Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39858 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39858 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, resa in data 9 settembre 2022, la Cort d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’is formulata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudic sede di cognizione e, segnatamente, con:
sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 6 dicembre 2016, irrevocabile il 22 aprile 2017, di condanna per i reati di associazione a delin finalizzata al furto di autoveicoli, estorsione, favoreggiamento della prostituz furto aggravato, art. 13 d.lgs. n. 289 del 1998, commessi in Parete, Guglian altre località del casertano e del napoletano, dal luglio 2010 con cond perdurante, nel settembre 2011 e fino a febbraio 2011 e in Casal di Principe dicembre 2010;
sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 19 giugno 2013, irrevocabile il 10 marzo 2014, di condanna per il reato di rapina aggrava commesso in Lugo di Romagna (RA), il 6 dicembre 2010.
A ragione della decisione il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che n potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso poiché le violazioni commesse da COGNOME erano state commesse «in diversi ambiti geografici e in circostanze tutto eterogenee, atteso che soltanto i fatti di cui alla sentenza s’inserivano in un contesto associativo, sebbene volto alla perpetrazione di della medesima tipologia» di quelli giudicati con la sentenza sub b), ritene questi ultimi mera espressione di una tendenza a delinquere del condannato.
Ricorre COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, per cassazione e deduce u unico, articolato motivo.
Lamenta che l’ordinanza ha omesso di considerare gli elementi pur indicati nell’istanza originaria e, segnatamente, la circostanza che il reato di cu sentenza sub b), commesso il 6 dicembre 2010, s’inserirebbe – sotto il prof dell’epoca di commissione – nel periodo di permanenza dell’associazione criminosa di cui alla sentenza sub a), che ha operato nell’arco temporale dal luglio 2010, con condotta perdurante.
Prova di tanto, del tutto negletta dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione, sarebb contenuto di una conversazione telefonica oggetto d’intercettazione, pos cle attenzione della Corte di appello e allegata al ricorso ai fini dell’autosuff nella quale COGNOME e il suo interlocutore, NOME COGNOME, anch’egli partecipe sodalizio di cui alla sentenza sub a), pianificano una rapina, oggetto programma criminoso dello stesso cennato sodalizio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).
Infine, con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione criminosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, COGNOME, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell’associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al
momento in cui il partecipe si è determInato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NOME COGNOME nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., secondo cui, essendosi in presenza di un reato permanente, era concretamente possibile riscontrare l’unicità del disegno criminoso perché la rapina (reato-fine omogeneo all’oggetto dell’associazione) era stata deliberata nell’arco di tempo in cui si è protratta la permanenza della partecipazione all’associazione e, per di più, realizzata con un soggetto che è anch’egli partecipe del sodalizio.
Per giustificare il rigetto, la Corte di appello si è limitata ad affermare, i termini assertivi, che le condotte illecite in scrutinio non erano espressive di un disegno criminoso preordinato, poiché realizzate in «ambiti geografici differenti e in circostanze del tutto eterogenee».
Il AVV_NOTAIO dell’esecuzione non ha, poi, dato conto delle allegazioni difensive e, segnatamente, della conversazione del 5 dicembre 2010, indicata sin dall’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione e allegata al ricorso, intercettata tra il ricorrente e il sodale, in cui costoro, nell’organizzare la rapi oggetto della sentenza sub b), fanno espresso riferimento al coinvolgimento di altri soggetti.
L’ordinanza, infine , non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che il reato di rapina sembra inscriversi nel segmento temporale di contestazione del reato associativo.
Ritiene il Collegio che, in presenza di un’identità tipologica tra i vari episodi e della condotta concorsuale con un sodale, perpetrata nel periodo di permanenza del sodalizio, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non potesse ravvisarsi la riconducibilità dei reati in questione nel contesto di una comune cornice deliberativa.
Sugli indicati dati circostanziali, dunque, s’imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la potenziale contiguità delle
ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta.
Non va, infatti, dimenticato che l’accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, irlforma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, dilspiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza.
A tal fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017,COGNOME, Rv. 270074).
E se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerato non è in sé indicativo dell’esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l’unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 12905de1 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Nel caso di specie, come osservato, la motivazione offerta dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione è fortemente carente in relazione ai profili indicati, tanto da rendere necessaria una nuova deliberazione.
L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 28 aprile 2023 o