Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCA DI PAPA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha l’inammissibilità del ricorso. concluso per udito il difensore avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta ex art. 324 cod. proc. pen. in data 4 settembre 2023 dal difensore di NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME avverso COGNOME il decreto di COGNOME convalida del sequestro probatorio di un’autovettura di proprietà dell’indagato in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. proc. pen. emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 25 agosto 2023.
Lo stesso difensore aveva già presentato in data 28 agosto 2023 altra istanza di riesame dichiarata inammissibile de plano dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 31 agosto 2023 in quanto l’atto di impugnazione inviato a mezzo pec risultava privo di sottoscrizione digitale e ricorreva dunque la causa di inammissibilità di cui all’art. 87 bis comma 7 lett. a) del d.lgs 150 del 2022.
Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile anche la nuova istanza ritenendo che dovesse trovare applicazione il principio della “unicità del diritto alla impugnazione”, ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui una volta che l’impugnazione sia stata proposta da uno dei qualsiasi soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto di impugnazione si consuma con la conseguenza che ne è precluso l’ulteriore esercizio.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, COGNOME ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto già consumato il potere di impugnazione. Il difensore osserva che la prima impugnazione doveva intendersi tamquam non esset, in quanto mancante della firma digitale, e che la ulteriore impugnazione, proposta entro i termini previsti dalla legge, era l’unica valida.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto già consumato il potere di impugnazione. Il difensore osserva che il primo atto di riesame era partito dalla pec del difensore ma era privo di firma che fosse idonea a garantirne l’autenticità e quindi al riconducibilità del diritto ad impugnare. Non corrispondeva al vero, dunque, quanto sostenuto dal Tribunale, ovvero che il difensore ricorrente fosse anche il firmatario della prima istanza di riesame , posto che senza alcuna firma digitale è impossibile attribuire la paternità della impugnazione dichiarata inammissibile
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’impugnazione, nonostante fosse stata proposta prima dello spirare del termine per impugnare. Il difensore osserva che la pronuncia impugnata deve ritenersi abnorme, in guanto non legittimata da alcuna norma giuridica, né da alcun principio di diritto ,
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi COGNOME inammissibile il ricorso.
Il ricorso COGNOME merita accoglimento in relazione ai motivi formulati, tutti inerenti alla illegittimità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta d riesame.
5.È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui «l’efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che sì pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime» (Sez, 6, n 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). È logica conseguenza di tale principio l’affermazione secondo la quale «la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in cui vi stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali» (sez. 6, n. 432:13 del 27/10/2010, COGNOME, Rv, 248804).
6.Nel caso in esame, la decisione con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della prima richiesta dì riesame era fondata esclusivamente sulla costatazione che quella istanza non era stata ritualmente proposta, in qunato priva della sottoscrizione digitale. Questo provvedimento non ha comportato alcun apprezzamento delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Pubblico Ministero a convalidare il decreto di sequestro
Si tratta, dunque, di un provvedimento che non può avere effetti preclusivi rispetto ad una istanza di riesame ritualmente proposta e non tardiva.
7.Per quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma perché
provveda al riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consiglier COGNOME
ore COGNOME
Il Presidente