Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40510 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione
e
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidat provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 30/05/2022, che disponeva, nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonchè l’obbl presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incontro agonistico in cu disputa la RAGIONE_SOCIALE, anche amichevole, per anni tre.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando tre motivi d ricorso.
2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diri contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorr 06/06/2022, alle ore 10,19, che la richiesta del Pm è stata depositata nel medesimo giorno al ore 12,17, il 06/06/2022, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta i 06/06/2022 e depositata il 07/06/2022 alle ore 9,00, malgrado non fosse decorso il termine 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all’interessato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rappresenta che nell’ordinanz convalida il giudice ha dato atto della mancanza di memorie e deduzioni difensive. Tuttavi evidenzia, allegando copia della relativa documentazione, di aver inviato mediante pec in dat 08/06/2022, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questo una memoria difensiva nonché la sentenza del Gip del Tribunale di Lucca che ha assolto il COGNOME per il reato di cui all’ad 588 cod. pen., di cui il giudice non ha preso vision violazione dei diritti di difesa..
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgen dell’applicazione della misura dell’obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di p competente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ricorso è fondato.
1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine con all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida d provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/201
e
COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenu riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritt . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel mede intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, con all’interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla no provvedimento del questore all’interessato, che, invero, reca espressamente l’avviso del facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cart è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto dev annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositi dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del ter difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).
1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 30/05/2022, recante espressamente la previsione della facoltà di presentare personalmente o tramite difensore d fiducia, memorie o deduzioni al Gip, è stato notificato all’interessato in data 06/06/2022 ore 10.15; il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha, inoltre, dato atto dell’assenza di memorie difen e disposto la convalida in data 06/06/2022 alle ore 14,19. Si è quindi verificata una viola del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine d decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, né in alcun modo analizzato vagliato le deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria depositata mediante pec in data 08/06/2022, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla noti del provvedimento del AVV_NOTAIO.
L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. effettuate le comunicazioni di rito al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento d AVV_NOTAIO del 30/05/2022, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 20 giugno 2023 pii Consigliere estensore Il Presidente