Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Rijeka (Croazia) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/03/2023, la Corte d’appello di Tries ancora interessa, rigettava la richiesta di rescissione del giudic sentenza del 15/07/2020 della stessa Corte d’appello di Trieste e nel termine per impugnare la medesima sentenza che era stata COGNOME sulle base delle considerazioni che il processo che er con la menzionata sentenza del 15/07/2020 era stato celebrato in che tale sentenza non era stata tradotta dall’italiano, nonostante l’ordine di esecuzione che era stato emesso dal pubblico ministero, comprovato la sua ignoranza della lingua italiana. :e, per quanto 3to di cui alla di restituzione presentata da i stato definito sua assenza e lo fosse stato iò che avrebbe
La Corte d’appello di Trieste rigettava la richiesta dell’COGNOME c )n la seguente motivazione: «rilevato, innanzitutto, che nell’ambito del verbale di perquisizione del 13 Marzo 2017 contenuto nel fascicolo processuale n. 1785/ pubblici ufficiali danno atto che gli indagati e, in parti comprendevano la lingua italiana, tanto è vero che alcun atto del pr 7 RGNR UD, i olare l’COGNOME, icesso di primo grado è stato tradotto e alcuna eccezione è stata proposta in merito, neppure prima della richiesta di giudizio abbreviato da parte del procur considerato che alcuna allegazione venne dedotta dall’istante in r attestazione, limitandosi i difensori a rappresentare che l’COGNOME no lingua italiana come si comprendeva dall’avvenuta traduzione carcerazione; ritenuto che dagli elementi sopra indicati, emer conoscenza della lingua italiana da parte dell’COGNOME e che, quindi, I doveva essere tradotta». itore speciale; alaz one a tale i conosceva la dell’ordine di ge, invece, la i sentenza non
2. Avverso tale ordinanza del 06/03/2023 della Corte d’appell proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difens NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, affidato a un unico motivo con il q relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., con artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, «la nullità della sentenza impugnata per carenza di valida motivazione e per c della motivazione stessa», rappresentando che, «pur non essendo comprendere perfettamente la lingua italiana, non è stato a interprete e la sentenza non gli è stata tradotta in lingua croata conosciuta». ) di Trieste, ha )re AVV_NOTAIO deduce, in iferimento agli !Io illegittimità ntraddittorietà …] in grado di ;sistito da un o altra lingua
Secondo il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impu ;nata sarebbe apodittica e contraddittoria, in quanto la Corte d’appello · Trieste, nel «richiama ad un mero verbale extraprocessuale», avrebbe omesso di valutare tale elemento congiuntamente all’ulteriore dato costituito dalla traduzione dell’ordine di esecuzione, la quale è necessaria solo nel caso in cui l’imputato straniero ignori la lingua italiana.
Da ciò discenderebbe la contraddittorietà della motivazione, atteso che sarebbe «palese l’inconciliabilità tra le argomentazioni giustificati e adottate dal GE (verbale perquisizione del 13.3.2017) e le ulteriori risultanze documentali (traduzione dell’ordine di esecuzione della pena) probatorie».
A fronte di ciò, l’ordinanza impugnata sarebbe priva di «u a motivazione ultima che dia ragionata contezza del perché sia scelta una o izione rispetto all’altra» e, in particolare, del perché si sia ritenuto che l’COGNOME cono cesse la lingu italiana nonostante l’avvenuta traduzione dell’ordine di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di rescission è configurabile un’ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della c processo da parte dell’imputato alloglotto ove si sia proceduto in s presupposto di un verbale di identificazione e dichiarazione di elezi presso il difensore d’ufficio non tradotto nella lingua a lui conosciu dagli atti emergesse che lo stesso non comprendeva la lingua itali 36166 del 03/05/2017, Othmani, Rv. 270688-01). del giudicato, ?.lebrazione del Ja assenza sul ne di domicilio ta, nonostante ma (Sez. 2, n.
È stato altresì affermato che l’omessa traduzione della sent all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana inte generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all’esercizi dell’impugnazione di legittimità, il cui termine di decor conseguentemente sospeso fino alla notifica all’interessato della se (Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024, S., Rv. 286480-01). nza di appello ira una nullità c), cod. proc. ) consapevole «enza rimane tenza tradotta
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’appello di Trieste si deve adeguatamente motivato in ordine al fatto che l’COGNOME conosceva la avendo logicamente argomentato la comprensione, da parte sua, sulla base del fatto che essa era stata attestata da pubblici ufficial ritenere avere lingua italiana, di tale idioma nel verbale di perquisizione del 13/03/2017 che era contenuto nel fascicolo prDcessuale (del procedimento che si era concluso con la sentenza del 15/07/2010 della Corte d’appello di Trieste).
La Corte d’appello di Trieste ha altresì motivato, con un’argo ientazione che appare anch’essa del tutto logica, come la suddetta conoscenza della lingua italiana da parte dell’COGNOME trovasse riscontro nel fatto che, a fronte del fatto ch nessun atto del processo di primo grado era stato tradotto, nessun eccezione era mai stata sollevata al riguardo.
Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, non si pu poi, ritenere illogico né contraddittorio il fatto che la Corte d’appello di Trieste 3bbia reputat di attribuire decisivo rilievo, al fine di ritenere la conoscenza della lingua itali da parte dell’COGNOME, al contenuto del menzionato verbale di perquisizione, atteso che tale verbale conteneva l’attestazione, da parte dei pubbli avevano proceduto alla perquisizione, della suddetta conoscenz l’avvenuto accertamento di essa – laddove, invece, non era stat base di quali concreti accertamenti, che avrebbero in ipotesi f l’ignoranza della lingua italiana, il pubblico ministero avesse ritenut a alla traduzione dell’ordine di esecuzione. :i ufficiali che 3 e, quindi, indicato sulla 3tto emergere di provvedere
Si deve allora concludere che, posto che l’accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato costituisce una valutazione di merito, ne discende che, poiché, nella specie, come si è visto, t le conoscenza si deve ritenere essere stata mttivata in termini corretti ed esaustivi, l’accertamento compiuto al riguardo dalla Corte d’appello di rieste non è censurabile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265213-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, esse do ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell. cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2024.