Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati in quanto:
l’istante aveva chiesto l’accertamento di non esecutività del decreto penale ed, i subordine la restituzione nel termine per impugnarlo;
il giudice del merito ha evidenziato che il decreto penale era notificato mani del ricorren e che in atti risultava l’accertamento della sua conoscenza della lingua italiana;
il ricorso deduce che il giudice ha errato nel ritenere che la ricorrente conoscesse la ling italiana ed in allegato al ricorso produce documenti da cui risultano i suoi limitati ri scolastici e la classificazione del livello di conoscenza raggiunto (A2);
l’argomento è manifestamente infondato, perché nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità dell’art. 143 cod. proc. pen. l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’a non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini stranie dell’interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, NOME, rv. 253841) ma consegue all’esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv 284528), talchè ciò che avrebbe dovuto dimostrare la ricorrente per contestare la legittimità de provvedimento del giudice dell’esecuzione è che negli atti del giudizio di cognizione che h portato all’emissione del decreto penale vi fosse prova della mancata conoscenza della lingua italiana;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ir favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.