Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6748 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 11/10/1969
avverso l’ordinanza del 05/08/2024 del Tribunale di Siena in funzione di giudice dell’esecuzione letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con
requisitoria scritta, che ha chiesto l ‘annullamento con rinvio dell’ordinanza .
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze divenute definitive, ritenendo che la difesa istante non avesse ottemperato all’onere di allegare le sentenze , come disposto dal medesimo Giudice, con provvedimento del 22 giugno 2024.
2.Avverso il provvedimento indicato, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando
manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Si richiama la disposizione di cui all’art. 186 cit., la quale prevede che le copie delle sentenze o decreti revocabili, che non sono allegate alla richiesta proposta ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., sono acquisiti di ufficio.
Non è previsto, infatti, un onere di allegazione di questi documenti da parte del richiedente in sede esecutiva, né la mancata allegazione può giustificare un provvedimento di rigetto.
Si richiama precedente di legittimità indicato come in termini (Sez. 1, n. 36289 del 8/09/2015).
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. La giurisprudenza di legittimità indica come propedeutico alla verifica della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze divenute definitive, l’esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso.
Questi, ove non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l’onere, a carico dell’istante, già mediante l’indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (tra le altre, Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271174 – 01; Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011).
1.2. Si è da ultimo precisato, sul punto (cfr. Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281185 – 01) che è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell’istanza di continuazione in executivis , pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale anziché dell’esame delle decisioni di condanna, acquisibili d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che unica ragione su cui fonda il provvedimento di rigetto è quella della mancata allegazione dei provvedimenti indicati nell’istanza, da parte del difensore, come disposto con provvedimento del 22 giugno 2023, ordinanza della quale il Giudice
dell’esecuzione non indica il contenuto se non per precisare che, con tale provvedimento, si era disposta l’acquisizione a carico dell’istante, disposizione in contrasto con le norme richiamate sin qui e con l’interpretazione che di queste, ha fornito la giurisprudenza di legittimità.
Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siena.
Così deciso il 20 novembre 2024