Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47584 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47584 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 02/10/1972
avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/02/2024, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Palermo in data 4/11/2021, appellata dal Pm, dichiarava NOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis, comma 2, 296, comma 2 dpr n. 43/1973 e lo condannava allakna di mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 291-bis e 296 dpr n. 43/1973, vizio di motivazione e travisamento della prova.
Argomenta che la sentenza impugnata aveva valutato erroneamente la sussistenza della recidiva ex art. 296 dpr n. 43/1973, in quanto dal certificato del casellario giudiziale presente in atti, risultava un unico precedente per un fatto di reato irrevocabile il 19.3.2015 e commesso in data 11.03.2013; la recidiva non è, pertanto, infraquinquennale e, trattandosi di un solo precedente, non sussiste la recidiva di cui all’art. 296 dpr n. 43/73; deduce, inoltre, che l’art. 5 del dlg 8/2016 non trova applicazione per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, che devono ritenersi depenalizzati anche se commessi da un recidivo (Sez 3 n. 35156/2017.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare, va dato atto che, nelle more della trattazione del presente ricorso, in data 4 ottobre è entrato in vigore il d.lgs 141/2024, il quale all’art. 84, rubricato “contrabbando di tabacchi lavorati” così dispone: 1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200
grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
Risulta, quindi, depenalizzata con trasformazione in illecito amministrativo la condotta di chi “introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali, ove non ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 dello stesso decreto (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati 1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa u delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 3.600 grammi di tabacchi lavorati e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’ari 85 del d.lgs 141/2024; la condotta, pertanto, ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs 141/2024 non ha rilievo penale, configurandosi, invece, un illecito amministrativo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 cod.pen. (“nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”) la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Doga e dei Monopoli di Palermo.
Così deciso il 06/11/2024