Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/1212025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria spagnola di NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso nei suoi confronti per tentato furto in abitazione e per una serie di rapine.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME per violazione degli artt. 10, comma 1, e 14 comma 2, della legge n. 69/2005, in quanto il consenso prestato dal ricorrente alla consegna è da ritenersi invalido, poiché, nell’udienza di convalida -cui non ha partecipato il difensore di fiducia, ma solo un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.- non era stato adeguatamente informato della natura del mandato di arresto, dello stato del procedimento estero, dell’eventuale esistenza di misure cautelari, delle conseguenze del consenso.
In ogni caso, erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che il consenso non sia revocabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 10, comma 1, della I. n. 69/2005 prevede che «alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta. La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili».
Il successivo art. 14, comma 2, prevede che «il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell’udienza davanti alla corte d’appello fissata ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalità descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale è richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell’articolo 10, comma 1, salvo che la persona le abbia già ricevute»; il consenso, ai sensi del successivo comma 3, è irrevocabile.
Il ricorso pone due questioni: la prima relativa alle condizioni in cui i consenso è stato espresso e alle informazioni ricevute dal ricorrente, la seconda
relativa alla revocabilità dello stesso, qualora prestato, come nel caso di specie, in udienza di convalida.
4. L’art. 10 della legge n. 69/2005, sopra riportato, va interpretato alla luce dell’art. 11 della decisione quadro 2002/584, secondo cui il consegnando ha diritto a essere informato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto. Tale informazione è essenziale affinché lo stesso possa validamente e scientemente acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.
Il successivo art. 13, par. 2, della citata decisione quadro prevede, infatti, che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso, ed eventualmente la rinuncia, siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine, si riconosce, inoltre, il diritto all’assistenza di consulente legale.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 25559 del 25/06/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 19487 del 21/05/2025, COGNOME, Rv. 288141 – 02), che gli artt. 10, comma 1, e 14 della legge n. 69 del 2005 devono essere interpreti, tenendo conto della decisione quadro, nel senso che, ai fini della validità del consenso alla consegna, è necessario che la persona richiesta in consegna: a) sia assistita da un difensore; b) sia stata adeguatamente informata sul contenuto del mandato di arresto europeo, sulle conseguenze dell’adesione alla consegna e sulla irrevocabilità del consenso prestato (al pari della rinuncia al beneficio indicato al comma 1 dell’art. 10).
Dal verbale dell’udienza di convalida emerge che il ricorrente, assistito da un difensore di ufficio e alla presenza di un interprete, è stato informato del contenuto del mandato di arresto e della facoltà di consentire, o meno, alla consegna alla Spagna e di rinunciare, o meno, al principio di specialità. È stato, inoltre, reso edotto del fatto che il consenso e la rinuncia, eventualmente prestati, sarebbero stati irrevocabili.
Dopo aver ricevuto queste informazioni e questi avvisi, nella sua lingua e alla presenza di un difensore, ha consentito alla consegna.
Risulta, quindi, manifestamente infondata la censura difensiva secondo cui il ricorrente non avrebbe ricevuto le informazioni previste dall’art. 10 citato.
Anche la seconda censura non supera il vaglio di ammissibilità.
L’art. 14, comma 3, della I n. 69/2005 prevede espressamente che il consenso sia irrevocabile.
A diverse conclusioni non può condurre, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il secondo comma della medesima disposizione, che stabili unicamente che detto consenso, al pari della rinuncia al principio di spec qualora non prestato in sede di udienza di convalida, può essere espresso fino conclusione della udienza fissata per la decisione in ordine alla richi consegna innanzi alla Corte di appello.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma legge n. 69/2005.
Così deciso il 30/12/2025