Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME nata a Roma il 11/06/1981, avverso l’ordinanza in data 04/06/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilltà del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 4 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata da Rubina ROvai in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2023, irrevocabile 11′ 2 marzo 2023, che l’aveva condannata alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per l’illecita detenzione a fini di cessione a terzi di dieci involucri di cocaina.
La ricorrente deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per mancata conoscenza del processo a suo carico (primo motivo) e per manifesta illogicità della motivazione laddove era scritto che sapeva del
processo perché aveva nominato dal carcere il difensore di fiducia ma al tempo stesso che il Tribunale non era a conoscenza del suo stato detentivo (seconde motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il processo che ha dato luogo al giudicato di cui si chiede la rescissione è stato celebrato in assenza dell’imputata che ne ignorava l’esistenza perché detenuta in carcere.
Secondo la Corte territoriale l’assenza nel processo risultava correttamente dichiarata perché la COGNOME aveva intrattenuto e mantenuto rapporti professionali con il suo difensore d’ufficio e perché in data 28 settembre 2021 aveva nominato il difensore di fiducia per il procedimento RNR n. 12210/2019 dal carcere, nomina rimasta nel fascicolo del Pubblico ministero e non comunicata al Giudice. La COGNOME, dunque, nella ricostruzione della Corte, era al corrente del processo a suo carico e aveva colpevolmente evitato i contatti con i difensori, sia quello d’ufficio che quello di fiducia per cui era infondata l’istanza di rescissione del giudicato.
E’ stato ricostruito in fatto la COGNOME era stata identificata il 15 marzo 2019 come COGNOME e portata al Policlinico dove aveva espulso 10 ovuli. Allontanatasi senza avviso dalla struttura sanitaria il 21 marzo 2019, era stato possibile pervenire alla precisa identificazione come NOME COGNOME solo Il successivo 29 marzo quando era stata rintracciata e portata negli uffici dove le era Stata notificata la pendenza del procedimento a suo carico per il reato dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Dal verbale risultava che era stata nominata come difensore d’ufficio l’avv. NOME COGNOME presso il cui studio era stato eletto domicilio ma che la COGNOME aveva rifiutato di firmare e aveva ricevuto copia del documento. E’ stato anche accertato, sulla base delle dichiarazioni del difensore d’ufficio, che la ricorrente abbia intrattenuto rapporti con il professionista fino a prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione, ricevuti nel domicilio eletto, perché si era resa irrintracciabile. In realtà è stato possibile accertare che dopo un mese dalla notifica del verbale recante la nomina del difensore d’ufficio per il procedimento relativo alla violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la ricorrente è stata arrestata e ristretta in carcere, circostanza ignorata nel corso del processo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritiene il Collegio che l’ordinanza non sia rispettosa del principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite Ismail secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non basta che la notifica sia stata effettuata presso il domicilio eletto presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, dovendo Il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata
l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale dom COGNOME e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01). Nei Case in esame, sulla base di quanto riportato nell’ordinanza impugnata, risulta 14 ricorrente non abbia avuto rapporti con il suo difensore, d’uffiCielhehaACtliltillte . che non era più riuscita a contattare la sua assistita dall’inizio del processo e quindi non le aveva comunicato la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio perché non più rintracciabile. La giurisprudenza ha anche precisato che la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, effettuata al momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “votato in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287298 – 01; Sez. 1, n. 3048 del 15/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285711 – 01; Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, COGNOME, Rv. 285177 – 01). E’ tuttavia consentito l’esercizio di poteri officiosi del giudice (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137 – 01)
Si evidenzia peraltro che, come provato dalla ricorrente, la nomina del difensore di fiducia effettuata dal carcere non rechi il numero di registro generale del dibattimento, ma solo il numero di registro generale del p.m., a dimostrazione della consapevolezza della pendenza del procedimento e non del processo. Per giunta, il dibattimento si è svolto con un difensore d’ufficio, indicato sovente per errore come difensore di fiducia, quando il P.m. aveva ricevuto la nomina del difensore di fiducia dal carcere e non l’aveva comunicata al Giudice procedente. ”
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non risulta adeguatamente motivata l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto provata la conoscenza effettiva del processo da parte della ricorrente e se ne impone l’annullamento con rinvio. La Corte territoriale, non solo non ha correttamente valutato la legittimità della dichiarazione di assenza, ma ha anche omesso di considerare l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 629-bis cod. proc. pen. che impone di valutare la colpa nella mancata presentazione dell’impugnazione. Tale epilogo decisorio preclude la possibilità di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità de verbale recante l’elezione di domicilio non sottoscritto dalla parte perché si tratta di questione irrilevante ai fini della decisione.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello
di Roma in diversa composizione.
Così deciso, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente