Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35594 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 22/04/2025 ha rigettato la richiesta avanzata dal AVV_NOTAIO di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. in relazion alla sentenza del Tribunale di Roma n.11892/2023 del 07/09/2023 che aveva condannato l’odierno ricorrente per i delitti di falso e ricettazione.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite difensore, deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 420-bis, 629-bis cod. proc. pen., nonchè dell 117 Cost. e 6 CEDU, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla effet conoscenza del processo nonostante la citazione diretta giudizio fosse stata effettuata a difensore di ufficio ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. E’ pacifico che l’imputato, nel verbale redatto dalla Polizia giudiziaria in data 02/10/20 dichiarò il proprio domicilio in Pescagli Lucca, alla INDIRIZZO; che i occasione lo stesso venne avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio perché in caso contrario gli atti gli sarebbero stati notificati presso il difensore ex art. 1 4, cod. proc. pen.; che COGNOME non nominò mai un difensore di fiducia venendo assistito dal difensore di ufficio (AVV_NOTAIO NOME); che, stante l’irreperibilità dell’imputat notifica dell’avviso di concluse indagini e del decreto di citazione giudizio vennero effett presso il difensore di ufficio ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen.
Dati questi elementi, la Corte di appello ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza insussistente la prova della incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato avendo egli “impedito qualsiasi possibilità per l’agente notificatore e finanche per il Difensore di ufficio di rintracciarlo, con totale sottrazione alla possibilità di essere lo per essere informato del processo penale perché non si è attivato in alcun modo per mantenere con il predetto i contatti al fine di essere reso edotto dello sviluppo procedimento”.
Ed invero, a proposito dei presupposti per la legittima dichiarazione di assenza dell’imputat che abbia eletto o dichiarato domicilio, va richiamato il principio generale affermato d Sezioni Unite di questa Corte che, nella prospettiva della valorizzazione della effettività d conoscenza del procedimento, hanno avuto modo di precisare che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anc presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professi tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’
abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, com 4-bis, cod. proc. pen. ad adopera della legge 23 giugno 2017, n. 103)». (Sez. U, n. 23948 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420).
Con riferimento più specifico alla fattispecie di interesse nella presente sede rilevanza dell’elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della dimostrazione della del procedimento, rileva l’ulteriore principio secondo il quale «In tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta i un provvedimento formale di “vocatio in iudiciurn”, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancor mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica domicilio eletto o dichiarato, la notifica della “vocatio in iudicium”, effettuata dell’art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato)» (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).
Il percorso motivazionale seguito da questa Corte nell’arresto ora menzionato vi condiviso e fatto proprio.
E’ stato, infatti precisato che «l’art. 629 bis, comma 1, cod. proc. pen., al pari del precedente art. 420 bis, comma 4, assegna rilievo alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un’accusa ed il deferimento a giudizio dell’interessato».
La mancata conoscenza del processo, infatti, rileva nel solo caso in cui l’imputat volontariamente sottratto e solo in tal caso la mancata conoscenza può essere «colpevole», con conseguente rilevanza ai fini della rescissione del giudicato.
In tal senso, sono state richiamate le fonti sovranazionali per come interpretate d EDU co7rpeyinti (sentenza 18/05/2004, Somogyi Italia; sentenza 10/11/2004, Sejdovi Italia) e recepite nell’ordinamento interno (art. 19 lege 27 maggio 2015, n. 69).
Con argomentazione qui condivisa è stato affermato che la presunzione relativa di conos operante in conseguenza dell’elezione di domicilio opera solo nel caso in cui la noti della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, anche se non mani destinatario, ma di altro soggetto legittimato a ricevere l’atto (familiare convive dello stabile,collaboratore domestico, dipendente e così via).
Solo in questa ipotesi, infatti, «in ragione della stretta relazione intercorrente tra l’imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l’atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto conoscenza, sì da ritenere giustificato l’onere, a suo carico, di dimostrare il contrario».
Analoga presunzione non opera nel caso in cui, a causa dell’impossibilità di notificazio atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., atteso che in ques
notificazione avviene in luogo diverso dal domicilio.
Da ciò discende che, tenuto conto della funzione essenziale della vocatio in iudicium «ai fini dell’esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadin la notificazione della stessa ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., «quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell’ineludibile esigenza di certezza de compiuta conoscenza del processo da parte dell’accusato».(Esattamente in termini la decisione della Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024, COGNOME, mm.; Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024, Rv. 287291; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680).
Il ricorso, pertanto, anche in linea con le conclusioni del AVV_NOTAIO generale deve trova accoglimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso il 24/09/2025