Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19320 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ALESSANDRO CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME nata a Portogruaro il 26/08/1998
avverso l’ordinanza dell’08/11/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette la memoria e le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pordenone, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con provvedimento emesso in data 8 novembre 2024, ha revocato il precedente provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale, a richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della pena in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285 del 1992.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso de plano e non, come previsto, in contraddittorio tra le parti.
2.2. Violazione di legge in quanto il provvedimento, non consentirebbe al pubblico ministero di provvedere in ordine all’esecuzione della pena e, pertanto, sarebbe abnorme in quanto crea una situazione di stallo altrimenti non superabile.
In data 27 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
In data 3 febbraio 2025 Ł pervenuta una memoria difensiva all’esito della quale l’avv. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
In data 14 febbraio 2025 Ł pervenuta una memoria di replica nella quale l’avv. NOME COGNOME criticate le conclusioni del Procuratore Generale, insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo l’organo dell’accusa ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso de plano.
La doglianza Ł fondata.
A prescindere da quale sia il reato contestato, infatti, ai sensi sia dell’art. 186, comma 9-bis, che del successivo art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285 del 1992, il giudice Ł tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio delle parti, con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., potendo pertanto provvedere de plano nel solo caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata ovvero ripropositiva di altra già decisa.
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento, emesso de plano al di fuori dei casi consentiti espressamente dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio affinchØ il giudice proceda a un nuovo giudizio sul punto.
La doglianza oggetto del secondo motivo Ł assorbita.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone – Ufficio Gip.
Così deciso il 20/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME