Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. per il riesame di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
LII Tribunale per il riesame di Catanzaro, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello del P.M. avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 6 novembre 2023 con la quale sono stati applicati gli arresti domiciliari, per quanto in questa sede rileva, anche a NOME COGNOME, che è indagato di concorso in furto aggravato di merce del valore di circa 300,00 euro dagli scaffali di un supermercato, fatto contestato come commesso il 6 giugno 2023 (capo n. 3 dell’editto), ha applicato a COGNOME la misura della custodia in carcere.
L’esecuzione della misura è sospesa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. pen.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 279, recte: 297 cod. proc. pen.).
Infatti, ad avviso del ricorrente, «il percorso argomentativo a sostegno dell’aggravamento della misura custodiale non tiene conto di quanto disciplinato dall’articolo 279 cpp. Ed invero, l’odierno ricorrente, nelle more del procedimento che ha condotto all’emissione della impugnanda ordinanza, veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per fatti soggettivamente connessi a quelli oggetto del procedimento in epigrafe e desumibili dagli atti già prima della richiesta di appello posta in essere all’ufficio di procura nel procedimento esitato con l’impugnata ordinanza. Vero è che il procedimento epigrafato veniva riunito al procedimento principale proprio dalla stessa procura procedente. Da ciò, a parere di questa difesa, consegue una violazione di legge sotto il profilo del divieto delle c.d. contestazioni a catena» (così, testualmente, alle pp. 1-2 dell’atto di impugnazione), la cui nozione e la cui disciplina, in estrema sintesi, si richiama nel ricorso.
Ricorrendo, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie un caso di “contestazioni a catena”, il provvedimento impugnato sarebbe da annullare.
Il Procuratore Generale della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 27 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, poiché proposto per motivo non consentito.
Il tema della – possibile – ricorrenza di un’ipotesi di “contestazione a catena” ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. viene assertivamente posta nel ricorso ma nemmeno illustrato in maniera tale da poterlo inquadrare giuridicamente; in ogni caso, la questione si risolve in una ipotetica violazione di legge che non solo non risulta essere stata denunziata in precedenza (non senza evidenziarsi che l’appello era stato proposto dal AVV_NOTAIO ex art. 310 cod. proc. pen. e che non emerge avere la Difesa sollevato la questione nel corso della trattazione dello stesso) ma che, secondo regola generale (cfr. Sez. 6, n. 19555 del 20/03/2012, COGNOME, Rv. 252780; Sez. 1, n. 35113 del 13/07/2007, COGNOME, Rv. 237632; Sez. 1, n. 19905 del 04703/2004, COGNOME, Rv. 228053; né ricorrono le condizioni di cui alla pronunzia di Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv. 253549), si sarebbe dovuta correttamente porre, prima, al G.i.p. ovvero al giudice che procede con apposita istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e, poi, in caso di esito negativo, coltivare mediante apposita impugnazione al Tribunale distrettuale.
Essendo, dunque,’ il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spere processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/10/2024.