Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50840 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50840 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOARA PISANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso il provvedimento, in data 22 marzo 2023, con cui era stata respinta la richiesta di restituzione di otto armi specificamente indicate. A ragione osserva che l’istanza non ha “ad oggetto problematiche inerenti all’identità della persona condannata” e si riferisce
comunque alla restituzione di armi incommerciabili e che non possono essere detenute legittimamente.
Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia dichiarato inammissibile l’opposizione al di fuori dei casi previsti, con un provvedimento emesso de plano e, quindi, senza previamente fissare l’udienza in contraddittorio delle parti.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione delle medesime disposizioni codicistiche in relazione alla ritenuta incommerciabilità delle armi nonostante l’entrata in vigore dell’art. 18, comma 1 lett. b) della legge n. 238 del 2021, che ha eliminato il divieto di vendita e commercializzazione delle armi di cui è stata chiesta la restituzione.
Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso.
3.1. L’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prevede espressamente l’applicazione della disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen nell’ipotesi in cui sia proposta opposizione contro l’ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell’esecuzione non solo nel caso previsto dall’art. 667., comma 1, relativo al dubbio sull’identità fisica della persona detenuta, ma anche nelle materie indicate dall’ art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: che attribuisce al giudice dell’esecuzione competenza in tema di estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena, quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale e o all’affidamento in prova al servizio sociale, pene accessorie confisca e di restituzione delle cose sequestrate.
Siffatto richiamo integrale al procedimento disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. comporta due conseguenze tra loro alternative: il potere del giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione di dichiararla inammissibile, a norma del secondo comma dell’art. 666 cit.; oppure, in assenza di cause di inammissibilità, il dovere di fissare la data dell’udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e ai difensori, e di tenere l’udienza, con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, provvedendo, altresì, all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta, in via diretta o delegata, a norma del terzo e quarto comma dello stesso art. 666.
3.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari non si è attenuto agli esposti principi. Non ha né individuato una legittima causa di inammissibilità dell’opposizione a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. tale non potendosi ritenere il richiamo al dubbio sulla persona condannata e alla generica inconnmerciabilità delle armi di cui era chiesta la restituzione – né ha
proceduto, in applicazione del successivo terzo comma a fissare l’udienza in camera di consiglio da svolgersi con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
3.3. Il mancato rispetto delle norme di cui all’art. 666, commi 2, 3 e 4, determina la nullità del procedimento e, conseguentemente, dell’ordinanza emessa all’esito di esso, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale nullità si configura come generale e assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 e, come tale, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256111 Sez. 1, n. 37527 del 07/10/2010, Casile, Rv. 248694).
Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per nuovo esame nel necessario contraddittorio delle parti, secondo la norma sopra
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.
Così deciso, in Roma il 15 novembre 2023.