Continuazione Reati: Quando è Troppo Tardi per Chiederla?
L’istituto della continuazione reati è uno strumento fondamentale del diritto penale, che permette di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi ha commesso più violazioni della legge penale in esecuzione di un unico disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: se la continuazione è già stata esclusa dal giudice del processo (giudice della cognizione), non può essere richiesta nuovamente in fase di esecuzione della pena. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Un soggetto, condannato con due sentenze diverse, presentava un’istanza alla Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati. L’obiettivo era unificare le pene e ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Corte d’Appello, però, dichiarava la richiesta inammissibile. La ragione non era legata alla sussistenza o meno del disegno criminoso, ma a un aspetto puramente procedurale: la stessa richiesta era già stata avanzata e respinta nel merito durante il processo di cognizione. Nonostante ciò, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte non avesse valutato l’unicità del disegno criminoso tra i fatti oggetto delle due sentenze.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti alla continuazione reati
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due motivi principali: aspecificità e manifesta infondatezza. Il ricorrente, infatti, aveva incentrato le sue critiche su un punto (la valutazione del disegno criminoso) che non costituiva la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il cuore della decisione della Corte d’Appello, e confermato dalla Cassazione, risiede in una preclusione di natura processuale. La questione della continuazione reati era già stata esaminata e decisa, e non poteva essere riproposta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 671, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma regola l’applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva e stabilisce un limite invalicabile: tale applicazione è possibile «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione».
Nel caso specifico, il giudice del processo aveva già valutato e negato l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Questa decisione, una volta divenuta definitiva, crea un ‘giudicato’ sulla questione, che non può essere messo nuovamente in discussione davanti al giudice dell’esecuzione. L’impugnazione del ricorrente è stata quindi giudicata inammissibile perché non contestava questa preliminare e assorbente ragione giuridica, ma tentava di ottenere un nuovo e non consentito esame del merito.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la fase dell’esecuzione non può trasformarsi in un’ulteriore istanza di giudizio per riesaminare questioni già decise in modo definitivo. La possibilità di chiedere il riconoscimento della continuazione reati davanti al giudice dell’esecuzione è una facoltà importante, ma subordinata alla condizione che il giudice della cognizione non si sia già espresso negativamente. In caso contrario, la via è preclusa, e insistere con ricorsi che non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche.
È sempre possibile chiedere la continuazione tra reati in fase esecutiva?
No, non è sempre possibile. L’articolo 671 del codice di procedura penale stabilisce che la richiesta può essere presentata in fase esecutiva solo a condizione che la continuazione non sia già stata esaminata ed esclusa dal giudice del processo (il giudice della cognizione).
Cosa succede se il giudice del processo ha già negato la continuazione?
Se il giudice della cognizione ha già respinto la richiesta di applicare la continuazione, la sua decisione, una volta definitiva, preclude la possibilità di riproporre la stessa istanza davanti al giudice dell’esecuzione. Si forma una preclusione processuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 20 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reat giudicati con due diverse sentenze, rilevando che l’istanza era stata già avanzata alla Corte di appello di Napoli, quale giudice della cognizione, e da questa respinta nel merito;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per non avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto sussistente l’unicità del disegno criminoso tra le due sentenze di cui all’istanza;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato; l’impugnazione non investe l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che riposa sulla preliminare ed assorbente rilevazione da parte del giudice dell’esecuzione dell’essere la continuazione già stata esclusa in sede di cognizione; giova a tal proposito ricordare che 671, comma 1, cod. proc. pen. pone un preciso limite alla possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva laddove stabilisce «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025