Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39865 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39865 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 maggio 2022 il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza con cui NOME COGNOME aveva formulato istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
A ragione della decisione la Corte ha affermato trattarsi di istanza avente lo stesso oggetto di quella già valutata e respinta con ordinanza emessa il 15 giugno 2021.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale per avere il giudice dell’esecuzione deciso senza fissare l’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod.proc. pen. e senza garantire il contraddittorio tra le parti.
2.2. Con il secondo motivo censura la valutazione dell’istanza quale mera riproposizione di altra, precedentemente respinta.
2t,? La difesa – dopo aver ricordato che, con ordinanza del 15 giugno,’ il Tribunale di Pisa, in parziale accoglimento di una più ampia richiesta di continuazione concernente sei sentenze puntualmente indicate nel ricorso, aveva riconosciuto detto istituto tra i reati separatamente giudicati e rideterminato, in favore di NOME, la pena unica complessiva nella misura di giustizia – ha posto in rilievo come il ricorrente, a quella data, non era a conoscenza di altra pronuncia di condanna nei suoi riguardi che, pertanto, era fatta oggetto di nuova istanza, formulata il 6 aprile 2022.
Il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugnato, erroneamente affermava trattarsi di mera riproposizione dell’istanza già respinta.
Così ricostruita la vicenda, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte provveduto de plano, in un caso non consentito dalla legge.
2.3. Nell’ultima parte del ricorso, infine, la difesa argomenta in ordine alle ragioni della fondatezza dell’istanza tesa a ottenere il riconoscimento dell’istituto della continuazione tra i reati.
Con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle censure esposte, sono fondati.
Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del 2o vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2 GLYPH , Policastro, Rv. 220092), è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso.
Segnatamente, l’istanza formulata il 6 aprile 2022 aveva oggetto affatto differente rispetto a quella respinta con ordinanza del 15 giugno 2022, riguardando la verifica dell’istituto della continuazione con riferimento a una diversa e ulteriore pronuncia di merito.
L’ordinanza impugnata è stata, pertanto, emessa de plano, fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
L’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l’udienza in camera di consiglio – fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d’inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l’obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai fini della regolare instaurazione di u contraddittorio effettivo.
Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell’esecuzione abbia, invece, come nel caso che ci occupa, omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto,
rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).
In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l’annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 620 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l’inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale facendone dare avviso all’interessato e al difensore.
Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara de plano l’inammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l’incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461)
Per le ragioni sin qui esposte, l’ordinanza impugnata, affetta da nullità assoluta, va annullata con rinvio al Giudice dell’esecuzione per un nuovo giudizio, ossequiante dei suindicati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa.
Così deciso il 28 aprile 2023
GLYPH