Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10841 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10841 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
2 3 MAR. 2026′
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
IL – C – ANCELLIERE ESPERTO
AVV_NOTAIO.NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 17/04/2025 dalla Corte d’Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/04/2025, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 21/05/2024, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di prodotti liquidi da inalazione per sigaret elettroniche, ai sensi degli artt. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 e 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.P.R. n. 504 del 1995.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell’affermazione di penale responsabilità. Si censura il mancato confronto con il
capo di imputazione (che non aveva specificato la tipologia di contrabbando contestata), la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico (tenuto conto di quanto dichiarato dal COGNOME in ordine alla destinazione del prodotto alla distribuzione gratuita alla clientela del suo locale).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta provenienza estera del prodotto rinvenuto. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente motivato sul punto, rilevante perché avrebbe consentito l’applicazione RAGIONE_SOCIALE più lievi disposizioni di cui alla I n. 907 del 1942 e n. 27 d 1951.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione. Si lamenta il difetto di adeguata motivazione sul punto.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati, alla luce di una motivazione adeguata su tutti gli aspetti censurati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere qui trattati congiuntamente, ritiene il Collegio di dover dare seguito – anche nell’attuale assetto normativo – all’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l’art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542 – 02).
Non può infatti dubitarsi della persistente rilevanza penale della condotta attribuita al COGNOME (detenzione per la vendita di prodotto liquido da inalazione per sigarette elettroniche di contrabbando per un peso complessivo convenzionale di gr. 34.275,44) anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024, che ha tra l’altro abrogato il d.P.R. n. 43 del 1973: invero, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzi penali previste dall’art. 84 del predetto decreto legislativo, qualora la condotta abbia ad oggetto quantitativi superiori ai 15 chilogrammi convenzionali, è espressamente tuttora prevista dal combinato disposto dei commi 1-bis e 7-bis
dell’art. 62-quater d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dall’art. 3 del medesimo d.lgs. n. 141 del 2024.
Quanto poi alla provenienza estera del materiale illegittimamente detenuto per la vendita, è sufficiente osservare che la contestazione difensiva sul punto presenta connotazioni meramente labiali, che tra l’altro evitano di confrontarsi con quanto emerge dalla sentenza di primo grado in ordine all’indirizzo del mittente i prodotti sequestrati (una società estera con sede in Germania: cfr. pag. 3 della sentenza del Tribunale).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura.
La Corte territoriale, lungi dal limitarsi a condividere le valutazioni del primo giudice, ha motivato la conferma dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella misura già fissate dal Tribunale facendo leva sul rilevante quantitativo detenuto, sulle concrete modalità di approvvigionamento, tali da escludere la marginalità dell’episodio, e le rilevanti possibilità di smercio correlate al fatto che il COGNOME era titolare di una sala giochi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 – 01).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il GLYPH gennaio 2026 Il Consiglière stensore GLYPH
Il Presidente