Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19718 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 04/06/1964
avverso l’ordinanza emessa il 10/09/2024 dalla Corte di appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chioesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata da NOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Prato n. 1110 del 6.4.2023.
Il tema attiene alla dichiarazione di assenza dell’imputato e alla conoscenza incolpevole del processo.
In punto di fatto, dal provvedimento impugnato emerge che:
il 21.2.2020, in sede di indagini preliminari, l’indagato aveva nominato quale difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME eleggendo domicilio presso il suo studio;
la nomina era stata confermata in sede di interrogatorio delegato 1’1.7.2020 ma, nell’occasione, il ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria residenza anagrafica in Prato, INDIRIZZO
con raccomandata del 4.2.2021, l’avv. COGNOME aveva comunicato al proprio cliente, presso il luogo di residenza di questi, di rinunciare al mandato, rappresentandogli che era stato notificato il decreto per la fissazione della udienza preliminare per il gior 23.6.2021;
la notifica della rinuncia al mandato si perfezionava per compiuta giacenza e l’avv. COGNOME il 31.3.2021 depositava in Tribunale la rinuncia;
il decreto di fissazione della udienza preliminare indicava correttamente il “nuovo” domicilio eletto;
il 15.12.2021 il Giudice dell’udienza preliminare dichiarava l’assenza dell’imputato, dando atto che questi non era presente, pur essendo stato ritualmente citato;
anche il decreto che dispone il giudizio, emesso sempre il 15.12.2021, indicava correttamente il luogo di elezione di domicilio e la notifica veniva eseguita a mezzo posta presso il domicilio;
all’udienza del 17.2.2022 il giudice del dibattimento dichiarava l’assenza.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale.
Assume il ricorrente che vi sarebbe la prova, tratta dal sito di Poste italiane, che plico contenente il decreto di citazione a giudizio sarebbe andato in consegna – cioè consegnato all’indirizzo di residenza – solo in data 19.2.2022, cioè due giorni dopo la celebrazione della prima udienza dibattimentale.
Sarebbe dunque errato l’assunto della Corte di appello, secondo cui, invece, la visura web fornita dal ricorrente non fornirebbe la prova certa in ordine all’esito de procedimento notificatorio e, dunque, non sarebbe idoneatdimostrare la mancata conoscenza del processo.
Si sostiene invece che la mancata conoscenza del processo deriverebbe nella specie dalla irritualità della notificazione del decreto di fissazione della udienza preliminar del decreto che dispone il giudizio.
Si aggiunge che all’udienza preliminare del 23.6.2021, in sede di prima verifica della regolare citazione, il difensore d’ufficio aveva rilevato e fatto verbalizzare il difet notifica del decreto di fissazione (si riporta il testo del verbale); il difenso particolare avrebbe eccepito che la notifica fosse stata eseguita al difensore d’ufficio su ( Cerroneo presupposto che questi fosse il domiciliatario e il Giudice erroneamente dispose la rinnovazione della notifica non presso il luogo di elezione di domicilio, ma ai sens dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte avrebbe errato anche nel ritenere che la difesa non avesse prodotto la notifica del decreto di fissazione della udienza preliminare, affermando come fosse “ragionevole” che fosse stata tentata presso il domicilio eletto.
Quanto al decreto che dispone il giudizio, si sostiene che la notifica era stata compiuta a mezzo posta e che il plico fosse stato inviato il 29.12.2021 presso l’abitazione dell’imputato dove lo stesso era domiciliato; nel fascicolo non vi sarebbe tuttavia prova né della consegna e neppure del perfezionamento della compiuta giacenza in tempo utile per l’udienza del 17.2.2022.
Anche sul punto la Corte avrebbe errato affermando che vi sarebbe la prova certa dell’inoltro della raccomandata e che la difesa si sarebbe limitata a produrre una visura del sito web delle poste.
Si tratterebbe di un ragionamento sbagliato, atteso che la Corte non poteva limitarsi ad avere la prova della spedizione del plico ma avrebbe dovuto accertare la prova della ricezione della stessa
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali
La mancata conoscenza COGNOME del processo deriverebbe dalla nullità degli atti di notificazione non imputabile al ricorrente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come già detto, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie vi sarebbe colpevole ignoranza del procedimento perché:
quanto al decreto di fissazione dell’udienza preliminare, il ricorrente avrebbe allegato “informazioni incomplete e sfornite di prova, non essendo stata prodotta la notifica del decreto di fissazione, verosimilmente tentata in prima battuta, e inutilmente, presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.” sicchè “sarebbe ragionevole ritenere che sia stata tentata la notifica presso il domicilio eletto” e ciò quanto il Giudice della udienza preliminare aveva rinviato per rinnovare la notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen;
quanto al decreto che disponeva il giudizio, perché questo conteneva l’indicazione esatta del domicilio e perchè vi sarebbe prova che il 29.12.2021 (quindi prima della udienza del 17.2.2022) l’atto sarebbe stato inoltrato a mezzo posta;
l’imputato si sarebbe disinteressato del procedimento, anche in ragione del fatto che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio di questi con successiva rinuncia al mandato, costituirebbe indice di conoscenza del procedimento che legittima la celebrazione del processo, in assenza di allegazione di
circostanze che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore di fiducia, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo.
Si tratta di una ragionamento gravemente viziato e di una errata applicazione della legge
In tema di rescissione del giudicato va ribadito che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudiciurn”.
In tal senso assumono rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite, innanzitutt quanto al concetto di «effettiva conoscenza del procedimento» che, applicato alla disposizione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal dl. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e po modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014), ha condotto a delineare i confini di ammissibilità del processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716).
Si è spiegato come, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
Dunque, una ineliminabile necessità che l’accusato abbia conoscenza del processo e non soltanto dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico – e del provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, contenente la descrizione del fatto oggetto della imputazione e della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
Una conoscenza effettiva, non meramente legale e nemmeno, come si dirà, presunta.
Il processo è legittimamente celebrato in assenza dell’imputato soltanto quando l’imputato sia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell’accusa penale a lui rivolta, e abbia rinunciato a comparire ovvero si sia deliberatamente sottratto all conoscenza del processo.
In tale contesto si ponevano le situazioni tipizzate nell’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore del d. Igs n. 150 del 2022, e in particolare, la valenza, ai fini della dichiarazione di assenza, degli indici sintoma costituiti dalla dichiarazione od elezione di domicilio, dall’applicazione di misur
precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare, dalla nomina di un difensore di fiducia.
Secondo le Sezioni Unite “Innaro” all’«inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», consegue una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l’interessato (rispettivamente, imputato o condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo», con ciò ponendo una chiara distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo.
Si tratta di principi ripresi e sviluppati ulteriormente da Sez. U, n. 15498 d 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in motivazione, secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
Ignoranza, hanno spiegato le Sezioni unite, che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.
Secondo le Sezioni unite, «l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano giudice della cognizione a procedere in sua assenza».
In altri termini, l’art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza de accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimat allegare l’ignoranza del processo a lui non imputabile.
In tale senso, chiariscono le Sezioni unite, il giudice della rescissione ha ampi e sostanziali poteri accertativi sui dati fattuali da cui desumere la conoscenza del processo ovvero la ignoranza colpevole.
Il quadro di riferimento è stato ulteriormente precisato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, secondo cui: a) il processo in assenza non costituisce una sanzione; b) i cd. indici di conoscenza del processo fanno riferimento a situazioni
che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzat c) rileva, a tal fine, la efficacia della scelta del domicilio, le modalità di realizzazion rapporto con il difensore di fiducia che accetti la nomina; d) la elezione domicilio deve essere “seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti; e) anche la nomina del difensore di fiducia deve essere effettiva /essendo, quindi, necessario « verificare se gli imputati siano effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non abbiano alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a loro carico; f) della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo vi deve essere una traccia “positiva” all’esito di un necessario accertamento in fatto.
4. Se, dunque, dubbi non possono sussistere quanto alla “colpevole mancata conoscenza del processo” nei casi in cui l’imputato si sottragga deliberatamente al processo, meno agevoli sono i casi in cui all’imputato può al più muoversi una negligenza costituita dal mancato contatto con il difensore al fine di assumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo.
Il tema attiene, in generale, al rapporto tra onere di informazione e di attivazione dell’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha dichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo.
In tale contesto assume ancora rilievo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, che ha ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescission del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da “incolpevole mancata conoscenza del processo.
L’art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen. – si è condivisibilmente spiegato- ha i significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all’accertata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., e l’onere probatorio imposto a richiedente, che implica l’allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertar l’oggettiva fondatezza.
Il termine “incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo”, si è aggiunto, non assume altro significato se non quello di escludere all’assente, pur sempre volontario, l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.
Si è lucidamente evidenziato che l’art. 629-bis cod, proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti all’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo – soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento – senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza (così testualmente, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137, in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice distrettuale che aveva ritenuto che l’imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d’ufficio pre il quale aveva eletto domicilio all’atto della identificazione; nello stesso senso, Sez. n. 49800 del 17/07/2018, T, Rv. 274304; Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256; Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281637).
5. Dunque, ampi e doverosi poteri accertativi al fine di verificare se e in che termini si sia o meno in presenza di una finta inconsapevolezza del processo, ma nessun automatismo, nessuna presunzione, nessuna esasperazione dell’onere di informazione, nessuna eccessiva estensione degli oneri di diligenza e di attivazione dell’imputato o del condannato – al fine di essere messo a conoscenza dell’accusa nei suoi confronti – in ragione della nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio di questi, conferita in una fase non già di vocatio in iudicium, quanto, piuttosto, nel svolgimento delle indagini preliminari e divenuta, successivamente, priva di effetti concreti per un evento peculiare quale la rinuncia al mandato (cfr., Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fall, Rv. 286712; sul tema anche Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, LLeshi, Rv. 285780, con riferimento alla disciplina introdotta con il d. Igs n. 150 del 2022 secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell’immediatezza dell’arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale.
6. La Corte di appello g non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Quanto alle notifiche, la Corte, con un ragionamento induttivo, si è di fatto sottratta all’onere di accertamento cui era tenuta e cioè quello di verificare, rispetto all prospettazioni del ricorrente e ai principi di prova da questo indicati, se e come le notificazioni fossero state compiute, se fossero state rituali, se davvero almeno l’effetto legale di conoscenza legale degli atti fosse stata realizzato.
Occorreva verificare in concreto la ritualità delle notifiche accedendo al fascicolo del processo, non presumere con non stabilissimi argomenti logici ciò che doveva essere accertato.
Quanto all’indice di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato per avere nel corso delle indagini nominato un difensore di fiducia ed eletto, almeno in una prima fase, presso di questi il proprio domicilio, la Corte, non diversamente, ha ritenuto che la iniziale nomina di un difensore di fiducia e la elezione di domicilio compiuta nel corso delle indagini fosse di per sé sufficiente a ritenere colposa la mancata partecipazione al processo.
Nel caso di specie, tuttavia, la ritenuta colpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente non deriva, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo (come, ad esempio, nel caso in cui l’interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l’impossibilità di reperirvi lui stesso od a persone legittimate alla ricezione), ma da una particolare situazione processuale originata dalla mancata attivazione, nel silenzio del difensore nominato di fiducia e poi rinunciante, delle possibilità di conoscere da parte dell’imputato il processo, desunte in modo errato dall’iniziale notizia della esistenza del procedimento, avvenuta in una fase meramente embrionale e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere a tempo indeterminato.
Nulla è peraltro dato sapere se la rinuncia al mandato fu in concreto portata a conoscenza dell’imputato, se la nomina del nuovo difensore fu comunicata a questi ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen..
Accertamenti doverosi rispetto alla situazione di fatto portata alla cognizione della Corte di appello che non ha spiegato nemmeno, come detto, perché gli atti sarebbero stati notificati correttamente.
La prova della conoscenza effettiva del processo, in assenza della prova di una deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso di questi, compiuta nella fase iniziale delle indagini, nel caso in cui il difensore abbia rinunciato al mandato e non vi si nessuna prova né della comunicazione della rinuncia, né della effettiva comunicazione della nomina del nuovo difensore di ufficio, né quella della effettività del rapport professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante, e neppure della esistenza di rapporti con il nuovo difensore.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, deve essere revocata anche la sentenza del Tribunale di Prato n. 1110/23, di cui deve essere disposta la immediata cessazione della esecuzione
Deve inoltre essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di P
l’ulteriore corso; il Tribunale applicherà i principi indicati e: a) verificher furono ritualmente notificati all’imputato; b) posto che gli atti siano stati
regolarmente, verificherà, prima di procedere alla dichiarazione di assenza celebrazione del processo, se vi sia la prova che l’imputato abbia avuto effettiv
conoscenza della vocatio in jus; c) ove invece non vi sia la prova della regolare degli atti, procederà a dichiarare la nullità degli stessi e a verificare se d
rinnovata anche l’udienza preliminare.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, in accoglimento dell’istanz rescissione, revoca la sentenza del Tribunale di Prato n. 1110/23 e dispone che
cessata l’esecuzione, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di P
l’ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025.