Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29212 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il 12/11/1964
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di diffamazione a mezzo stampa, condannandolo alla pena di euro 2.500 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, NOME COGNOME.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 420 bis e 552 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dalla difesa all’udienza di primo grado, celebratasi in data 10 aprile 2021, di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio ed errata in diritto la scelta di procedere in assenza dell’imputato. In quella sede, la difesa insisteva per la rinnovazione della citazione del decreto a giudizio presso il domicilio dell’imputato; il giudice di primo grado, verificato che la prima notifica non era andata a buon fine per irreperibilità dell’imputato, disponeva la rinnovazione presso il domicilio dell’Avv. COGNOME sostituto del difensore d’ufficio assente. A parere della difesa, la notifica doveva invece essere effettuata presso il domicilio dell’imputato.
Del pari adottata in violazione di legge sarebbe, secondo la difesa, la decisione della Corte d’appello, che, con la sentenza qui impugnata, dopo aver ricordato che la prima notifica era stata effettuata presso il domicilio eletto dall’imputato in sede di notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., ha ritenuto correttamente effettuata, ex art. 161, comma 4, del codice di rito, la rinnovazione della notifica tramite avviso al difensore.
A sostegno del motivo di ricorso, la difesa ricorda il principio secondo cui «l’incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, né dalla notifica a persona diversa dall’imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, COGNOME Rv. 277210 – 01).
Sono pervenute a) le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso; b) memoria nell’interesse della parte civile, contenente nota spese; c) memoria nell’interesse dell’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Due sono i temi che il ricorso solleva: uno è quello del perfezionamento della notifica del decreto di citazione a giudizio; l’altro è quello della correttezza della scelta del Tribunale di procedere in assenza dell’imputato.
Prendendo le mosse da quest’ultima questione, il principio di diritto che rileva è quello secondo cui «le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga “aliunde” ovvero non si dimostri che il difensore d’ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso»: Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036 – 01). Tale posizione è stata ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudicè, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg c. Ismail, Rv. 279420 – 01).
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche in tempi più recenti (cfr., ad es., Sez. 2, n. 30696 del 11/07/2024, n. m., che ha ritenuto errata la decisione secondo cui l’avvenuta elezione di domicilio nel corso delle indagini avesse valore di elemento dimostrativo della conoscenza del processo, in quanto era stato omesso di «verificare se fosse stata raggiunta la prova della effettiva conoscenza dell’atto di citazione a giudizio da parte dell’imputato»).
Ebbene, il principio di diritto summenzionato, a mente del quale «le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga “aliunde”», non è pertinente all’odierna regiudicanda. Nel caso di specie, infatti, la conoscenza del processo in capo all’imputato emerge dalla nomina fiduciaria del difensore in occasione dell’udienza del 10 aprile 2021. Come ricordato dal ricorrente stesso, in quella data l’Avv. NOME
COGNOME depositava in udienza il mandato difensivo sottoscritto dall’imputato. Contrariamente a quanto sotteso al motivo di ricorso, non può quindi affermarsi che la gravata decisione riposi unicamente sull’assunto in base al quale l’avvenuta elezione di domicilio, da parte del ricorrente, nel corso delle indagini preliminari avesse valore di elemento dimostrativo della conoscenza del processo, conoscenza che emerge chiaramente dalla nomina di un difensore di fiducia a processo in corso, dato di fatto che – riguardato dal punto di vista dell’imputato – non può avere altra giustificazione se non quella di avere avuto contezza dell’esistenza del processo e di avere scelto consapevolmente di non parteciparvi personalmente.
Né il ricorrente ha allegato circostanze di fatto in base alle quali ritenere. che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 – 01, in tema di rescissione del giudicato, ma con principio estensibile al caso di specie: «la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale»).
Il ragionamento appena sviluppato rende ragione dell’inconferenza del precedente invocato dalla difesa (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, COGNOME Rv. 277210 – 01), che attiene all’ipotesi in cui la conoscenza del processo sia fatta illegalmente discendere dal mero fatto della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Quanto al primo tema accennato nel ricorso – quello che concerne il perfezionamento della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado – la decisione impugnata non può censurarsi neppure per avere la Corte d’appello ritenuto correttamente effettuata, ex art. 161, comma 4, del codice di rito, la rinnovazione della notifica del decreto al sostituto del difensore d’ufficio. Come chiarito da questa Corte, infatti, «il difensore che venga designato di ufficio a norma dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l’ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto e, in applicazione dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest’ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell’ufficio di difesa, cosicché a quest’ultimo vanno inviati gli avvisi o effettuate le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma quarto,
cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262666 –
01).
3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che l’infondatezza del ricorso ne imponga il rigetto. Alla pronuncia di rigetto consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La memoria nell’interesse di parte civile è tardiva, in quanto depositata undici giorni prima
dell’udienza; ne deriva l’impossibilità di liquidare le spese processuali (Sez. 7, n.
23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641; Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 – 01: «nel procedimento dinanzi alla Corte di
cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e
611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il
termine di quindici giorni prima dell’udienza»).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 04/07/2025
Il consigliere estensore COGNOME
Il presidente