Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14042 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il 19/11/1993 avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Firenze ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del 6 settembre 2024 della Cor d’appello di Firenze che aveva respinto la richiesta di sostituzione della m cautelare in corso nei confronti di NOME COGNOMEcustodia cautelare in carce con gli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre dell’indagat l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.
Con il ricorso avverso la predetta ordinanza viene formulato un unic motivo che deduce il vizio di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in rel
all’adeguatezza e all’idoneità della misura cautelare degli arresti domicili braccialetto elettronico.
···· La decisione de fibertate assunta dal tribunale e, ancora prima, quella della Corte d’appello, si pongono in diretto contrasto con il precedente della s Corte che, nel respingere una precedente istanza di sostituzione della cust cautelare in carcere con gli arresti domiciliari ‘secchi’, aveva pros l’applicabilità della misura mitior nel caso in cui l’indagato avesse accettato l’applicazione del sistema elettronico di controllo personale.
Con memoria inviata in limine, il difensore dell’imputato ha ribadito la richiesta di annullamento dell’ordinanza cautelare impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato, deducendo un motivo infondato.
L’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. prevede, quale motivo di ricor “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
Nel caso specifico, il contrasto viene denunciato tra l’ordinanza impugn ed un’altra ordinanza di questo stesso procedimento, pronunciata in preceden dalla stessa Autorità giudiziaria (la Corte d’appello di Firenze).
Non possano pertanto trovar applicazione al caso concreto, al fine determinare l’atto rispetto al quale vi sia conflitto e contrasto, i pr evocati dal Sostituto Procuratore generale (Sez. 3, n. 15987 del 06/03/20 P.G. in proc. COGNOME, Rv. 255417; Sez. 6, n. 25703 del 23/05/2003, Below, R 226047) che, seppure condivisibili in principio, fanno riferimento a provvedimen di differenti procedimenti. Si è invece anche di recente ribadito che il vi contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduc un’incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della s o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente a medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità co una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 480 18/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287429 – 01).
Ciò premesso in via preliminare, occorre tuttavia evidenziare che denunciato contrasto non può essere riconosciuto.
Infatti, è stato affermato condivisibilmente che ad integrare il viz contraddittorietà della motivazione in sé o con altri atti del proce necessario il concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni – testuali
extra-testuali – concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tr tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente negazione dell’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2 COGNOME, Rv. 271 635 – 01). Decisività ed inconciliabilità sono quindi termini dell’endiadi che costituisce lo standard valutativo della sussistenza contraddittorietà.
Nel caso che ci occupa, pur ammettendo la inconciliabilità tra la valutazi della prima ordinanza (del 23 agosto 2024), che ipotizzava la ammissibilità trattamento restrittivo più favorevole, nell’eventualità dell’accettazion applicazione del c.d. braccialetto elettronico da parte dell’imputato, e la s ordinanza (del 6 settembre 2024), che ha negato la concedibilità degli arr domiciliari pur a fronte dell’intervenuta manifestazione di conse all’applicazione del dispositivo di controllo da parte di Atta, ad essere man è l’ulteriore elemento dell’endiadi sopra indicata, costituito dalla decisività
Infatti, l’affermazione della prima ordinanza (del 23 agosto 2024), per co riportata nel ricorso per cassazione, si risolve nella formulazione d valutazione ipotetica, indebita quanto inopportuna, che la Corte ha effett praeter luo’icium, andando oltre il perimetro della propria decisione. Si consideri infatti, che, al momento della decisione del 23 agosto 2024 (la prim l’applicazione del braccialetto elettronico non era una strada percorribile, non vi era il consenso da parte dell’imputato. La Corte d’appello, investita richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura arresti domiciliari, avrebbe dovuto arrestarsi alla constatazione d circostanza (la mancanza del consenso al ‘braccialetto elettronico’) e decide conseguenza (negando o accogliendo la richiesta della misura più favorevole cioè gli arresti domiciliari ‘semplici’), senza esprimere valutazioni ulterio rientrando nel perimetro del decidibile, il thema deadendum la concedibilità degli arresti domiciliari con applicazione del sistema di controllo- non pu poteva allora, essere considerato decisivo, rispetto alla istanza cau pendente. E che non si trattasse di un punto decisivo della decisione de agosto 2024 è dimostrato dal fatto che, ablatis muti/bus, rimossa cioè la frase in questione, in quanto superflua, l’ordinanza era comunque completa, avendo affrontato e risolto correttamente la questione sollevata con la is cautelare.
Per tale ragione, non vi è stato alcun vulnus difensivo, posto che la frustrazione di una aspettativa di fatto, generata da un obiter (tanto più indebito, come si è detto) non può trovare riconoscimento in diritto.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione conseg altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al dire
dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen..
Così deciso il 6 marzo 2025