Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cassano Magnago avverso la ordinanza del 23/11/2023 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’istanza con la quale era stata richiesta la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. e, in subordine, la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 3629/2020, emessa
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il 16 settembre 2020 dalla Corte d’Appello di Torino e divenuta irrevocabile il 3 novembre 2020, con la quale NOME COGNOME è stato condannato, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 9 gennaio 2019, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., rilevando che il medesimo aveva ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a mani proprie il 26 giugno 2014 ed era comparso personalmente alla prima udienza dinanzi al Tribunale il 30 settembre 2015 dichiarando in quella sede il proprio domicilio in INDIRIZZO. Successivamente, il 21 marzo 2018, il ricorrente aveva proceduto nel corso del dibattimento di primo grado a nominare un difensore di fiducia, che ha proposto appello e lo ha assistito anche nella fase del giudizio di secondo grado.
Il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, formulando un unico motivo con cui deduce la violazione di legge in relazione alla erronea dichiarazione di assenza. L’imputato non avrebbe avuto effettiva conoscenza del giudizio di secondo grado, nonostante sia rimasta immutata la residenza anagrafica e la notifica al difensore risulti eseguita il 16 giugno 2020, in epoca antecedente all’attestazione della irreperibilità dell’imputato al domicilio dichiarato, affermata dall’addetto al servizi postale in data 25 giugno 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso si palesa infondato.
A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia pretende, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell’imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen., sia nel caso della rescissione del giudicato, la verifica della incolpevole mancata conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento o del processo.
La giurisprudenza di legittimità, in materia di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, aveva affermato un principio che trova applicazione anche in tema di rescissione del giudicato, in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell’imputato (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277210 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 1937 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.). Si è affermato che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non potendosi ritenere tale quella derivante dall’avviso di conclusione
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delle indagini preliminari, «fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione» oppure «non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza». La riforma del procedimento in absentia ha profondamente modificato la disciplina in materia: in precedenza le garanzie dell’imputato inconsapevole erano limitate alla possibilità di chiedere la restituzione del termine per l’impugnazione, ove emergesse l’inconsapevolezza della sentenza di condanna; nell’attuale sistema si richiede invece l’emersione della incolpevole mancata conoscenza dell’esistenza del procedimento penale; se tale condizione risulta provata l’imputato assente e inconsapevole ha diritto alla integrale reiezione del processo e non solo, come nel precedente sistema, alla restituzione di un termine determinato, eventualmente collocato in una fase avanzata della progressione processuale. L’effetto restitutorio è correlato ad un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano; la giurisprudenza di legittimità ha precisato che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l’impu non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla effettiva conoscenza dell’esistenza del processo.
Si individua, in buona sostanza, in capo all’accusato “consapevole” dell’esistenza della pendenza, un preciso onere di diligenza che si declina, da un lato, nel dovere di informarsi circa lo stato della progressione processuale, dall’altro nell’ esercitare le facoltà ed i diritti che gli sono riconosciuti ogni volta che lo stesso abbia conoscenza dell’esistenza del processo. La verifica dello stato di conoscenza, peraltro, non è limitata alla fase “processuale”: la lettera dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. fa infatti esplicito riferimento al “procedimento” ed esclude che si possa limitare la rilevazione di eventi che generano la “conoscenza” solo a quelli successivi all’avvio della fase processuale.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando che l’imputato: – ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a mani proprie; – è comparso personalmente nel dibattimento di primo grado; – ha nominato un difensore di fiducia nel corso di quest’ultimo; – il difensore di fiducia ha proposto appello, peraltro accolto quanto al trattamento sanzionatorio.
Pertanto, non si ravvisano i presupposti per restituire l’imputato nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, dal momento che non sussiste un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che ha impedito la conoscenza del procedimento; né tantomeno sussistono le condizioni per ottenere la rescissione del giudicato posto che l’assenza è dipesa da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La Corte di appello ha ribadito, peraltro, la correttezza del percorso seguito per la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello precisando che l’assenza è stata dichiarata dopo che COGNOME era risultato irreperibile al domicilio dichiarato. Il difensore di fiducia, rappresentato nel giudiz
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d’appello da un sostituto, munito di delega conferita per iscritto, nulla ha eccepito davanti ai giudici di appello all’udienza del 16 settembre 2020 circa la ritualità della notific all’imputato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/03/2024