Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 19.10.2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata de plano ex art. 127 cod. proc. pen. in data 19.10.2023 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip presso il Tribunale di Rieti in dat 28.9.2023, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso rilevando come analoga istanza presentata dal difensore dell’indagato in data 16.10.2023 a mezzo di posta elettronica era stata dichiarata inammissibile per mancanza della firma digitale e come il potere di impugnazione in capo al titolare si fosse consumato.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e di manifesta illogici motivazionale, che l’impugnazione, ritualmente proposta dal secondo difensore, a seguito di una precedente pronuncia di inammissibilità del gravame per vizi formali, determini la consumazione del potere di impugnazione. Rileva che in presenza di due atti di gravame, di cui uno venga deciso precedentemente all’altro con declaratoria di inammissibilità, lo scrutinio circa l’eventuale consumazione del potere di impugnazione deve svolgersi sul contenuto della prima decisione che solo ove il vizio del primo gravame sia di natura sostanziale ne preclude la riproposizione, laddove quando invece si tratti, come nel caso di specie, di un vizio meramente procedurale consente la presentazione di un secondo atto di impugnazione validamente proposto nel rispetto del termine previsto dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
La presenza di un vizio di natura formale da cui risulta affetta la prima impugnazione, circostanza di cui dà atto la stessa ordinanza in esame, non determina alcuna consumazione del potere di impugnazione in capo al titolare che è conseguentemente legittimato, non essendosi formata alcuna preclusione cautelare in mancanza di una pronuncia sul merito, a presentare una nuova impugnativa purché nel rispetto dei termini e delle forme previsti ex lege.
Ove, infatti, si consideri che il principio della preclusione endoprocessuale copre, in materia cautelare, le questioni dedotte sia esplicitamente che implicitamente, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione, ne consegue che nessuna preclusione possa scaturire dalle questioni meramente procedurali che hanno impedito la disamina del merito dell’istanza di riesame.
Dal momento che, a differenza dell’autorità del giudicato applicabile ai procedimenti ordinari, l’efficacia preclusiva derivante dalle ordinanze in materia cautelare è volta a presidiare la congruenza tra la situazione di fatto esistente i un dato momento del procedimento e le misure cautelari in atto, la sua estensione è quella strettamente necessaria ad evitare, secondo un principio di stretta economia processuale, contrasti con procedimenti incidentali dello stesso contenuto, con l’obiettivo di impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza un mutamento del quadro processuale di riferimento. Va perciò ribadito, come già affermato da questa Corte, che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in cui via sia stato un effettiv apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione
provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, Sentenza n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804).
Ne deriva che, nel caso di specie, la precedente pronuncia di inammissibilità del riesame dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale, emessa il 28.9.2023, fondandosi sulla mancanza di firma digitale del difensore che aveva inoltrato il gravame via Pec, non poteva impedire la riproposizione di analoga istanza che lo stesso Tribunale adito afferma essere stata “ritualmente presentata” e che perciò deve ritenersi anche tempestiva in relazione al termine di impugnazione fissato dall’art. 309 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione Riesame, per nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, settimo comma cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25.1.2024