Contrabbando di tabacchi: la Cassazione conferma la responsabilità penale
Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri continua a essere oggetto di rigorose pronunce giudiziarie, specialmente quando la partecipazione al reato emerge da prove logistiche inequivocabili. La recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza la posizione di un soggetto coinvolto nel trasporto e nello scarico di ingenti quantitativi di sigarette illegali.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un’operazione di polizia che ha portato al sequestro di tabacchi lavorati esteri pronti per essere immessi sul mercato clandestino. L’imputato era stato individuato come il locatario di uno dei furgoni utilizzati per il trasbordo della merce. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, il soggetto veniva sorpreso mentre contribuiva attivamente alle operazioni di scarico di un terzo veicolo contenente i tabacchi.
In primo e secondo grado, i giudici avevano ritenuto tale condotta sufficiente a integrare il reato di contrabbando di tabacchi in concorso, condannando l’uomo nonostante le tesi difensive che cercavano di minimizzare il suo ruolo o di fornire spiegazioni alternative sulla sua presenza sul luogo del delitto.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso presentato dalla difesa totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze proposte erano meramente ripetitive di quanto già esaminato e correttamente respinto in sede di appello. La Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era logica e coerente: il noleggio del mezzo e la flagranza nelle operazioni di scarico costituiscono prove schiaccianti della volontà di partecipare all’illecito.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che non è possibile richiedere una riduzione della pena in sede di legittimità, poiché tale valutazione attiene esclusivamente al merito del processo e non a vizi di legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla solidità dell’impianto accusatorio. La Corte territoriale non è incorsa in alcuna illogicità nel valorizzare il noleggio del furgone come prova della pianificazione logistica del reato. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo a causa dei molteplici precedenti penali, anche specifici e recenti, dell’imputato. Tali precedenti configurano una recidiva che impedisce una valutazione benevola della condotta, rendendo la pena applicata congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la partecipazione attiva alle fasi esecutive del contrabbando di tabacchi, unita alla disponibilità di mezzi logistici, rende inevitabile la condanna penale. La condotta di chi viene sorpreso a movimentare merce illegale non può essere derubricata a mera presenza casuale, specialmente se supportata da atti preparatori come la stipula di contratti di noleggio. Il rigetto del ricorso comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa rischia chi noleggia un furgone usato per il contrabbando?
Il noleggio di un mezzo utilizzato per il trasporto di merce illegale è considerato un forte indizio di partecipazione al reato, portando spesso alla condanna per concorso in contrabbando.
Si possono ottenere le attenuanti generiche con precedenti penali?
Il giudice può negare le attenuanti generiche se l’imputato ha precedenti penali specifici e recenti, poiché questi dimostrano una persistente capacità a delinquere.
La Cassazione può ridurre la durata della pena detentiva?
No, la determinazione della pena è un compito dei giudici di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione sulla pena è totalmente illogica o viola la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50874 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50874 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, a lui ascritto in concorso – ha proposto ricor cassazione avverso la sentenza del 27/04/2023, con cui la Corte d’Appello Napoli ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilit diniego delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, richiesta anche di riduzione della pena;
ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché privo de necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminat disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentati della Corte territoriale, la quale ha tutt’altro che illogicamente valorizzato che il ricorrente, che aveva noleggiato uno dei due furgoni rinvenuti p trasbordo dei t.l.e., era stato sorpreso mentre contribuiva alle operazioni di del terzo furgone contenente i tabacchi. Tale esaustiva ricostruzione, rit idonea a comprovare una concorrente responsabilità di tutti i soggetti rinve sul posto, è stata avversata dalla difesa ricorrente con argomentazioni meramen congetturali;
ritenuto che le residue censure siano manifestamente infondate, avut riguardo alla compiuta motivazione resa dalla Corte d’Appello in ordine a legittimità dell’applicazione della recidiva, alla incongruità per difetto del applicata e alla impossibilità di concedere le invocate attenuanti, in considera dei molteplici precedenti anche specifici e di data recente (cfr. pag. 3): ris infine estranea ai poteri devoluti a questa Suprema Corte la richiesta di ridu della pena;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in INDIRIZZO, il 17 novembre 2023
Il Consig
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stensore
Il Presidente