Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Bouarada (Tunisia) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 23 maggio 2024 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME:cione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma che ne ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto emesso nei confronti del predetto per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsiglia con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusone per il reato di tentata rapina aggravata.
Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente
necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli articnli 10, comma 1, e 14, comma 2, legge n. 69 del 2005, in quanto il ricorrente non è stato informato adeguatamente dal Presidente della Corte di appello delle ragioni per cui era stato chiesto il suo consenso alla consegna.
1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’artic:olo 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005. Il ricorrente sostiene di avere spiegato alla Corte d’appello di avere prestato il consenso alla consegna al solo fine di poter comprendere le ragioni della condanna e di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ma non anche al fine di scontare la pena in istituto penitenziario estero; per tale ragione, ha chiesto il rifiuto della consegna ed ha dimostrato Lir il proprio radicamento in Italia. La Corte, dunque, avrebbe dovuto disporre l’esecuzione della pena in Italia, mentre, invece, ha disposi:o la consegna del ricorrente ponendo la condizione che lo stesso venga rinviato in Italia all’esito del procedimento penale in corso.
1.3 In via subordinata, chiede al Collegio di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea questione pregiudiziale analoga a quella già sollevata da questa Corte con l’ordinanza del 29 settembre 2023, n. 50684, Rv. 285563, con la quale sono state sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l’art. 6 T.U. deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta di Nizza ed i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituziona comuni agli Stati membri dell’Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell’Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare; b) se, in caso affermativo, il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell’imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive; c) se, di conseguenza, l’art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio UE 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio UE 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello
stesso art. 4 -bis, ma l’interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Osserva preliminarmente il Collegio che l’intera procedura svoltasi dinanzi alla Corte di appello è stata connotata da un equivoco di fondo che assume una valenza determinante nella valutazione di fondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Dall’esame dei verbali di udienza, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta con il primo motivo, emerge, infatti, l’incertezza, desumibile dalle stesse conclusioni formulate dal Pubblico ministero, sulla natura processuale o esecutiva del mandato di arresto europeo riguardante il ricorrente. La stessa Corte territoriale, pur premettendo nell’ordinanza impugnata che il mandato di arresto riguarda l’esecuzione della sentenza di condanna del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata, ne ha riconosciuto il radicamento nel territorio italiano e disposto la consegna con la condizione prevista dall’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005 per il mandato di arresto europeo funzionale all’esercizio dell’azione penale.
Ad avviso del Collegio, tale incertezza ha inciso sulla validità del consenso prestato dal ricorrente, non potendosi ritenere, nonostante la formula generica riportata nel verbale di udienza, che detto consenso sia espressione di una consapevole ed informata adesione alla richiesta di consegna da parte dello Stato richiedente.
Va, infatti, considerato che, ai sensi dell’art. 11 della decisione quadro 2002/584, il consegnando ha diritto ad essere informato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto.
Tale informazione è essenziale affinché lo stesso possa validamente e scientemente acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente. Il successivo art. 13, par. 2, della citata direttiva prevede, infatt che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso, ed eventualmente la rinuncia, siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine, si riconosce, inoltre, il diritto all’assistenza di consulente legale.
Alla luce di tali chiare indicazioni desumibili dalla citata direttiva, disposizioni contenute nella normativa interna (si vedano gli att. 10, comma 1 e 14 della legge n. 69 del 2005) devono essere interpreta tf nel senso che ai fini
della validità del consenso alla consegna è necessario: a) che il consegnando sia assistito da un difensore; b) che lo stesso sia adeguatamente informato sul contenuto del mandato di arresto europeo, sulle conseguenze dell’adesione alla consegna e sulla irrevocabilità del consenso prestato (al pari della rinuncia al beneficio indicato al comma 1 dell’art. 10).
Ebbene, nella fattispecie in esame, in ragione dell’incertezza di cui in premessa sulla natura stessa del mandato di arresto europeo, è mancata tale seconda condizione e ciò impedisce di ritenere validamente prestato il consenso alla consegna.
Rileva, infine, il Collegio che all’incertezza sulla natura del mandato e sulla validità del consenso prestato si è, inoltre, accompagnata una sequenza processuale singolare in cui la Corte territoriale ha, comunque, consentito il deposito della documentazione attestante il radicamento del consegnando nel territorio, condizione che, come già detto sopra, è stata valutata, non come motivo di rifiuto della consegna con contestuale riconoscimento della sentenza (ciò coerentemente con quanto dalla stessa Corte indicato in premessa circa la finalità esecutiva del mandato), ma in funzione della condizione alla consegna prevista dall’art. 18-bis legge n. 69 del 2005.
Il terzo motivo di ricorso, peraltro formulato in termini aspecifici, è manifestamente infondato in quanto il rinvio pregiudiziale già disposto da questa Corte in altro procedimento attiene a questione diversa da quella oggetto del presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla ~Tentar impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 22, comma 5, I. n.69/2005.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il Consigliere
Il PreSi e e