Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato in Nigeria il 23/12/1983
avverso l ‘ordinanza del 21/11/2024 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate del sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 11/03/2025 dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Firenze respingeva la richiesta di rescissione del giudicato e, in subordine, di rimessione nel termine per
proporre impugnazione ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 30/05/2023, irrevocabile il 15/11/2023, che aveva dichiarato NOME NOME COGNOME giudicato in assenza, responsabile del reato di ricettazione, con condanna alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME COGNOME tramite il difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. , l’ omessa, carente e comunque contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha accolto la richiesta principale di rescissione del giudicato avanzata sotto il profilo della mancanza di effettiva conoscenza del procedimento da parte di COGNOME e di instaurazione di un rapporto professionale con il difensore indicato in atti come nominato di fiducia.
Secondo il ricorrente è dubbia la validità giuridica della nomina del legale e relativa elezione di domicilio presso lo studio professionale, effettuata su un modello prestampato non sottoscritto da COGNOME; in ogni caso, tale elemento avrebbe dovuto essere valutato dalla Corte di appello come indice di non effettiva conoscenza del procedimento, trattandosi di soggetto straniero con evidenti difficoltà linguistiche il quale, con il rifiuto a sottoscrivere il verbale di identificazione, ha inteso evidenziare la mancata comprensione del significato di tale atto.
Rileva altresì il ricorrente che non risulta instaurato in concreto alcun rapporto professionale tra COGNOME ed il difensore di fiducia asseritamente nominato, il quale ha rinunciato al mandato prima dell’inizio del processo, senza darne alcuna comunicazione al l’odierno ricorrente .
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen., l’omessa, carente e comunque contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha accolto la richiesta subordinata di restituzione nel termine per proporre appello avanzata sotto il profilo della mancanza di effettiva conoscenza del processo da parte di COGNOME e di instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d’ufficio nominato per il giudizio di primo grado e concluso con la sentenza di condanna.
Rileva il ricorrente che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del legale di fiducia asseritamente nominato, è intervenuto un difensore legale di ufficio che non ha potuto in alcun modo porsi in contatto con COGNOME, soggetto senza fissa dimora, e quindi comunicargli la sua d esignazione e l’ esito del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
E’ infondato il primo motivo con il quale si deduce la caren za e contraddittorietà della motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di rescissione del giudicato, avanzata in via principale.
La Corte di appello ha evidenziato, sul piano fattuale, che:
in sede di identificazione, COGNOME aveva nominato l’avv. NOME COGNOME di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio professionale; il relativo verbale, seppure non sottoscritto a seguito di esplicito rifiuto, era stato a lui rilasciato in copia e dagli atti emergeva come COGNOME comprendesse e parlasse adeguatamente la lingua italiana;
-l’avviso di conclusioni indagini ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione a giudizio per la prima udienza dibattimentale fissata il giorno 6/02/2020 (come anche l’avviso di differimento d’ufficio d ella stessa al 20/04/2021) erano stati notificati all’avv. COGNOME in proprio e quale domiciliatario di Ozoejim;
che la rinuncia al mandato e alla domiciliazione da parte di tale legale era intervenuta solo in data 15/04/2021 e quindi successivamente al perfezionamento della vocatio in iudicium ; tale atto nulla indicava circa la mancata instaurazione del rapporto professionale di natura fiduciaria con il proprio assistito.
Alla luce di tali elementi fattuali, la Corte di appello ha ritenuto rituale la dichiarazione di assenza operata dal Tribunale nei confronti di COGNOME il quale avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per mantenere con il professionista nominato i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Trattasi di un apparato argomentativo correttamente condotto e privo di manifeste illogicità.
L ‘ordinanza impugnata è del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità (che il collegio condivide) secondo cui la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale ( ex multis Sez. 2 n. 3706 del 16/01/2025, COGNOME, non mass.;Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 15124
del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019). L’ ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305).
Quanto alla ritenuta valenza della nomina di difensore di fiducia e contestuale elezione di domicilio rilasciata in favore dell’avv. COGNOME la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del condivisibile principio secondo cui la immotivata mancata sottoscrizione del verbale recante tale designazione non determina l’invalidità dell’atto, né tale atteggiamento può interpretarsi -in assenza di allegazioni offerte dall ‘interessato – come proteso alla revoca della dichiarazione verbalizzata. Deve, in altri termini, risultare ex actis che il soggetto abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto per la difformità dei suoi contenuti rispetto alle dichiarazioni rese, ovvero per l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio ( ex multis Sez. 5 n. 37342 del 10/09/2024, S., Rv. 287114-02; Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281931; Sez. 6, n. 12238 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275722).
Le censure difensive, pertanto, non colgono nel segno poiché si incentrano sul rilievo che COGNOME aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di nomina del difensore di fiducia e di contestuale elezione di domicilio presso costui in quanto privo di conoscenza della lingua italiana (senza tuttavia fornirne la prova) e sulla circostanza della rinuncia al mandato, senza tenere conto che essa era intervenuta successivamente alla vocatio in iudicium notificata presso lo studio professionale e che, per assumere rilevanza ai sensi dell’art. 629 -bis cod. proc. pen., la mancata conoscenza del processo svoltosi in absentia non deve essere ‘ colpevole’.
E’ infondato anche il secondo motivo con il quale si deduce la carente e contraddittoria motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna.
Alla luce della situazione fattuale già richiamata nel paragrafo 1 del considerato in diritto, la Corte di appello ha affermato, con corretta deduzione logica, che la mancata impugnazione della pronuncia emessa nel giudizio di primo grado non era stata incolpevole poiché la doverosa ed esigibile diligenza avrebbe consentito a COGNOME -posto nelle condizioni di essere edotto della data di celebrazione del giudizio di primo grado, poiché comunicata al difensore di fiducia e domiciliatario in epoca antecedente alla rinuncia al mandato – di conoscere e di
individuare il difensore di ufficio nominato in sostituzione di quello fiduciario rinunciante e di rapportarsi con tale legale al fine di essere messo al corrente della vicenda processuale e dei suoi esiti.
Le deduzioni difensive non tengono quindi conto del fatto che la sequenza procedimentale valorizzata dalla Corte di appello (e non smentita dall’istante sul quale incombeva l’onere di dimostrare di non avere avuto effettiva conoscenza del processo) attestava come COGNOME si fosse volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del corso dello stesso, con conseguente difetto dei presupposti per l’invocata restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 comma 2.1. cod. pr oc. pen. che può essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente allorquando il condannato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20.11.2024- dep. 2025, Bamba, Rv. 287420).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 26/03/2025