Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a San Severo il 26/06/1991 avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell’Avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45560/22, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 31 maggio 2018, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.5, cod. peli. ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per i reati di rapina e lesioni personali.
Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, in rel zione all’art. 23-bis del d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 d cembre 2020 n. 176, che disciplina lo svolgimento dell’attività giudiziaria ne riodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19.
In particolare, denuncia la violazione del c.d. contraddittorio cartolar non avere la Corte di appello considerato che le conclusioni del Procuratore NOME COGNOME erano state comunicate al difensore dell’imputato senza il rispetto del t previsto di giorni dieci prima dell’udienza, essendo state depositate il gio marzo 2023 e trasmesse alla difesa il successivo 16 marzo 2023, rispe all’udienza del giudizio di appello fissata per il giorno 23 marzo 2023,
Si osserva che l’inosservanza del termine previsto dall’art. 23-bis cit. ha inevitabilmente pregiudicato la facoltà del difensore di presentare le proprie co sioni con atto scritto entro il quinto giorno antecedente l’udienza.
In tal modo, la difesa non è stata messa in condizione di esercitare la pr facoltà, non potendo controdedurre alle conclusioni del Pubblico Ministero, conseguente nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedott L’ art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo coordinato co le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le sposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emerg epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell’art. dell’abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secon comma che “Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministe formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della cor appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuat provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizza La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’ar 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modif cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre par entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentar conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appe via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto.”
Secondo l’orientamento consolidato di legittimità l’inosservanza del termine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non ha carattere perentorio, ma la sua inosservanza, correlata al tardivo deposito o alla tardiva comunicazione alle parti private, puòxcomportare una nullità a regime intermedio solo nel caso in cui abbia comportato una effettiva lesione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, P., Rv. 280412; Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, COGNOME Rv. 281941; Sez. 6, n. 30146de1 28/04/2023, COGNOME NOME, Rv. 285040).
Pertanto, se tale violazione si verifica prima della scadenza del termine entro il quale le parti private possono rassegnare le proprie conclusioni è onere del difensore formulare una specifica contestazione ed allegare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa.
Nel caso in esame, poiché le conclusioni del Procuratore Generale erano state comunicate sette giorni prima dell’udienza, il termine per il deposito delle conclusioni della difesa non era ancora decorso, essendovi ancora due giorni per provvedere.
In conclusione, non avendo il difensore del ricorrente nel giudizio di appello formulato conclusioni scritte né specifiche contestazioni, pur avendo a disposizione ancora due giorni prima dello spirare del termine di legge, né richiesto una proroga del proprio termine allegando la particolare complessità del procedimento, nessuna nullità può ritenersi integrata dalla mera inosservanza del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
e estensore GLYPH Il Consigl
Il Presidente