Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41146 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 18/11/2025
R.G.N. 27986/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna, nel procedimento penale nei confronti di:
NOME, nato a Minsk (Bielorussia) il giorno DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE) rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di ufficio avverso la sentenza in data 27/6/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Ravenna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria pervenuta per via telematica in data 10/11/2025 a firma del difensore dell’imputato con la quale Ł stata richiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso del
Pubblico Ministero;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte inviate dal difensore dell’imputato per via telematica in data 13/11/2025 con le quali si Ł nuovamente chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha dichiarato non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.) della insegna ‘Carabinieri’ esposta all’ingresso della stazione dei carabinieri di Casola Valsenio, per la mancata conoscenza del processo. Reato commesso in data 21 aprile 2024.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna, deducendo vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto:
la motivazione sarebbe contraddittoria laddove pur avendo il Giudice dichiarato l’imputato come presente all’udienza del 2 maggio 2025 (all’evidenza in applicazione dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.) e successivamente avendo constatato la regolare costituzione delle parti all’udienza del 27 giugno 2025, ha statuito l’omessa conoscenza dell’imputato in relazione al processo a suo carico;
la motivazione sarebbe mancante in quanto il Giudice non ha spiegato per quale motivo, avendo l’imputato rilasciato al difensore procura speciale per la richiesta di riti alternativi in data 15 luglio 2024 all’AVV_NOTAIO, tale elemento non rappresenta circostanza idonea e sufficiente a garantire da parte dello stesso la conoscenza del processo.
La difesa dell’imputato in data 10 novembre 2025 ha fatto pervenire per via telematica una memora nella quale ha evidenziato la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso anche alla luce del fatto che la nomina del difensore dell’imputato Ł avvenuta mesi prima della emissione e notifica del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al G.i.p., con la conseguenza che sarebbe legittimo dedurre che l’imputato non Ł mai stato a conoscenza dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare occorre ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire che «La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.» (Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, PMT c/A., Rv. 287414 – 01).
Ciò doverosamente premesso, rileva il Collegio che il ricorso Ł fondato.
Occorre al riguardo e per solo divere di completezza ricostruire brevemente la vicenda procedimentale.
L’imputato con atto in data 4 maggio 2024 risulta essere stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Casola Valsenio attraverso l’esibizione di una carta di identità elettronica.
Nell’occasione l’imputato:
era stato informato nel dettaglio dell’azione che gli veniva contestata e delle norme di riferimento del reato per il quale si procedeva nei suoi confronti;
nominava quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO;
eleggeva domicilio per la notificazione degli atti in INDIRIZZO ed anche indicava una casella di posta elettronica e lo stesso veniva avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, con avviso che gli atti altrimenti sarebbero stati notificati al difensore di fiducia o di ufficio;
in data 24 giugno 2024 veniva emesso decreto penale di condanna nei confronti del NOME allo stesso regolarmente notificato;
l’imputato in data 15 luglio 2024 nominava quale proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO del Foro AVV_NOTAIO Bologna (revocando ogni precedente nomina) e conferiva al predetto difensore procura speciale al fine della presentazione di atto di opposizione al menzionato decreto penale e di contestuale richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e, in subordine, di definizione del processo con le forme del rito abbreviato;
a seguito della presentazione di formale e tempestiva opposizione al decreto penale il GRAGIONE_SOCIALEp. fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 2 maggio 2025 (erroneamente indicata in un primo avviso come 2 febbraio 2025);
all’udienza del 2 maggio 2025, dopo avere verificato la regolare costituzione delle parti e rilevato che l’imputato era da considerarsi presente in quanto aveva nominato procuratore speciale, il Giudice, constatato l’errore di data contenuto nell’originario avviso di fissazione dell’udienza, rinviava il processo al 27 giugno 2025;
in data 15 giugno 2025 i Carabinieri della Stazione di Imola inviavano un verbale di
vane ricerche dell’imputato segnalando che lo stesso non era stato rintracciato presso il domicilio eletto o presso gli altri luoghi di ricerca e, quindi, ne segnalavano la sopravvenuta irreperibilità;
infine, all’udienza del 27 giugno 2025, presente il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, il Giudice emetteva la sentenza qui impugnata.
Osserva il Collegio, che il Giudice emittente la sentenza non risulta essersi attenuto alle disposizioni di legge ed ai principi di diritto in materia.
E’ appena il caso di ricordare che la sentenza ex art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. può essere emessa «Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter» e che a sua volta l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. testualmente stabilisce che «Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza Ł dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante»;
Non va infatti dimenticato nel caso esame ricorrevano varie circostanze rilevanti non espressamente esaminate nella sentenza impugnata, al di là della nomina del difensore di fiducia, quali:
il fatto che il soggetto Ł stato compiutamente identificato ed ha eletto un domicilio per le notificazioni;
il fatto che nel verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri non si da certo atto che detto domicilio non esite o che l’imputato non vi risiede (il certificato acquisito dai militari presso l’anagrafe del Comune di Imola dimostra che il NOME effettivamente ha la residenza nel luogo indicato) o che l’imputato non vi ha mai risieduto, poichØ dall’atto risulta semplicemente che lo stesso non era ivi presente in occasione delle ricerche;
c) non Ł corretto affermare, come Ł stato fatto nella sentenza impugnata, che non si ravvisano elementi dai quali poter desumere da parte dell’imputato l”effettiva conoscenza della pendenza del processo’ in quanto risulta esattamente il contrario atteso che il processo ha avuto inizio con l’emissione del decreto penale di condanna in relazione al quale l’imputato, all’evidenza avendone conoscenza, ha dato al difensore di fiducia all’uopo nominato procura speciale non solo per presentare l’opposizione ma anche per formulare una richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e, in subordine, per richiedere la definizione del processo con le forme del rito abbreviato.
Proprio alla luce di detti elementi non appare corretto sostenere che il NOME non abba avuto conoscenza del processo, semmai al piø si potrà sostenere che non ha avuto (sostanziale) conoscenza di una fase del processo (l’udienza innanzi al G.i.p.) potendosi comunque perfezionare la notificazione non eseguita (o non eseguibile presso il domicilio eletto) secondo le previste modalità di legge.
Il tutto anche tenendo conto che:
l’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. testualmente stabilisce che «¨ altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che Ł rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale»;
l’imputato nell’udienza successiva all’atto di opposizione a decreto penale era rappresentato ad ogni effetto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, il quale peraltro non risulta che abbia perso i contatti con il proprio assistito.
Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata
senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica, per il giudizio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna in diversa persona fisica. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME