Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34373 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Oggi,
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
22 0111 2025
IL FUNZIONARIO
f
R10
NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 09/10/2024 dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/10/2024, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, in data 09/05/2023, con la qu COGNOME NOME NOME stato condannato alla pena di giustizia per aver illecitamente detenuto e posto in vendita un quantitativo di t.l.e. chilogrammi 3,380.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, sollecitando l’annullamento della sentenza impugnata per essere il fatto ascri ricorrente ormai depenalizzato, oltre che per la mancata applicazione dell’art. bis e per la misura del trattamento sanzionatorio.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il fatto non più previsto dalla legge come reato, attesa – alla luce della novella del 2024 l’irrilevanza della recidiva specifica, in presenza di un quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto» (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524 01).
Nel caso di specie, infatti, ricorrono i due presupposti che, a seguito del recente intervento di riforma, escludono la rilevanza penale della detenzione di t.l.e. accertata a carico del COGNOME: il quantitativo inferiore ai quindici chilogrammi, e l’insussistenza delle aggravanti speciali previste dall’art. 85 d.lgs. n. 141 del 2024. Risulta infatti ormai irrilevante, ai fini che qui rilevano, il f che al ricorrente fosse stata contestata la recidiva specifica.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. D’altro lato, la persistente sanzionabilità in via amministrativa della condotta ascritta al COGNOME rende necessaria la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, all’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso i126 settembre 2025 Il Consiglie COGNOME stgnsore