Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7182 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7182 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 29 aprile 2024 dal Tribunale di Avellino nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Avverso la sentenza, l’interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. violazione della norma di cui all’art. 598 bis cod. proc. pen.
2.1. Lamenta il ricorrente la violazione del termine perentorio di cui all’art. 598 bis cod. proc. pen. considerato il ritardo con cui sono state depositate le conclusioni scritte da parte della Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli.
2.2. Evidenzia, inoltre, il ricorrente il mancato rispetto del principio del contraddittorio riportando la sentenza, nella posizione giuridica, l’imputato COGNOME come libero, risultando invece detenuto per altra causa, circostanza questa dedotta nelle note scritte dalla difesa e manifesta nella relata di notifica del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello di Napoli.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La norma di cui all’art. 598 bis cod. proc. pen., nel rito di appello con decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, indica, fino a quindici giorni prima dell’udienza, il termine al AVV_NOTAIO generale per presentare le sue richieste.
La giurisprudenza di legittimità, come evidenziato anche nella motivazione della sentenza impugnata, ha indicato che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6., n. 22919 del 24/04/2024 Ud. (dep. 06/06/2024) Rv, 286664 – 01).
La Corte di appello ha fatto, dunque, buon governo del principio normativo e della giurisprudenza di legittimità in quanto nella motivazione della sentenza impugnata ha implicitamente dato atto della tardività del deposito, evidenziando che la difesa non ha dedotto un’effettiva incidenza delle conclusioni tardivamente depositate dal AVV_NOTAIO generale.
Inammissibile il motivo relativamente all’erronea indicazione della posizione giuridica dell’imputato nella sentenza appellata in quanto, instaurato correttamente il contraddittorio cartolare, il legislatore ha previsto, in caso di errore materiale, la correzione con apposita procedura da azionare dinanzi al Giudice che ha emesso la sentenza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22 gennaio 2026