Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11045 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11045 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso II Tribunale TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di:
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avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Sent. n. sez. 254/2026
UP – 10/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal GUP presso il medesimo Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, assolveva gli odierni ricorrente dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 78 lett. a), 87 e 88 comma 2, lett. c) d. Igs. 26 settembre 2024 n. 141 (contestato ad entrambi in ragione della circostanza che giungevano dalla Tunisia nel porto di Genova tentando di introdurre nello Stato, secondo l’ipotesi accusatoria, un motociclo con targa provvisoria francese, senza assolvere all’obbligo di dichiarazione doganale ed al pagamento dei diritti di confine), condannandoli per la sola ipotesi di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla formazione di un falso certificato di immatricolazione provvisorio francese.
L’unico motivo di ricorso è articolato con riferimento alla inosservanza o erronea applicazione degli artt. 78 lett. a) e 87 del d. Igs. 26 settembre 2024 n. 141, e delle norme delle quali si deve tenere conto nella loro applicazione, censurandosi che il GUP non abbia adeguatamente considerato tali disposizioni ed anche l’interpretazione ad esse data da questa Corte circa il fatto che un veicolo non immatricolato in Stato UE, allorché faccia ritorno nello spazio del territorio unionale, debba essere ritenuto merce extra UE che, al momento dell’ingresso, è soggetta al pagamento dei diritti di confine, salvo ricorrano le espresse cause di esenzione (sul punto, il ricorrente cita sez. 3, n. 23401 del 7 marzo 2024).
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore, con conclusioni scritte ha chiesto l’annulla,mento con rinvio della sentenza impugnata.
Nelle more della udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore degli imputati ha trasmesso memoria difensiva con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, evidenziando che la falsità contestata del certificato provvisorio francese di immatricolazione era limitata al nominativo ed al periodo di validità, risultando veritiera l’immatricolazione in Francia, sicché il veicolo era immatricolato in Francia e non in paese extra UE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.2. Va necessariamente premesso che l’art. 78, lett. a) del d. Igs. n. 141 del 26 settembre 2024 sanziona la condotta di chi, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali. La condizione presupposta dalla norma è quindi che l’introduzione, la messa in circolazione o la sottrazione alla vigilanza doganale, riguardino merci non
unionali. Con specifico riferimento al caso di specie, si osserva che la sentenza impugnata dalla Procura ha assolto gli imputati dal reato di contrabbando sul presupposto che il veicolo fosse di proprietà di un soggetto residente nell’Unione, sebben immatricolato a nome di un soggetto diverso dal predetto parimenti residente dell’Unione. Sebbene la motivazione addotta non possa ritenersi del tutto compiuta, fondandosi sul dato relativo alla residenza del soggetto importatore, si evidenzia che dalla lettura della contestazione di cui al capo 1) relativa al contrabbando, si evince che del certificato di immatricolazione provvisorio francese fosse contestata la falsità solo con riferimento alla indicazione del nominativo e del periodo di validità, mentre nella contestazione nulla si dice quanto alla falsità radicale del certificato quanto alla immatricolazione francese. Dalla lettura della motivazione, si evince che il giudice ha ritenuto accertato, diversamente, sulla base degli atti (primo foglio della motivazione, secondo capoverso), che il veicolo avesse carta di immatricolazione polacca e fosse intestato a cittadino polacco. Si aggiunga che il motociclo oggetto della contestata importazione, sulla base del tenore della contestazione elevata, risultava munito di targa provvisoria francese (elemento indicativo della genuinità della relativa immatricolazione, sebbene per diverso periodo di validità e ad altro nominativo). Il ricorrente, peraltro, a fronte del tenore della contestazione elevata, neppure adduce ulteriori elementi tali da comprovare la radicale falsità dell’immatricolazione provvisoria, né fornisce argomenti idonei a superare il citato dato indicato nella stessa contestazione, ovvero che il motociclo fosse munito di targa francese la cui genuinità non viene contestata: nulla adduce, infine, quanto alla immatricolazione polacca ovvero alla eventuale radiazione nel diverso paese UE.
Quale che sia la reale immatricolazione del veicolo, tuttavia, dirimente è la circostanza che non si possa contestare nel caso di specie la qualità di merce non unionale al motoveicolo posto che delle due l’una, o si tratta di veicolo immatricolato in Polonia ovvero di veicolo immatricolato provvisoriamente in Francia, portato in Tunisia e riportato in Italia utilizzando la documentazione falsa di cui si è detto. Sotto tale profilo, non coglie nel segno il riferimento al precedente arresto di questa Corte (Sez. 3, n. 23401 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286551 01), posto che nel caso richiamato la vettura non risultava immatricolata in alcuno Stato dell’Unione.
Concludendo, il ricorso del Pubblico Ministero va rigettato poiché nulla adduce a sostegno della natura non unionale del motociclo a fronte della contestazione di falsità elevata al capo 2) delle imputazioni ma descritta, nella sua consistenza, al precedente capo 1), in guisa tale da presuppore la genuinità della immatricolazione francese (sebbene per altro nominativo e diverso periodo di efficacia).
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 10/02/2026
re estensore GLYPH
Il Presidente
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IL CANCELLIERE ESPERTO
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