Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41811 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LEGNAGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in qualità di giudice dell’esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa il 29 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2022, in relazione alla pena inflitta con la stessa sentenza. La richiesta era basata sul rilievo che il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen.
Con provvedimento del 3 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo revocava il beneficio in argomento.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 674 e 666 cod. proc. pen., per mancata instaurazione del contraddittorio mediante fissazione di udienza in camera di consiglio.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 164, quarto comma, e 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione non ha verificato se i precedenti penali ostativi alla sospensione condizionale fossero noti al giudice della cognizione quando aveva concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata instaurazione del contraddittorio, è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è affetta da nullità l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 666, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si pronunci de plano al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata,
contemplate dallo stesso articolo (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007 – dep. 25/09/2007, Rv. 237529).
1.2. Nel caso ora in esame, le indicazioni del provvedimento qui impugNOME e le risultanze degli atti non consentono di affermare che si sia svolto il contradditorio camerale sulla questione decisa con il provvedimento stesso. Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata integrazione del contradditorio, con assorbimento di ogni altra censura.
Per le ragioni esposte, il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, 16 maggio 2023.