Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sent-ke le conclusioni del PG A. , C ta•CA GLYPH AJLO a-Alt (1INDIRIZZO1Z , t x t’Le. rx GLYPH ,’.~.To g e x .ye
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con ordinanza resa in data 4 luglio 2023 respinto la domanda di rescissione del giudicato introdotta da NOME COGNOME relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 9.12.2020, irrevocabi 26.3.2021.
In motivazione si osserva che:
in data 4 giugno 2017 il COGNOME venne fermato per identificazione e venne reso edotto della esistenza di indagini a suo carico, con nomina difensore di ufficio e relativa elezione di domicilio;
le posteriori notifiche degli atti di instaurazione del contraddittorio state operate presso il difensore di ufficio domiciliatarío.
Tanto premesso, la Corte di Appello ritiene che COGNOME – essendo in grado comprendere la lingua italiana – era stato posto a conoscenza della esistenza procedimento e che su di lui gravava un onere di diligenza, teso a mantenere
contatto con il difensore di ufficio per conoscere lo sviluppo del procedimento. Il difensore di ufficio ha regolarmente presenziato alle udienze. La ritenuta assenza di diligenza in capo al NOME integra, in tale visione, ipotesi di «volontaria sottrazione» alla conoscenza degli atti del procedimento,
da rendere valida ed efficace la dichiarazione di assenza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – NOME COGNOME.
Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazion legge.
3.1 Viene evidenziato che nessuna verifica è stata operata, tanto nel giud definitosi in data 9 dicembre 2020 che in sede di rescissione, circa l’eff instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l’impu Ciò secondo la prevalente giurisprudenza rende illegittima la dichiarazione di assenza, non essendovi concreti indicatori di conoscenza ‘effe1:tiva’ del proce Vengono citati arresti giurisprudenziali in tale direzione. Non poteva, pertanto, ritenersi integrata l’ipotesi della ‘volontaria sottr
ritenuta sussistente dalla Corte di Appello.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
4.1 La linea interpretativa del tutto prevalente, negli arresti di questa evidenzia come in caso di elezione di domicilio presso un difensore di uffic indicatore alquanto debole di conoscenza effettiva del processo – l’autorità giudiziaria ha il dovere di realizzare – in sede di dichiarazione di assenz controllo ex post una verifica ‘in positivo’ della esistenza di contatti t professionista e l’imputato.
Ciò sulla scia dell’insegnamento espresso da Sez. U 2020 Ismail, come di recente ribadito da Sez. VI n. 34523 del 11.5.2023, rv 285177, secondo cui in tema giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi inform della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, non in automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e no fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di proced in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo o probatorio (si vedano, sul medesimo tema, Sez. IV n. 48776 del 15.11.2023, r 285572; Sez. I n. 3048 del 15.9.2023, dep.2024, rv 285711).
4.2 A tale indirizzo interpretativo occorre, ad avviso del Collegio, dare continuità, in ragione del fatto che l’ipotesi di ‘volontaria sottrazione’ desumersi dalla semplice ‘mancata comparizione’ (pur se posteriore ad un contatt iniziale con l’autorità investigante) lì dove tale comportamento non sia assis corroborato da ragionevoli indizi di conoscenza effettiva dello sviluppo procedimento, che nel caso in esame mancano del tutto.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, pe nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appel di Milano.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente