Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6748 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6748  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/08/2024 del Tribunale di Siena in funzione di giudice dell’esecuzione letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, intervenuto con
requisitoria scritta, che ha chiesto l ‘annullamento con rinvio dell’ordinanza .
RITENUTO IN FATTO
1.Con  il  provvedimento  impugnato,  il  Tribunale  di  Siena,  in  funzione  di Giudice  dell’esecuzione,  ha  rigettato  l’istanza  proposta ex  art.  671  cod.  proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento della continuazione tra reati  giudicati  con  tre  sentenze  divenute  definitive,  ritenendo  che  la  difesa istante non avesse ottemperato all’onere di allegare le sentenze , come disposto dal medesimo Giudice, con provvedimento del 22 giugno 2024.
2.Avverso il provvedimento indicato, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Si  richiama  la  disposizione  di  cui  all’art.  186  cit.,  la  quale  prevede  che  le copie  delle  sentenze  o  decreti  revocabili,  che  non  sono  allegate  alla  richiesta proposta  ai  sensi  dell’art.  671,  comma  1,  cod.  proc.  pen.,  sono  acquisiti  di ufficio.
Non è previsto, infatti, un onere di allegazione di questi documenti da parte del richiedente in sede esecutiva, né la mancata allegazione può giustificare un provvedimento di rigetto.
Si  richiama  precedente  di  legittimità  indicato  come  in  termini  (Sez.  1,  n. 36289 del 8/09/2015).
3.Il  Sostituto  Procuratore  generale,  NOME  COGNOME,  ha  concluso  chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1.  La  giurisprudenza  di  legittimità  indica  come  propedeutico  alla  verifica della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze divenute definitive, l’esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati  i  reati  che  si  pretende  essere  espressione  del  medesimo  disegno criminoso.
Questi,  ove  non  allegati  alla  richiesta  di  parte,  sono  acquisiti  di  ufficio,  in ossequio  alla  previsione  dall’art.  186  disp.  att.  cod.  proc.  pen.,  restando soddisfatto l’onere, a carico dell’istante, già mediante l’indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (tra le altre, Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, COGNOME NOME, Rv. 271174 – 01; Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, COGNOME, Rv. 265011).
1.2. Si  è  da  ultimo precisato, sul punto  (cfr.  Sez.  1,  n.  14822  del 08/01/2021,  COGNOME  NOME,  Rv.  281185  –  01)  che  è  affetto  da  vizio  di motivazione il provvedimento di rigetto dell’istanza di continuazione in executivis , pronunciato  sulla base  delle sole risultanze del certificato del casellario  giudiziale  anziché  dell’esame  delle  decisioni  di  condanna,  acquisibili d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che unica ragione su cui fonda il provvedimento di rigetto è quella della mancata allegazione dei provvedimenti  indicati  nell’istanza,  da  parte  del  difensore,  come  disposto  con provvedimento del 22 giugno 2023, ordinanza della quale il Giudice
dell’esecuzione non  indica  il  contenuto  se  non  per  precisare  che,  con  tale provvedimento, si era disposta l’acquisizione a carico dell’istante, disposizione in contrasto con le norme richiamate sin qui e con l’interpretazione che di queste, ha fornito la giurisprudenza di legittimità.
 Deriva  da  quanto  sin  qui  esposto, l’annullamento  con  rinvio  per  nuovo giudizio al Giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla  l’ ordinanza  impugnata  e  rinvia  per  nuovo  giudizio  al  Tribunale  di Siena.
Così deciso il 20 novembre 2024