Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23183 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di:
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/se GLYPH e le conclusioni del PG pe,t, GLYPH ttjek6 eick -1-(brt),”
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in premessa il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, con decisione resa in sede di udienza preliminare, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOMECOGNOME in relazione al reato in materia di stupefacenti in rubrica ascrittogli, per mancata conoscenza da parte di quest’ultimo della pendenza del processo, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen.
In particolare, il giudice procedente ha ritenuto che non vi sia prova dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, perché irreperibile, con conseguente applicazione del disposto dell’art. 420, co. 1, quater, c.p.p., sottolineando che il prevenuto “non si è presentato in udienza” e che “anche a seguito delle ricerche effettuate dalla P.G. non risulta integrata alcuna delle condizioni che consentirebbero di procedere
in sua assenza”.
Al tempo stesso il giudice procedente, conformemente alla previsione dell’art. 420 quater, co. 2, lett. e), c.p.p., indicava anche la data fino alla quale dovevano continuare le ricerche finalizzate a rintracciare l’imputato.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Genova, lamentando violazione di legge, con particolare riferimento all’erronea applicazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito non ha considerato la circostanza che, nella fase delle indagini preliminari, l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio, circostanza che, ad avviso del ricorrente, avrebbe , consentito al giudice dell’udienza preliminare di procedere in assenza del prevenuto, apparendo, pertanto, l’assenza di quest’ultimo dall’udienza preliminare, la conseguenza di una scelta volontaria e consapevole di sottrarsi al processo.
Con requisitoria scritta del 30.1.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona del dott. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso,
Risolto positivamente dalla giurisprudenza di legittimità il tema della legittimazione del pubblico ministero a impugnare la sentenza ex art. 420 quater, co. 1, c.p.p. (cfr. Sez. U., n. 5847 del 26/09/2024,
Rv. 287414), il ricorso va comunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
Come rilevato, infatti, dal sostituto procuratore generale nella richiamata requisitoria scritta e come si evince dagli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, “nelle more della fissazione dell’udienza per la decisione del presente ricorso, à” pervenuta dal Tribunale di Genova nuova documentazione dalla quale risulta che l’imputato NOME è stato tratto in arresto in flagranza di reato dalla Polizia municipale di Genova in data 8/12/2024 e che, in tale occasione, gli sono stati notificati gli atti relativi al processo che ha dato luogo alla sentenza impugnata, sicché egli è stato reso edotto che la sentenza di non doversi procedere sarà revocata e che il processo a suo carico sarà riaperto dinanzi al Gup del Tribunale di Genova nell’aula 58 alle ore 9, del primo giorno non festivo del mese di febbraio del corrente anno, come risulta espressamente indicato nella sentenza in esame”.
Risulta, pertanto, soddisfatto, dopo la presentazione del ricorso, l’interesse sotteso all’impugnazione articolata dall’organo della Pubblica Accusa, finalizzato a ottenere l’annullamento della sentenza di cui si discute, con rinvio al giudice di merito, affinché procedesse alla celebrazione dell’udienza preliminare in assenza dell’imputato.
Trova applicazione, dunque, il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza (e della permanenza ) del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274).
Ragioni di completezza espositiva, rendono comunque opportuno soffermarsi sul motivo di ricorso articolato dal pubblico ministero, che appare manifestamente infondato.
Il ricorrente, invero, non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, a partire dall’originaria disciplina dell’assenza dell’imputato, contenuta nell’art. 420 bis, c.p.p., prima dell’intervento riformatore del 2022, che ne ha configurato l’attuale
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formulazione, ha costantemente svalutato forme di conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, fondate su presunzioni.
Si è, in particolare, affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103: cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420).
Più recentemente si è evidenziato che, in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la dichiarazione di assenza che aveva desunto la conoscenza del processo, in particolare, tra l’altro, dalla intervenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari nonché dalla intervenuta notifica di un provvedimento di dissequestro sempre in tale fase: cfr. Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Rv. 284062).
Sempre in questo alveo interpretativo si collocano ulteriori decisioni, in cui si evidenzia come l’elezione di domicilio operata dall’imputato nella fase delle indagini preliminari presso lo studio del difensore di fiducia, non è sufficiente ad assicurare di per sé l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi al processo, in mancanza di elementi concreti da cui poter desumere che questi abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium nei suoi confronti, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo, al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione dell’onere probatorio (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 34523 dell’11.5.2023, Rv. 285177; Sez. 6, n. 24729 del 7.3.2024, Rv. 286712; Sez. 6, n. 44089 del 23.10.2024, Rv. 287298).
Orbene, come si è visto, la sentenza oggetto di ricorso ha fatto buon governo di tali principi, rilevando, anche sulla base delle indagini svolte
dalla polizia giudiziaria, l’impossibilità di giungere alla dimostrazione in positivo della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato,
la cui mancata conoscenza del processo a proprio carico risulta ulteriormente corroborata dall’affermazione del difensore di fiducia, non
contrastata dal ricorrente, di non avere avuto alcun contatto con il proprio assistito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma il 12.3.2025.