Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41203 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME PASSAFIUME
che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Ricorre dinanzi al Supremo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.186, commma 2, lett.c) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il giudice distrettuale disattendeva la censura, di ordine processuale, secondo la quale il giudizio di primo grado era stato celebrato in assenza dell’imputato, senza che questi avesse avuto l’effettiva conoscenza del processo, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita presso il difensore di fiducia, nominato dal COGNOME all’atto della redazione del verbale di identificazione, il quale aveva successivamente rinunciato alla difesa per l’impossibilità di entrare in contatto con il prevenuto, atteso che il rapporto fiduciario instaurato con il proprio difensore e il tempo decorso tra la dichiarazione di nomina e la sopravvenuta rinuncia al mandato difensivo giustificavano il convincimento della sussistenza della conoscenza del processo, non potendo nella specie trovare applicazione i principi sanciti dalla sentenza a S.U. NOMECOGNOME.
Con riferimento alla ricorrenza di un impedimento a comparire, in ragione dello stato detentivo del ricorrente a fare data dal 18 giugno 2022, la questione risultava assorbita dal rigetto del primo motivo di ricorso, non risultando che l’assenza dell’imputato fosse dipesa dalla mancata conoscenza dello stesso.
La difesa della parte ricorrente ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, in particolare degli artt.420 bis, 604, comma 5 bis, cod.proc.pen. ovvero motivazione manifestamente illogica e contraddittoria sul punto, desumibile dagli atti e dai documenti indicati.
Evidenziava che la mancata conoscenza del processo da parte del COGNOME risultava evidente dalla sequenza delle attività processuali atteso che, dopo la rinuncia al mandato del difensore fiduciario, era stato nominato un difensore di ufficio e la vocatio in ius dell’imputato era avvenuta presso lo studio del difensore domiciliatario rinunciante, a distanza di oltre un anno dalla intervenuta rinuncia; a seguito della cancellazione dall’albo del difensore di ufficio veniva nominato un nuovo difensore di ufficio il quale, all’esito della pronuncia della sentenza di condanna, aveva proposto impugnazione denunciando il vizio processuale dell’ordinanza che aveva dichiarato l’assenza dell’imputato il quale, nel frattempo, era venuto finalmente a conoscenza del giudizio di appello in quanto l’avviso di fissazione della udienza gli era stato notificato presso il carcere
nel quale era recluso sin dalla celebrazione del giudizio di primo grado. Assume che la eseguita elezione di domicilio presso difensore di fiducia non poteva essere ritenuto un argomento dirimente, in quanto la ricorrenza di una nomina fiduciaria quale indicatore di conoscenza del processo, ai sensi dell’art.420 bis cod.proc.pen. non rappresentava una presunzione assoluta. La sentenza a AVV_NOTAIO consente una alternativa chiave di lettura sull’altro indicatore rappresentato dalla elezione di domicilio, tenuto conto che nella specie, pure a fronte di nomina fiduciaria, il difensore investito aveva rinunciato al mandato, rilasciato attraverso una dichiarazione unilaterale resa ad un terzo, la quale non assicurava alcuna reale garanzia di conoscenza del giudizio e di partecipazione dell’imputato, trattandosi di dichiarazione-elezione che non possiede natura ricettizia e comunque risulta effettuata in una fase preliminare del procedimento, così da non potersi ritenere che un processo sarebbe stato effettivamente celebrato.
Con una seconda articolazione assume inosservanza e erronea applicazione degli artt. 420 ter, 604,comma 5 bis cod.proc.pen., ovvero motivazione manifestamente illogica laddove il giudice distrettuale, nel rigettare il primo motivo di impugnazione aveva riconosciuto, quale conseguenza, di disattendere anche la censura sollevata nei motivi aggiunti, con i quali era stato evidenziato che il dibattimento si era svolto o era proseguito in presenza di legittimo impedimento dell’imputato detenuto in carcere a fare data dal 18 Giugno 2022. Inverdvil chiaro tenore dell’art.604 comma 5 bis cod.proc.pen. nella versione antecedente alla Riforma Cartabia, in ipotesi di acclarato impedimento a comparire dell’imputato verificatosi nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla restituzione degli atti al giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata e con assorbimento della seconda censura.
Invero il giudice distrettuale, a fronte della illustrazione della sequenza procedimentale che ha condotto il giudice di primo grado alla dichiarazione di assenza dell’imputato non comparso alla udienza di trattazione, ha in sostanza rigettato l’appello dell’imputato utilizzando esclusivamente l’argomento costituito dal fatto che il COGNOME era assistito da un difensore di fiducia, dallo stesso nominato all’atto della redazione di verbale di identificazione nel corso delle indagini, presso il quale aveva eletto domicilio e che la successiva rinuncia al
mandato difensivo, intervenuta dopo tre mesi, non costituiva un elemento da cui potere inferire la mancata effettiva conoscenza del giudizio da parte dell’imputato, il quale era invece tenuto ad allegare concreti elementi fattuali dai quali potere risalire alla inconsapevole ignoranza del processo, non riconducibile ad una manifestazione di disinteresse all’esito del giudizio.
La trama motivazione, del tutto minimale, risulta assertiva e non rispondente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
2.1. La giurisprudenza di legittimità a S.U. ha fissato il principio secondo il quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non può essere ritenuta sufficiente la ricorrenza di una valida elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare che vi sia stata una effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato, tale da rivelare con certezza che questi abbia avuto contezza del processo, ovvero, piuttosto, si sia volontariamente sottratto al giudizio (Sez.Un.n.23948 del 28/11/2019, NOME).
2.2. Tale principio, diversamente da quanto opinato dai giudici di merito, vale anche nella ipotesi in cui, come nella fattispecie in oggetto, l’imputato abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia e a procedere alla contestuale elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari e il difensore abbia poi rinunciato alla nomina prima della vocatio in jus, in quanto la stessa pronuncia a Sezioni Unite ha posto l’attenzione sul fatto che deve comunque emergere che si sia instaurato un rapporto professionale caratterizzato da stabilità, sulla base delle modalità con le quali la dichiarazione o la elezione di domicilio e la stessa nomina fiduciaria siano intervenute, tale da assicurare, ai fini della conoscenza del processo, un collegamento serio e stabile rispetto al domicilio dichiarato.
2.3 Sebbene non possa ignorarsi che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, costituisca, di regola, un argomento sul quale il giudice può poggiare il convincimento di una conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, nondimeno nessuna presunzione può ricavarsi dalla mera nomina fiduciaria, soprattutto allorquando l’accettazione della nomina non risulti comunicata all’indagato, che vi ha provveduto nel corso delle indagini preliminari e, successivamente intervenga la rinuncia alla stessa prima della vocatio in jus, e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto altrimenti notizia della “vocatio in iudicium” (in motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell’imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, Sez.6, n.24729 del 7/03/2024, Fal Cheick, Rv.286712).
Nel caso che viene qui in rilievo invero il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato presso il domicilio da questi eletto presso l’originario difensore di fiducia il quale, tuttavia, all’atto della citazione a giudizio, aveva già comunicato la propria rinuncia al mandato, nonché presso in difensore di ufficio, successivamente nominato ai sensi dell’art.161, comma 4, cod.proc.pen. che, alla prima udienza di trattazione del processo il giudice aveva constatato essere stato cancellato dall’Albo e con il quale il ricorrente allega di non avere avuto alcun contatto. Il Tribunale pertanto, preso atto della cancellazione del difensore di ufficio, aveva provveduto alla nomina di un altro difensore di ufficio, in sostituzione del primo, disponendo la notifica del verbale di udienza presso la residenza dell’imputato, nel mentre il COGNOME, in epoca compresa tra le due udienze, COGNOME risultava essere stato tratto in arresto e internato in luogo di detenzione, come allegato dall’imputato nei motivi nuovi di appello, come pure viene dato atto nel corpo motivazionale della sentenza di secondo grado.
Orbene, la anzidetta sequenza procedimentale avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a interrogarsi, con riferimento alla prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato, sulla valenza ostativa dei sopra indicati elementi circostanziali, allegati dal COGNOME nei motivi di impugnazione e nei motivi nuovi, e non limitarsi a richiamare l’esistenza di una nomina fiduciaria con elezione di domicilio a fronte di una serie di avvenimenti, di poco successivi alla indicata 4., nomina, idonei krà contrastare la valenza evocativa della stessa (rinuncia del difensore nominato in epoca antecedente alla vocatio in judicium, nomina di difensori di ufficio con i quali non risulta essere stato instaurato dall’imputato alcun tipo di rapporto professionale e sopravvenuto stato detentivo del prevenuto nel corso dello stesso giudizio di primo grado, prima della definizione dello stesso).
4.1 Deve invero evidenziarsi che è possibile procedere allo,dichiarazione di assenza dell’imputato soltanto quando consti che lo stesso abbia avuto, per effetto della vocatioin judicium, piena ed effettiva conoscenza dello stesso e che la mancata comparizione dell’imputato sia espressione di una scelta volontaria di parteciparvi. Né la eventuale negligenza dello stesso, che dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia intervenuta prima della vocatio in jus non si attivi per conoscere le sorti del procedimento integra una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo che, nel testo dell’art.420 bis cod.proc.pen., applicabile ratione temporis, avrebbe consentito di procedere in assenza (sez.5, n.809 del 28/09/2023, PMT/Lleshi, Rv.285789).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in ragione del vulnus motivazionale sopra evidenziato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024
Il consigliere estensore
il Presidènte