Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE ..:: COGNOME COGNOME, nato a Genova il DATA_NASCITA LHG,i;(1 avverso l’ordinanza in data 5/3/2024 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 22/4/2024 dal AVV_NOTAIO generale nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5/3/2024 il Tribunale di Torino dispose la sospensione del procedimento ex art. 168 bis cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME, individuando sia le modalità di espletamento del lavoro di pubblica utilità, come previsto dal programma in data 29/1/2024 predisposto dall’U.E.P.E., che il versamento della somma di C 126.346.26,00 in favore dell’RAGIONE_SOCIALE entro la fine della messa in prova.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore, il quale svolge tre motivi d’impugnazione,
Con i primi due, denuncia violazione dell’art. 464 quater cod. proc. pen.. nonché il vizio di motivazione, in tutte e tre le declinazioni. Espone che nell’ordinanza gravata è stato illegittimamente integrato e modificato il
programma elaborato dall’RAGIONE_SOCIALE Torino, che era stato predisposto tenendo conto dei parametri indicati dal Tribunale nell’ordinanza del 26/10/2023, in ordine ai quali l’imputato aveva manifestato il proprio consenso, prevendendo, in luogo del versamento dell’importo di C 10.000,00 originariamente previsto, l’importo di C 126.346,26, modifica in relazione alla quale l’imputato non aveva espresso il proprio consenso.
Con il terzo motivo, denunciava la violazione della previsione di cui all’art. 168-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione rappresentando che: la sospensione con messa alla prova non ha nell’integrale risarcimento del danno un requisito necessario; l’originario importo di C 10.000,00 era stato dal Tribunale fissato avendo preso visione del fascicolo del PM, contenente il· decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP, nonché le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, la visura catastale e l’estratto del conto corrente prodotti dal difesa; il risarcimento di C 126.346,26 era Stato determinato senza che fosse intervenuta alcuna integrazione RAGIONE_SOCIALE informazioni disponibili ma dando rilievo unicamente all’importo sottoposto a sequestro, senza considerare se le condizioni economiche dell’imputato permettessero un tale esborso. Ha, quindi, sostenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata era “illogica e contradditoria”, in quanto fondata “sugli stessi elementi e circostanze che avevano portato nell’ottobre 2023 il Tribunale a ritenere congrua, a titolo risarcitorio, la somma di C 10.000,00” e, comunque, violava la legge penale, in quanto non indicava i parametri utilizzati per ritenere che “la somma di C 126.346,26 fosse congrua alle condizioni economiche dell’imputato”.
Con requisitoria scritta depositata il 22/11/2019 il AVV_NOTAIO Generale, riportandosi ai principi di diritto declinati da questa Corte con riferimento all previsioni di cui all’art. 464 bis cod. proc. pen., ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è fondato, dovendosi riscontrare la denunciata violazione di legge, correlata al mancato rispetto del contraddittorio nella adozione del provvedimento impugnato.
L’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen. prevede che “Il giudice, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”.
Nel caso di specie, risulta, dal verbale dell’udienza del 5/3/2024, che COGNOME non espresse il consenso all’innalzamento del risarcimento da versare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentando, anzi, che la somma in sequestro era “provento dei prestiti ottenuti dalla moglie e dalla società” e che l’immobile in sequestro “era
gravato da un mutuo”, era adibito a “casa coniugale” e, in ogni caso, era di sua proprietà per una quota pari al 50%.
Non essendo intervenuto il consenso dell’imputato in ordine al versamento a titolo risarcitorio dell’importo previsto dal Tribunale deve affermarsi l’illegittim del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 4761 del 3/12/2019, COGNOME, rv. 278306; cfr. Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, G., Rv 278306).
Va anche escluso che la modifica dell’importo risarcitorio possa trovare giustificazione nella previsione dell’art. 464 quinquies comma 3 cod. proc. pen.. La norma, infatti, opera nel corso della prova e, per una lettura costituzionalmente orientata, risultando il rito speciale incentrato sul consenso dell’imputato, che costituisce presupposto per l’accesso all’istituto e pervade anche la fase esecutiva, il potere di modifica che conferisce al giudice non può non trovare argine nel rispetto degli elementi qualificanti l’impianto originario del programma di prova, dovendosi escludere che possa stravolgerlo.
Venendo al caso di specie, l’ordinanza del 26/10/2023 ebbe carattere interlocutorio in quanto richiese all’RAGIONE_SOCIALEE. di formulare il programma trattamentale, fissò una nuova udienza per la decisione sulla richiesta di ammissione alla prova, dispose l’acquisizione di informazioni in ordine alla pendenza di altre domande di messa alla prova e l’acquisizione di un certificato del casellario aggiornato.
Poiché la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato fu disposta con l’ordinanza impugnata, pertanto, la modifica dell’ammontare dell’importo da versare, in quanto adottata prima della sospensione, non poteva costituire esercizio del potere conferito al giudice dall’ultimo comma dell’art. 464 quinquies cod. proc. pen.. Anche sotto il profilo dei contenuti, poi, è di tutt evidenza che il notevole aumento dell’importo da versare stravolgeva il programma di trattamento che l’U.E.P.E. aveva predisposto secondo i parametri indicati nell’ordinanza del 26/10/2023, in ordine ai quali l’imputato aveva espresso il proprio consenso, imponendo condizioni ben più gravose.
Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Torino verificherà, nel prosieguo del giudizio, se vi è il consenso dell’imputato a ottemperare alle prescrizioni imposte dal programma di trattamento predisposto dall’U.E.P.E. e dalle eventuali integrazioni o modifiche adottate ai sensi dell’art. 464 quater comma 4 cod. proc. pen..
Accoglimento del primo motivo del ricorso rende superfluo l’esame dei restanti.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tórino. Così deciso in Roma, in data 13/6/2024.