Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 08/07/1993
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
R.G. 2624/25 RICUPERO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
336 e 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura
l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 336 cod. pen., è
riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e logica motivazione dal giudice di merito,
tanto in relazione alla sussistenza dell’atto d’ufficio quanto in ordine al dolo specifico (cfr. sent. impugnata, pag. 4);
Ritenuto che il secondo motivo, afferente all’omessa motivazione in ordine
alla sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, è
parimenti inammissibile perchè, a fronte di un trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado che già astrattamente consentiva la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, l’imputato non ha espressamente manifestato il consenso – personalmente o tramite procura speciale – a tale sostituzione, entro il termine per la definizione del giudizio d’appello (in particolare, trattandosi di udienza d’appello svoltasi con rito cartolare, entro il termine di 15 giorni antecedenti all’udienza, previsto per il deposito dei motivi aggiunti o delle memorie difensive) (cfr. Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025