Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50903 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50903 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ammette l continuazione tra reato associativo ed eventuale reato-fine soltanto quando quest’ultimo sia stato programmato al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430: È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizio che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cu il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiu che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento del continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.