Quando la detenzione di droga non è ‘consumo di gruppo’?
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e per spaccio è una delle questioni più delicate del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di una particolare figura: il cosiddetto consumo di gruppo. Questo concetto, spesso invocato dalla difesa per escludere la finalità di spaccio, non è applicabile incondizionatamente. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso emblematico, chiarendo quali elementi oggettivi possono far cadere questa linea difensiva.
I Fatti del Caso: Quantità e Diversità delle Sostanze
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa sosteneva che la droga fosse destinata al consumo personale condiviso con altre persone, configurando appunto un’ipotesi di consumo di gruppo.
Tuttavia, i fatti presentavano elementi difficilmente compatibili con questa tesi. L’imputato era stato trovato in possesso non solo di una quantità rilevante di droga, ma anche di tipologie diverse: nello specifico, l’equivalente di 20 dosi di cocaina e 14 dosi di hashish. Oltre a ciò, era stata rinvenuta della strumentazione tipicamente associata all’attività di spaccio.
La Decisione della Cassazione e i limiti del consumo di gruppo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e logico le ragioni per cui la tesi del consumo di gruppo non poteva essere accolta.
Gli Indici Rivelatori dello Spaccio
Secondo l’ordinanza, tre elementi principali hanno reso implausibile la difesa dell’imputato:
1. La strumentazione: Il possesso di attrezzature per il peso o il confezionamento delle dosi è un forte indicatore di un’attività non limitata al consumo.
2. La quantità delle dosi: Un numero così elevato di dosi (34 in totale) è stato considerato eccessivo per un semplice consumo condiviso.
3. La diversità delle sostanze: La detenzione contemporanea di stupefacenti tipologicamente diversi (cocaina e hashish, uno stimolante e un derivato della cannabis) è stata valutata come un ulteriore elemento a sfavore della tesi del consumo personale, suggerendo una disponibilità destinata a soddisfare richieste eterogenee.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che, sebbene il consumo di gruppo sia una figura astrattamente riconosciuta, la sua esistenza deve essere provata concretamente. Non basta la mera affermazione dell’imputato. Devono mancare tutti quegli “indici rivelatori” che, al contrario, fanno propendere per la finalità di spaccio. Nel caso di specie, la compresenza dei tre elementi sopra descritti (strumentazione, quantità e diversità) ha creato un quadro probatorio incompatibile con la tesi difensiva. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha correttamente valutato questi elementi nel loro insieme, giungendo a una conclusione logicamente fondata che escludeva il consumo di gruppo e confermava la natura illecita della detenzione finalizzata alla cessione a terzi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione giuridica della detenzione di stupefacenti si basa su una valutazione complessiva di elementi oggettivi. La difesa basata sul consumo di gruppo si indebolisce notevolmente, fino a diventare insostenibile, quando sono presenti indicatori chiari di un’attività organizzata che va oltre il semplice uso personale, anche se condiviso. La quantità, la varietà delle sostanze e gli strumenti posseduti restano i criteri principali su cui i giudici fondano la loro decisione per distinguere il consumatore, singolo o in gruppo, dallo spacciatore. La pronuncia serve quindi da monito: la linea di demarcazione è netta e basata su prove concrete, non su mere dichiarazioni di intenti.
Quando la detenzione di droga non può essere considerata ‘consumo di gruppo’?
Quando la quantità delle dosi, la diversità tipologica delle sostanze (es. cocaina e hashish) e la presenza di strumentazione per il confezionamento o la pesatura indicano complessivamente un’attività destinata allo spaccio e non al mero uso personale condiviso.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere il consumo di gruppo in questo caso?
La Corte ha fondato la sua decisione su tre elementi specifici: la strumentazione di cui l’imputato era munito, il considerevole numero di dosi detenute (20 di cocaina e 14 di hashish) e la loro diversità tipologica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 21/10/1971
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della fattispecie del cosiddetto “consumo di gruppo”, considerando la strumentazione della quale il ricorrente era munito, il numero delle dosi (corrispondenti a 20 di cocaina e 14 di hashish) e la loro diversità tipoloiica);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rSagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consiglie estensore
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I Presidente