALE ).
2.2.7. L’affermazione della causa di nullità per estensione dell’oggetto avrebbe postulato un accertamento, del tutto omesso dalla Corte bolognese, della corrispondenza o meno della modifica a quanto nella descrizione originaria presente o a elementi nella stessa espressamente rinvenibili o dalla stessa direttamente e non ambiguamente evincibili.
Tanto nonostante le plurime sollecitRAGIONE_SOCIALE al proposito da parte della difesa (mercè la produzione delle cc.tt.uu. espletate nel corso del procedimento civile presso la Corte di appello di Milano, anche in fase rescissoria, la discussione sul contenuto delle rivendicRAGIONE_SOCIALE, 1 e 2, e la ‘descrizione’ di cui alla domanda originaria), emergenze rispetto alle quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di manifesta illogicità della motivazione, ove ha dimostrato consapevolezza che la domanda, sì come proposta, prevedesse miscele non solo parzialmente gassose, ma, anche, totalmente gassose, o liquide, o anche solide.
2.2.8. La Corte di appello, comunque, anche a prescindere dalla inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all’art. 172, comma 2, c.p.i., sarebbe incorsa in erronea applicazione del relativo disposto (da interpretarsi correttamente alla luce dell’art. 123, comma 2, c.b.e.) e relativo vizio di motivazione laddove ha affermato che l’eliminazione, dalla rivendicazione 1, della limitazione della natura parzialmente gassosa della miscela esplosiva costituisce modifica sostanziale non consentita.
Osserva la difesa che il limite relativo ad aspetti non sostanziali delle modifiche alla domanda deve essere inteso nel senso che modifiche legittime sono quelle che riguardano elementi già previsti nella domanda originaria, quindi non solo nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE, ma anche nella descrizione; che solo in tal senso si può interpretare l’art. 172 comma 2 c.p.i. in coerenza con la c.b.e. e il suo art. 123 in particolare, che disciplina la modifica della domanda di concessione del titolo; che tanto è coerente con la decisione T331 dell’EPO che ha stabilito che una caratteristica della
rivendicazione può essere considerata essenziale, e quindi non modificabile nel corso della procedura, se è la descrizione a presentarla come tale e se è indispensabile per il funzionamento dell’invenzione; sicchè la caratteristica dell’essenzialità dipende dalla descrizione dell’invenzione e dal suo funzionamento e non ha nulla a che vedere con l’estensione della tutela, e il superamento del limite della essenzialità va verificato con riferimento alla domanda -rivendicazione, descrizione e disegni esplicativi- e non, come erroneamente e illogicamente ha ritenuto la Corte di appello, con riferimento all’oggetto della tutela (anche ove estesa come nella specie con riferimento ad un elemento, la materia esplosiva, solo genericamente rilevante) che non renda il procedimento inattuabile; arbitrario sarebbe l’assunto della Corte bolognese nella parte in cui ha ritenuto che la modifica della sostanza esplosiva riguarderebbe un aspetto sostanziale del brevetto in quanto «la materia esplosiva rappresenta una delle componenti fondamentali del procedimento da brevettare», assunto contraddetto, come anticipato, dalla (ignorata) relazione di c.t.u. a firma COGNOME.
2.3. Col terzo motivo la difesa lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge -artt. 76, comma 1, lett. a) e b), in relazione alla carenza dei requisiti di industrialità e di chiarezza e precisione della descrizione relativamente al raffreddamento, 45, 49, 51, 52 c.p.i. e 517-ter cod.pen.- e vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla affermata nullità del brevetto EP 1 362 213.
La Corte di appello ha ritenuto la carenza dei descritti requisiti.
Tanto, assume la difesa, sulla base di un errore di fondo, attinente alla individuazione del problema tecnico risolto dal brevetto, individuato dalla Corte territoriale in quello di consentire la pulizia di impianti a temperatura elevata senza determinarne la fermata -e rispetto al quale le rivendicRAGIONE_SOCIALE 1 e 11 sarebbero inidonee- da cui la ritenuta inidoneità del brevetto complessivamente considerato. Il problema tecnico risolto dal brevetto sarebbe, invece -si confrontino la descrizione brevettuale, le osservazione svolte dalla p.c. in appello, l’esame reso dal c.t.p. Plebani, la relazione di c.t.u. COGNOME-, sempre secondo prospettazione difensiva, quello di ridurre i pericoli ed i costi del procedimento, sia ad alta temperatura che a freddo -rileva la difesa che il brevetto consente di ritenere un significativo progresso rispetto alla tecnica precedente in termini di sicurezza per gli operatori e per gli impianti durante il processo di pulitura, a prescindere che si operi o meno ad alta temperatura, come chiaramente enunciato nella descrizione, con l’esclusione del pericolo di deflagrazione dell’esplosivo mentre è stoccato nei presso dell’area di lavoro e del pericolo di deflagrazione mentre gli operatori lo manipolano per applicarlo al tubo e sono intenti ad introdurre nell’impianto il tubo con apposto alla sua estremità l’esplosivo già formato- con la conseguenza che il raffreddamento sarebbe soltanto opzionale, e che la motivazione della Corte
territoriale in merito al quarto motivo di appello svolto al proposito col richiamo a quanto dedotto dal c.t.p. di parte civile Plebani e dal c.t.u. COGNOME (come sintetizzato alle pagg. 34 e segg del ricorso) sarebbe mancante.
Sarebbe, altresì, contraddittoria nella parte in cui, svolto il riferimento all caratterizzazione del brevetto con riguardo al controllo dei rischi e dei tempi di esplosione, contraddittoria appunto sarebbe l’affermazione che scopo del brevetto sarebbe quello della pulizia degli impianti caldi, rispetto al quale sarebbe stato negato il requisito della industrialità e della sufficiente chiarezza e precisione – e non quello di ridurre pericoli e costi del procedimento-.
2.4. Col quarto motivo denuncia, a specificazione ulteriore del terzo motivo di ricorso, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 517-ter cod.pen. 76, comma 1, lett. a), 45, 49, 51, 52 c.p.i., e vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, in ordine alla affermata nullità del brevetto NUMERO_DOCUMENTO per carenza del requisito della industrialità in relazione al raffreddamento.
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato la nullità de . l brevetto per carenza del requisito della industrialità perché a) le rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti non prevedono rimedi idonei a prevenire l’esplosione prematura del contenitore a temperature elevate; b) se le rivendicRAGIONE_SOCIALE dipendenti 9 e 18 prevedono sistemi di raffreddamento della lancia e del contenitore, tuttavia non ne impongono l’uso congiunto; c) irrilevante sarebbe il possibile utilizzo in ambienti a freddo posto che lo stesso inventore ne sottolinea l’utilità soprattutto nel caso di impianto acceso ed in funzione; d) irrilevante sarebbe l’impiego in tutto il mondo e da lungo tempo, in quanto il suo impiego pratico potrebbe essere stato reso possibile dall’utilizzo di misure estranee al suo oggetto.
2.4.1. Ciò avrebbe fatto ritenendo, erroneamente, che le ‘caratteristiche essenziali’ dell’invenzione debbano essere determinate dalle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti (che nella specie non prevedono il sistema di raffreddamento e quindi ,non sarebbero idonee al raggiungimento dello scopo) mentre, ai sensi degli artt. 51, comma 2 secondo cui la descrizione illustra le modalità di attuazione del brevetto- e 52 secondo cui il contenuto delle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti determina l’oggetto del brevetto, e quindi l’ambito di protezione dell’invenzione, e la descrizione e i disegni servono a interpretare la rivendicazione- c.p.i., le modalità di raffreddamento debbono formare oggetto non delle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti, ma della descrizione, con la conseguenza che ove una ‘caratteristica essenziale’ per il perseguimento dello scopo dell’invenzione non sia espressamente indicata nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE, ma se ne faccia menzione nella descrizione, ciò non comporta la nullità del brevetto, ma, solo, una carenza di protezione rispetto alla caratteristica essenziale omessa nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE, nel senso che su di essa il titolare del brevetto non può vantare alcuna esclusiva (cfr. art. 2, comma 3, lett.f, d.m.
27.6.2008, secondo cui «La descrizione … deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell’invenzione : f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale»; linee guida RAGIONE_SOCIALE, secondo cui «sebbene un’invenzione debba essere «suscettibile di applicazione industriale» e la descrizione debba indicare, ove ciò non sia evidente, il modo in cui l’invenzione presenti tale suscettibilità, le rivendicRAGIONE_SOCIALE non devono necessariamente essere limitate all’applicazione industriale»; Cassaz. Civile, I, 16.3.2022, 8584, secondo cui la violazione «delle linee guida elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE per disciplinare la propria attività» assume rilevo ove «comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie» individuate negli artt. 49, 51 comma 2 e 52 c. p. i.).
2.4.2. Nella specie la descrizione del brevetto ne declina le modalità di attuazione nel rispetto del disposto dell’art.51, comma 2, c.p.i., posto che il tema delle diverse modalità di utilizzo del brevetto e quindi dell’impego di sistemi di raffreddamento attiene non all’oggetto-ambito di protezione-, e deve essere dunque oggetto della descrizione.
2.4.3. La Corte di appello, erroneamente considerato il requisito dell’industrialità, ne avrebbe escluso altrettanto erroneamente la sussistenza per mancanza, nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti, di un elemento ritenuto essenziale, non in qualsiasi genere di industria, ma in un particolare uso del procedimento pur se ritenuto qualificante e preferibile, vale a dire l’uso in alta temperatura.
Ha perciò applicato erroneamente il disposto degli artt. 76, comma 1, lett a), 49 c.p.i. e 517-ter cod,pen., a) quando ha ritenuto necessario, per la sussistenza del requisito dell’industrialità, che il brevetto possa essere attuato nell’uso maggiormente redditizio, a caldo, nonostante le ulteriori sue indubbie applicRAGIONE_SOCIALE industriali; b) ed è incorsa nel vizio di manifesta illogicità della motivazione nel ritenere arbitrariamente irrilevanti gli utilizzi del brevetto non ad alte temperature; c) nel vizio di mancanza della motivazione relativamente al contenuto, al proposito, della c.t.u. COGNOME;
2.4.4. A specificazione della censura sub a) del punto che precede osserva la difesa quanto segue.
La Corte di appello territoriale non dubita ci siano utilizzi diversi da quelli negl impianti a caldo.
Ciò risulta dalla c.t.p. Plebani; dalla descrizione; dalla specificazione e sottolineatura dello stesso inventore, che sottolinea l’avere il procedimento utilità soprattutto nel caso di impianto acceso, ed in ambiente ad alta temperatura (opzione solo preferita, dunque opzionale, nella rivendicazione 1, del tutto assente dalla rivendicazione 11), caratteristica non limitativa del brevetto.
2.4.5. A specificazione della censura sub b) del punto § 2.4.3. osserva la difesa quanto segue.
Quanto sopra (§ 2.4.4) appena rilevato, insieme con l’affermazione della Corte di appello, che nel discutere del capo b), fa proprie le argomentRAGIONE_SOCIALE della c.t.0 COGNOME e rileva che l’uso in impianti ‘caldi’ non è «caratteristica presentata come una caratteristica essenziale dell’invenzione e conseguentemente non limita l’ambito di esclusiva» determina l’illogicità della motivazione laddove si afferma l’irrilevanza degli utilizzi del brevetto diversi da quello ad alte temperature; la contraddittorietà della affermazione de qua in relazione al reato sub b) e alla sua negazione quanto al capo a) di imputazione (anche combinando le rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti 1 e 11 con quelle dipendenti 9 e 18, a causa della mancata previsione della necessaria applicazione congiunta di tutti i sistemi di raffreddamento.
2.4.6. A specificazione della censura sub c) del punto § 2.4.3. osserva la difesa quanto segue.
Le osservRAGIONE_SOCIALE appena svolte (§ 2.4.5.) sono rinvenibili nelle cc.tt.uu. COGNOME e COGNOME, che contraddicono l’assunto della essenzialità del raffreddamento, per la molteplicità degli usi previsti e per l’eccentricità della individuazione del probelema tecnico del brevetto ritenuto al proposito.
2.4.7. Erroneo sarebbe, ancora, l’assunto del difetto di chiarezza e specificicità correlato alla mancata previsione della necessaria applicazione congiunta di tutti i sistemi di raffreddamento attivi e passivi della lancia e del contenitore a parete sottile anche combinando alle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti 1 e 11 quelle dipendenti 9 e 18, sempre perché attinenti a caratteristica non essenziale del brevetto (di poi compiutamente e correttamente fatta oggetto della descrizione).
Anche a questo proposito postula la difesa la sussistenza di violRAGIONE_SOCIALE molteplici, di legge, e motivazionali, in termini di illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione resa.
2.5. Col quinto motivo, denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) erronea applicazione di legge – artt. 517-ter cod.pen. e 76, comma 1, lett. b), 51 c.p.i.per la ritenuta carenza del requisito di chiarezza e precisione della descrizione in relazione al raffreddamento, perché la refrigerazione congiunta del contenitore a parete sottile e della lancia non è descritta come obbligatoria, e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La descrizione, assume la difesa, deve fornire e nella specie effettivamente fornisce, correttamente, le informRAGIONE_SOCIALE necessarie per l’applicazione del procedimento in tutte le condizioni d’uso da parte di persone esperte del ramo; carente sarebbe stata se avesse fatto riferimento al solo uso ad alte temperature; la sentenza impugnata ha errato al proposito, ed ha reso motivazione viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà in quanto pur ammettendo la molteplicità delle occasioni d’uso, censura, in realtà, l’insufficienza della descrizione, per il caso
di utilizzo del brevetto non ad alta temperatura; viziata per omissione con riferimento a quanto evidenziato nella c.t.u. a firma COGNOME.
2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge – artt. 517-ter cod.pen. e 76, comma 1, lett. a) e b), 45, 49, 51 c.p.i.- per la ritenuta carenza dei requisiti di industrialità e chiarezza precisione della descrizione anche con riferimento al materiale del contenitore a parete sottile in cui viene immessa la lancia, e lett. e), per correlata mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la difesa poiché le modalità di attuazione del brevetto relativamente ai materiali con cui è composto il contenitore a parete sottile variano a seconda delle condizioni di utilizzo, tale specificazione deve essere illustrata non nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti ma nella descrizione, di tal chè la nullità ritenuta dalla Corte bolognese per assenza di tale specificazione nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE è frutto di erronea applicazione di legge; è viziata ed illogica perché assume il solito, inesatto, presupposto, del funzionamento solo ad alta temperatura; è contraddittoria in relazione alla asserita inadeguatezza dei sistemi di raffreddamento previsti dal brevetto, sia in relazione alla asserita mancanza della realizzazione del contenitore in materiali resistenti alle alte temperature, ciò ancora una volta in assenza di confronto con il contenuto della c.t.u. a firma COGNOME.
2.7. Col settimo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’erronea applicazione di legge – art. 76, comma 1, lett. a ) e b), c.p.i.- per la ritenuta carenza nel brevetto EP 1 362 213 dei requisiti di industrialità e chiarezza e precisione della descrizione anche con riferimento ai dispostivi di protezione del contenitore a parete sottile in cui viene immessa la sostanza deflagrante, e -artt. 517-ter cod.pen., 76, comma 1, lett. a) e b), 45, 49, 51 c.p.i.nel brevetto statunitense NUMERO_DOCUMENTO, e correlata mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale ha ribadito la mancanza di sistemi di protezione fisici del contenitore a parete sottile già affermata nel primo grado di giudizio. Ma assume la difesa che anche l’utilizzo di sistemi di protezione, dipendenti dalle diverse condizioni di utilizzo, deve essere Illustrato nella descrizione e non nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE. Da tanto l’erroneità, per erronea applicazione degli artt. 76, comma 1, lett. a) e b), 45, 49, 51 c.p.i., e 517-ter cod.pen., della conclusione della nullità del brevetto sotto tale profilo.
2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’erronea applicazione di legge -art. 76, comma 1, lett. a ) c.p.i.per affermazione della nullità totale e non parziale del brevetto EP1 362 213 per carenza del requisito di industrialità in relazione al raffreddamento, e inosservanza degli artt. 517-ter cod.pen., 76, comma 1, lett. a) e comma 2 c.p.i., 138, comma 2, c.b.e., e correlata mancanza di motivazione.
La Corte di appello ha ritenuto la nullità totale del brevetto poiché non è previsto il necessario uso congiunto di tutti i sistemi di raffreddamento sia della lancia che del contenitore a parete sottile.
La questione, già affrontata col quarto motivo di ricorso, viene qui riproposta sotto altro profilo: a seguito della combinazione delle rivendicRAGIONE_SOCIALE la eventuale carenza di una caratteristica essenziale sia pure in tesi erroneamente dichiarata riguarderebbe esclusivamente gli utilizzi del procedimento che richiederebbero necessariamente l’uso congiunto di tutti i sistemi di raffreddamento non previsti come obbligatori. Tribunale e Corte di appello avrebbero dovuto, al più, affermare la nullità parziale del brevetto ex art. 138, comma 2, c.b.e. e 76, comma 2, c.p.i.. La sentenza della Corte territoriale è viziata per acrenza di mptivazioe co riferimento alla relazione di c.t.u. COGNOME, che aveva concluso per la validità del brevetto o, al più, per la sua nullità parziale.
2.9. Col nono motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’erronea applicazione di legge -art. 517-ter cod.pen.- quanto alla validità sostanziare del titolo di proprietà industriale quale presupposto della condotta delittuosa.
Sulla scorta di tale assunto la Corte di appello ha ritenuto di dover indagare incidentalmente sia l’esistenza sia la validità sostanziale del brevetto, ma, assume la difesa, secondo una impostazione validata dalla giurisprudenza non solo in sede cautelare reale ma anche di cognizione, gli artt. 517, commi 1 e 4-ter e 473, commi 1 e 3, cod.pen. prevedono che la rilevanza penale della condotta di usurpazione e contraffazione sia subordinata alla esistenza e conoscibilità del titolo, non anche alla sua validità. Significativa in tal senso la presenza di una siffatta condizione per l’integrazione del reato nel previgente art. 127 c.p.i., poi esclusa nel vigente 517-ter, comma 4, cod.pen. che lo ha sostituito, e l’irrilevanza dell’eventuale successivo venir meno del titolo, e l’erroneità della interpretazione fatta propria anche dalle pronunce di questa Corte che interpretano il richiamo dell’art. 517-ter cod.pen. alla osservanza di leggi, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali esteso anche alle condizioni di validità sostanziale del titolo (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019 Ud. (dep. 23/10/2019) Rv. 277771 – 01, e Sez. 2, n. 29791 del 2020, n.m.). L’opzione interpretativa fatta propria dalla Corte territoriale peraltro colliderebbe, in tesi, col principio di offensività e con valutazione del bene giuridico tutelato (che per l’art. 517-ter cod.pen. è il patrimonio dell’inventore e dunque una sfera di interessi privati), che impone di subordinare la tutela penale alla validità sostanziale del titolo, come indirettamente sarebbe confermato dalla vigente ed efficace inibitoria del Tribunale di Roma del 26 aprile 2012 cui fa riferimento il capo b) di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nella sua totalità inammissibile.
1. Giova premettere che i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione (nella specie dedotti nei primi otto motivi di ricorsi, soli o congiunti con le denunciate violRAGIONE_SOCIALE di legge), fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, COGNOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, NOME., Rv. 277091 – 01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096 – 01).
1.2. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.), infine, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova -quali a mero titolo di esempio, il linguaggio contenuto nelle intercettRAGIONE_SOCIALE telefoniche o la valutazione delle immagini riprese- in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cui/ (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
La semplice lettura del contenuto dei motivi di ricorso come sopra riportati nel loro svolgimento puntuale proprio onde dare contezza delle reali motivRAGIONE_SOCIALE delle censure svolte, dà conto, con evidenza, di come, a dispetto delle ‘etichette’ di vizi di motivazione e di inosservanza o erronea applicazione di legge, gli stessi scendano nel merito della decisione, proponendone una, alternativa, in questa sede non ammissibile (cfr. § 1.2.).
I proposti motivi risultano meramente contestativi e reiterativi di censure identicamente svolte innanzi alle Corti di merito (è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso -Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217-), da queste risolte con argomentRAGIONE_SOCIALE in fatto e diritto che non possono essere censurate di illogicità manifesta, con cui i motivi di ricorso non si confrontano (le Sezioni Unite della Corte -Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01- hanno precisato che i motivi di impugnazione sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» -Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-).
3.E, infatti:
3.1. Col primo motivo ripropone la difesa, con la censura di vizio della motivazione, la questione della nullità del brevetto EP 1 362 213 (ex art. 76, comma 1, lett. a), c.p.i., per estensione oltre il contenuto della domanda, e ex art 76, lett. b) e c), c.p.i., per difetto dei requisiti di industrialità e di sufficiente chiarezza e precisio della descrizione in relazione alla mancanza nelle rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti del sistema di raffreddamento), asseritamente erroneamente affermata dai giudici di merito sulla scorta di accertamenti ritenuti da questa Corte, in sede civile, inutiliter dati per le irregolarità formali riscontrate in sede civile, e, comunque, perché contrastati dalla documentazione ritualmente prodotta in atti.
La questione è riproposta, col secondo motivo di ricorso, anche predicandone il vizio di erronea applicazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla affermata nullità del brevetto EP 1 362 213 per estensione oltre il contenuto della domanda ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett.c) c.p.i., in quanto, secondo la Corte impugnata, la rivendicazione indipendente 1 non contiene la limitazione della natura “parzialmente gassosa” della miscela esplosiva contenuta invece nella domanda di brevetto.,
Quindi col terzo motivo, per violazione di legge -artt. 76, comma 1, lett. a) e b), in relazione alla carenza dei requisiti di industrialità e di chiarezza e precisione della descrizione relativamente al raffreddamento, 45, 49, 51, 52 c.p.i. e 517-ter cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, ulteriormente specificata al quarto ed al quinto motivo (con riferimento alla refrigerazione congiunta del contenitore a parete sottile e della lancia non descritta come obbligatoria), al sesto (con riferimento al materiale del contenitore a parete sottile in cui viene immessa la lancia), al settimo (con riferimento ai dispostivi di protezione del contenitore a parete sottile in cui viene immessa la sostanza deflagrante), all’ottavo (con riferimento alla mancata descrizione di sistemi di protezione fisici del contenitore a parete sottile già affermata nel primo grado di giudizio).
3.2. Si ribadisce quanto in premessa argomentato a proposito della natura del vizio di motivazione in questa sede denunciabile e passibile di esame di legittimità, che ne rende palese la inammissibilità in questa sede in quanto si ripropongono questioni, tecniche, che necessariamente involgono una valutazione in fatto delle emergenze probatorie.
Si osserva, innanzi tutto, come la difesa propone una disamina del percorso giuridico e logico argomentativo della Corte di merito parcellizzato e frammentario, mirante, come pure anticipato, a proporre una alternativa lettura delle emergenze probatorie, invero con puntualità dedotte e valutate nelle sentenze di merito, e, in particolare in quella della Corte di appello a partire da pagine 10, nell’esaminare i
motivi di appello secondo, terzo e quarto, non certamente acquietandosi sul decisum delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Milano che, annullate dalla Corte di Cassazione per questioni di forma, e correttamente riconosciute inefficaci a fare stato nel presente giudizio, non sono state poste esse alla base della decisione qui impugnata, che ha invece tratto argomenti da quanto in quelle sedi probatoriamente acquisito, di poi autonomamente valutato a prescindere dal fatto che gli esisti valutativi possano essere stati rispetto ai primi coerenti o meno.
Ciò che rileva è, invece, che proprio l’attestazione della valutazione della medesima piattaforma probatoria delegittima qualsivoglia censura in merito alla omessa valutazione di taluna delle relRAGIONE_SOCIALE di consulenza tecnica acquisite nelle diverse sedi procedimentali e processuali che hanno preceduto la presente, e che, deve perciò ritenersi, sono state tutte vagliate, valutate, e, evidentemente (talune) superate con argomentRAGIONE_SOCIALE che, prive di illogicità manifesta, non risultano in questa sede censurabili.
D’altro canto in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa. (in termini Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022 Ud. (dep. 25/01/2023) Rv. 284061 – 01).
3.3. La Corte bolognese ha puntualmente dedotto in tema di estensione del brevetto oltre il contenuto originario della domanda non ribadendo la rivendicazione indipendente 1 la limitazione in ordine alla natura parzialmente gassosa della miscela esplosiva, e consentendo perciò di ricorrere anche ad esplosivi solidi, liquidi, in polvere o totalmente gassosi; ha escluso la possibilità che le descrizioni possano integrare la rivendicazione al punto di estendere l’ambito di operatività della tutela brevettuale; ha proposto ed attuato una corretta lettura dell’art. 52, comma 2, d.lgs. 30/2005, quanto alla valenza della descrizione e dei disegni allegati alla domanda di concessione di brevetto industriale nel senso che gli stessi non possono determinarne il contenuto laddove sia del tutto generico con riferimento alla indicazione dei limiti della protezione; ha attestato, nel caso di specie, l’estraneità della fattispecie in esame rispetto alla ipotesi in cui l’ar 172, comma 2, c.p.i. consente al richiedente il brevetto di correggere la propria domanda, prima che la stessa sia accolta, purchè non venga modificata nei suoi aspetti essenziali, e la inefficienza così delle esaminate rivendicRAGIONE_SOCIALE indipendenti
come di quelle dipendenti a offrire un rimedio risolutivo a fine di porre al riparo il procedimento dal rischio di esplosioni premature (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); ha concluso che «il trovato risulta comunque carente di una caratteristica essenziale idonea ad assicurare il conseguimento dello scopo», come poi ampiamente illustrato anche con riferimento alle specifiche tecniche, da cui la, motivata in fatto e diritto, invalidità del brevetto di cui è titolare la parte civile
A fronte di tanto, i motivi da uno a otto sono, tutti, meramente contestativi, reiterativi di quelli svolti in appello, ove non, di quelli, integrativi per via di loro specificazione ed articolazione che, per lo meno, non risulta dal -non contestato- riassunto dei motivi di gravame (si legge testualmente a pagina 1 della sentenza impugnata : « Con il secondo motivo si è cesurata l’affermazione di nullità del brevetto EP 1362-213 sulla base delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Milano, l’inosservanza dell’art. 234 del codice di procedura penale. Con il terzo motivo si è sostenuta l’insussistenza della nullità del brevetto citato ex art. 76, comma 1, lett. c) c.p.i. per estensione oltre il contenuto della domanda. Con il quarto motivo si è sostenuta l’insussistenza della nullità del brevetto citato ex art. 76, comma 1, lettera a) e b) c.p.i. per carenza dei requisiti di industrialità e chiarezza e precisione della descrizione. »), sicché risultano, in parte qua, in via ulteriore, inammissibili perché tardivamente articolati.
4. Manifestamente infondato risulta, anche, l’ultimo motivo di ricorso.
Contesta la difesa la decisione della Corte di merito basata sull’assunto della necessaria sindacabilità della validità del titolo di proprietà industriale, sostenendo la tesi contraria a quella sposata dalla Corte di appello in linea con l’orientamento condiviso di questa Corte di legittimità.
4.1. Ha affermato Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019 Ud. (dep. 23/10/2019) Rv. 277771 – 01, che «n tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è compito del giudice accertare in via incidentale l’esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa». Il principi stato poi reiteratamente ripreso da Sez. 2, Sentenza n. 13942 del 2024, Sez. F, Sentenza n. 34910 del 2023, Sez. 2, Sentenza n. 20211 del 2023, Sez. 2, Sentenza n. 3753 del 2022, Sez. 2, Sentenza n. 2932 del 2022, Sez. 5, Sentenza n. 29965 del 2020.
4.2. Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte bolognese (cfr. pagg. 8-10 della sentenza impugnata), che ha posto a confronto il previgente art. 127 c.p.i. e il vigente art. 517-ter cod.pen. (il quale, se non dice espressamente della
validità del titolo di proprietà industriale, tuttavia recita, al suo ultimo comma, che « delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»), e dedotto che «nella nuova disposizione il legislatore ha inteso specificare meglio la nozione di validità del titolo di proprietà industriale indicando le fonti normative (leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali), soprattutto sovranazionali, dalle quali dipende detta validità», così concludendo, sulla scorta della indagine sull’oggetto della tutela e dell’analisi della ratio della riforma del 2009 in quanto volta a garantire una risposta repressiva più efficace al fenomeno della contraffazione anche attraverso l’introduzione esplicita dell’osservanza della normativa comunitaria, come l’affermazione della non necessarietà dell’indagine sulla validità sostanziale del titolo affermata in sede cautelare non sia estensibile alla fase processuale a cognizione piena, nella quale la verifica, completa, può e deve essere compiuta, traendone ulteriore conferma dalla disciplina dettata dall’art. 77 c.p.i. in tema di efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità brevetto le cui eccezioni nulla hanno a che vedere con la violazione del titolo di rilevanza penale, attenendo quella a profili del tutto diversi ed essenzialmente privatistici.
4.3. Si tratta di argomentRAGIONE_SOCIALE svolte con aderenza al dato normativo, coerenti, lo si è anticipato, con l’orientamento di questa Corte, svolte senza cesure logiche e, dunque, non censurabili per violazione di legge.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025