Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43814 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 43814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la senten za del 11/01/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/01/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 08/06/2021 dal Tribunale di Napoli, con la qua COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis d.P.R. n 43/73- perché, senza autorizzazione e al fine di porlo in ven deteneva nel territorio dello Stato 5 Kg di TLE di contrabbando – e, esclus contestata recidiva infraquinquennale non in contrabbando, condannato alla pen di mesi tre di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità, argomentando che il ricorrente and assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto a detenuto un quantitativo di TLE inferiore ai 10 Kg; trattavasi, pertant fattispecie rientrante nel novero di quelle depenalizzate ai sensi dell’art. 1 n. 8/2016, essendo stata esclusa in sentenza la contestata recidiva e non ess nè contestata nè sussistente l’aggravante di cui all’art. 296 del d.P.R. n. 43/73
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle richieste di esclusione della recidiva e di concessione delle circo attenuanti generiche; lamenta, quanto al diniego delle circostanze attenu generiche che la Corte territoriale aveva disatteso la relativa richiesta limi a rappresentare la gravità della condotta, senza considerare tut argomentazioni esposte nei motivi di appello.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall’art. 296, comma d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo per c prevista la pena detentiva, non rientra nella previsione genera depenalizzazione di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva sian oggetto di “abolitio criminis” (Sez.3, n. 32868 del 06/07/2022, Rv.283645 – 0 Sez.3, n. 4000 del 05/11/2020,dep.02/02/2021, Rv.281300 – 01).
E’ stato chiarito che l’articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016, pr espressamente una causa di esclusione della depenalizzazione per i reati che, ne ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o cong a quella pecuniaria e chiarisce che, in tal caso, le ipotesi aggravate s ritenersi fattispecie autonome di reato, con la conseguenza che detti reati, ess puniti anche con pena detentiva, sono sottratti alla disciplina depenalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, pe considerati ope legis titoli autonomi di reato. Ne deriva che, ai fini dell’applicazio della legge n. 8 del 2016, il reato di contrabbando doganale, nell’ipotesi aggr dalla recidiva di cui al secondo comma dell’articolo 296 d.P.R. n. 43 del 1973 atteggia come figura autonoma d. reato e la recidiva integra, in tal cas elemento costitutivo della fattispecie, essendo per essa prevista la pena deten cosicché il reato, non rientrando nella previsione generale di depenalizzazion cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non è stato depenalizza sì è chiarito che qualora i reati su cui sia fondato il riconoscimento della r siano successivamente fatti oggetto di “abolitio criminis” la contestazione cons la sua giustificazione, dovendosi avere riguardo non alla fattispecie base ma rilevanza penale della fattispecie aggravata che, proprio perché costitu autonomo titolo di reato, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudica stato oggetto di “abolitio criminis”, non venendo in rilievo i principi dall’articolo 2 del codice penale. A conferma di ciò, quanto ai fatti d ricondudbili alle ipotesi aggravate, occorre sottolineare come l’espl precisazione contenuta nell’art. 1, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 8 del 201 coerente con la disposizione di cui all’art. art. 5 stesso decreto che, nel proprio in tema di recidiva, una disposizione di coordinamento volta a specific che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del p decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse da depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’i depenalizzato», espressamente conferma l’esclusione dalla depenalizzazione dell fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate che contengono previsione della pena detentiva. Ne consegue che l’abolitio críminis è predicabile esclusivamente per le violazioni “per le quali è prevista la sola pena della m dell’ammenda” (a rt.1, comma 11 d.lgs. n. 8 dei 2016), ipotesi nella quale rientra la recidiva nel delitto di contrabbando doganale nella configurazione d al secondo comma dell’art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, la Corte di appello, nel disattendere la deduzione difensiva riproposta, ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando che il contestato aveva rilevanza penale, in quanto correttamente era stata rite sussistente dal primo giudice la recidiva di cui all’art. 296, comma 2, d.P
gennaio 1973, n. 43, contestata in fatto, essendo irrilevante l’inter depenalizzazione dei reati per i quali il COGNOME aveva riportato condann sulla base dei quali era stata ritenuta la recidiva in questione.
Rispetto a tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorre ripropone le medesime censure disattese dai Giudici di appello, senza neppur confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo di ricorso è Manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione del circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costi un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la person del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui ass legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in par l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti gener qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per conc non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non d necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che e riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elemen all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione n della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.25989 Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv 230691).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenz considerazioni dì maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non pu purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppu quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fatt attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha ne la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei numero precedenti penali, aggiungendo anche non si rinvenivano altri elemen valorizzabili in senso positivo per l’imputato.
Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negati dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (efr in merito alla suffic dei precedenti penati dell’imputato quale elemento preponderante ostativo al concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/201 Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
La censura afferente alla sussistenza della recidiva riproposta anche secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata, sulla base del argomentazioni già esposte al paragrafo che precede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/10/2023