Contrabbando di tabacchi: la responsabilità di chi guida il veicolo
Il reato di contrabbando di tabacchi rappresenta una fattispecie complessa in cui la prova della consapevolezza del trasporto gioca un ruolo fondamentale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il rinvenimento di ingenti quantitativi di sigarette all’interno di un’autovettura privata, delineando i confini della responsabilità penale del conducente.
Il fatto e il sequestro della merce
La vicenda trae origine dal controllo di un veicolo condotto da un soggetto privato. Durante l’ispezione, le autorità hanno rinvenuto numerosi pacchetti di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.) privi del sigillo dello Stato. La merce era distribuita tra il portabagagli e i sedili posteriori, coperta in modo sommario da un telo. L’imputato ha cercato di difendersi sostenendo di non essere a conoscenza del contenuto del carico, asserendo che l’auto gli fosse stata prestata da un conoscente di cui non ha saputo fornire le generalità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. La Corte ha evidenziato come le doglianze della difesa fossero basate su semplici censure fattuali, ovvero tentativi di reinterpretare i fatti già accertati nei gradi precedenti. La giurisprudenza è chiara: il controllo del merito non spetta alla Cassazione se la motivazione del giudice territoriale è logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla piena sufficienza logica della ricostruzione operata dai giudici di merito. In primo luogo, la collocazione del contrabbando di tabacchi all’interno dell’abitacolo e del bagagliaio, pur se coperto da un telo, rende oggettivamente impossibile che il conducente non si fosse accorto della presenza di un carico così ingombrante. In secondo luogo, l’imputato non ha fornito alcuna indicazione attendibile circa il presunto soggetto che gli avrebbe consegnato l’auto, né ha spiegato le ragioni di tale prestito. Tale mancanza di collaborazione e la genericità delle giustificazioni fornite hanno rafforzato il convincimento della sua piena consapevolezza e volontà nel trasportare la merce illegale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sanciscono l’inammissibilità del ricorso con conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma della responsabilità penale per il reato di contrabbando di tabacchi, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce un principio essenziale: chiunque si trovi alla guida di un mezzo contenente merce di contrabbando ha l’onere di fornire una spiegazione credibile e documentata per superare la presunzione di consapevolezza derivante dalla disponibilità materiale del veicolo e del suo carico.
Cosa succede se vengo fermato con sigarette di contrabbando in un’auto prestata?
Il conducente è presunto responsabile del trasporto illecito. Per evitare la condanna, deve fornire prove concrete e dettagliate sull’identità di chi ha prestato l’auto e sulle ragioni del prestito, dimostrando la propria totale ignoranza del carico.
La Cassazione può rivalutare le prove di un processo per contrabbando?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità della sentenza e della logicità della motivazione. Non può riesaminare i fatti o le prove se il giudice d’appello ha fornito una spiegazione coerente.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della pena principale, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria che solitamente varia tra i 1.000 e i 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39821 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso promosso nell’interesse NOME COGNOME – che deduce il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato – è inammissibile perché basato su censure fattuali, per di più formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la Corte si è espressa con una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, avendo confermato la penale responsabilità sul rilievo che il t.l.e. era stato rinvenuto a bordo del veicolo – in particolare, nel portabagagli e sui sedili posteriori, coperto da un telo – condotto dall’imputato, sicché era da escludersi che l’imputato medesimo non avesse contezza della presenza di tale t.l.e, né, in ogni caso, egli aveva fornito indicazioni circa il presunto soggetto che gli avrebbe consegnato l’auto e le ragioni di tale “prestito”;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.