Contrabbando Tabacchi: Sotto i 15 kg non è Più Reato. La Cassazione Annulla Condanna
Una recente e significativa sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8747 del 2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contrabbando tabacchi. A seguito di una importante riforma legislativa, la detenzione di quantitativi inferiori a 15 chilogrammi di tabacco lavorato estero non costituisce più reato, ma un illecito amministrativo. Questa pronuncia chiarisce l’impatto retroattivo della nuova normativa, portando all’annullamento di una condanna precedentemente emessa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato nei gradi di merito per il reato previsto dagli artt. 291-bis e 296 del D.P.R. 43/1973. L’imputato era stato trovato in possesso di 300 grammi di tabacchi lavorati esteri (TLE) destinati alla vendita, con l’aggravante della recidiva specifica. La difesa aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando, tra le altre cose, l’illogicità della motivazione e l’esiguità del quantitativo sequestrato.
La Riforma del 2024 e il Principio di Depenalizzazione sul contrabbando tabacchi
Il punto di svolta della vicenda è l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, che ha completamente rivisitato la disciplina dei reati in materia di contrabbando. L’articolo 84 di tale decreto ha sostituito il vecchio articolo 291-bis, introducendo una distinzione cruciale basata sulla quantità.
Il nuovo testo prevede che:
1. La condotta di introduzione, vendita o detenzione di tabacco di contrabbando è punita con la reclusione da due a cinque anni solo se il quantitativo è superiore a 15 chilogrammi convenzionali.
2. Per quantitativi fino a 15 chilogrammi, la condotta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 5 euro per ogni grammo, con un importo minimo di 5.000 euro. Ciò vale a condizione che non ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’articolo 85.
Questa modifica legislativa opera una vera e propria depenalizzazione per il contrabbando di modiche quantità, spostando la sanzione dal piano penale a quello amministrativo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha preso atto dell’innovazione normativa. Poiché il fatto contestato riguardava la detenzione di soli 300 grammi (0,300 kg) di tabacchi lavorati esteri, una quantità nettamente inferiore alla nuova soglia di 15 kg, la Suprema Corte ha concluso che la condotta non è più prevista dalla legge come reato.
In base al principio del favor rei (applicazione della legge più favorevole all’imputato), la nuova disciplina si applica retroattivamente anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La Corte ha quindi stabilito che, alla luce della riforma, il comportamento tenuto dall’imputato ha perso la sua rilevanza penale. Di conseguenza, si è imposto l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, in quanto il fatto non costituisce più illecito penale. La Corte ha precisato che la recidiva, in questo contesto, diventa irrilevante, poiché la condotta base è stata depenalizzata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza n. 8747/2025 rappresenta un’importante applicazione pratica della riforma sul contrabbando tabacchi. Le conclusioni che se ne possono trarre sono chiare:
– Soglia di Rilevanza Penale: La detenzione di tabacco di contrabbando assume rilevanza penale solo quando supera i 15 kg. Sotto tale soglia, si configura un illecito amministrativo.
– Effetto Retroattivo: La depenalizzazione ha effetto retroattivo. Le persone condannate per fatti che oggi ricadono nell’illecito amministrativo possono ottenere la revoca della sentenza penale.
– Nuovo Approccio Sanzionatorio: Il legislatore ha scelto di contrastare il contrabbando su piccola scala con strumenti economici (sanzioni pecuniarie) piuttosto che con la detenzione, riservando il carcere ai casi di maggiore gravità.
Questa decisione consolida un cambiamento di paradigma nel contrasto al contrabbando minuto, alleggerendo il carico giudiziario penale e concentrando le risorse repressive sui traffici di maggiore entità.
Qual è il nuovo limite per il contrabbando tabacchi per essere considerato reato?
La nuova soglia di rilevanza penale è fissata per quantitativi superiori a 15 chilogrammi di tabacco lavorato convenzionale. Al di sotto di tale soglia, il fatto non è più reato.
Cosa rischia chi viene trovato in possesso di una quantità di tabacco di contrabbando inferiore a 15 kg?
Se non sussistono le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 85 del D.Lgs. 141/2024, la condotta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5 euro per ogni grammo, con un importo minimo di 5.000 euro.
Una precedente condanna per contrabbando di una piccola quantità di tabacco può essere annullata grazie a questa nuova legge?
Sì. Come dimostra questa sentenza, la nuova legge più favorevole si applica retroattivamente. Di conseguenza, una condanna per un fatto che oggi non è più previsto come reato deve essere annullata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8747 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 25/09/1981
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza .di condanna per il reato di cui artt. 291 bis comma 2, e 296, comma 2, D.P.R.4371973, per aver detenuto grammi 300 di TLE, con la recidiva specifica, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo illogi e genericità della motivazione, evidenziando l’esiguità del quantitativo.
Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, si è proceduto una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l’articolo 84 del decreto legisla ha sostituito l’articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiun introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello St quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «ha a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora no ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la san amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L’articolo 85, a sua volta, stabilisc nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni g convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elen nella suddetta norma.
Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recidiva, detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilog convenzionali costituisce còndotfa non più prevista daìla legge come reato, ‘essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come ille amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo predetto decreto.
Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 0,300 tabacchi lavorati esteri. La condotta, per effetto della riforma del 2024, è quindi penalm irrilevante. Si impone pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quant il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge com reato.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
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