Conoscenza del processo e domicilio errato: non è automatica la volontà di sottrarsi
L’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato è un cardine fondamentale del giusto processo. Senza di essa, il diritto di difesa rischia di essere svuotato di ogni significato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 8069/2024) affronta un caso emblematico: cosa succede se un imputato elegge un domicilio che poi si rivela inidoneo e non comunica la variazione? Questo comportamento può essere interpretato automaticamente come una volontà di sottrarsi alla giustizia? La Suprema Corte fornisce una risposta chiara, tracciando una linea netta tra negligenza e dolo.
I Fatti del Caso: dall’Elezione di Domicilio alla Condanna in Assenza
La vicenda ha origine da un controllo di polizia giudiziaria durante il quale un soggetto, indagato, eleggeva domicilio presso un determinato indirizzo. Successivamente, veniva instaurato un procedimento penale a suo carico. Tuttavia, sia la citazione a giudizio (vocatio in iudicium) sia le notifiche successive non andavano a buon fine, poiché l’indirizzo dichiarato risultava non più idoneo. Di conseguenza, le comunicazioni venivano effettuate presso il difensore d’ufficio, e il processo si celebrava in assenza dell’imputato, concludendosi con una condanna. L’imputato, venuto a conoscenza della sentenza definitiva, proponeva istanza di rescissione del giudicato, sostenendo di non aver mai avuto colpevole conoscenza del processo.
La Decisione della Corte d’Appello
In un primo momento, la Corte d’Appello di Brescia rigettava la richiesta. Secondo i giudici di merito, l’imputato, avendo eletto domicilio, era a conoscenza dell’esistenza di un procedimento potenziale. Pertanto, aveva l’onere di comunicare ogni variazione e di mantenersi in contatto con il difensore nominato d’ufficio. La mancata comunicazione e l’indicazione di un indirizzo inidoneo venivano interpretate come una scelta consapevole di sottrarsi al processo, rendendo legittima la celebrazione del giudizio in sua assenza.
La Mancata Conoscenza del Processo secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente questa prospettiva, accogliendo il ricorso del condannato. I giudici supremi hanno chiarito che non è possibile far discendere automaticamente la volontà di sottrarsi al processo dalla mera dimenticanza o negligenza nel comunicare il mutamento di domicilio. La conoscenza del processo non può essere presunta. La conoscenza di un atto pre-procedimentale, come un sequestro o un’identificazione, non equivale alla conoscenza certa dell’avvio di un processo con specifiche accuse.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la sua decisione sui principi sanciti dall’art. 420-bis del codice di procedura penale e sulla consolidata giurisprudenza di legittimità. Si è sottolineato che per procedere in assenza non basta la regolarità formale delle notifiche. È necessario un accertamento in fatto che dimostri, senza dubbi, una ‘volontaria sottrazione’ alla conoscenza del procedimento. Questo richiede ‘condotte positive’ da parte dell’imputato, non una semplice omissione o ‘mancanza di diligenza informativa’. La legge non consente di ‘tipizzare’ comportamenti come l’elezione di un domicilio falso o la mancata comunicazione della variazione come prove automatiche della volontà di evadere il processo. Tali circostanze possono essere valutate nel contesto specifico, ma non sono di per sé sufficienti. Trasformare la ‘mancata diligenza’ in una ‘conclamata volontà’ di evitare la giustizia sarebbe un ritorno a vecchie presunzioni, non consentite dall’attuale ordinamento. Pertanto, in assenza di elementi concreti che dimostrino che l’imputato fosse stato effettivamente informato del processo (ad esempio, tramite contatti con il suo difensore), il ricorso deve essere accolto.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: un cittadino non può essere processato e condannato a sua insaputa sulla base di semplici presunzioni. La volontà di sottrarsi al processo deve essere provata con elementi oggettivi e non può essere dedotta da una condotta meramente negligente, come l’omessa comunicazione di un cambio di indirizzo. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza e rinviato il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione, che dovrà tenere conto del principio secondo cui, senza prova certa della conoscenza, il processo celebrato in assenza è illegittimo. Questo rafforza il diritto alla difesa e impone alle autorità giudiziarie un onere di verifica più stringente prima di procedere in assenza dell’imputato.
La sola elezione di un domicilio poi risultato inidoneo è sufficiente per procedere in assenza dell’imputato?
No, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, la sola indicazione di un domicilio inidoneo o la mancata comunicazione della sua variazione non sono sufficienti per presumere la volontà dell’imputato di sottrarsi al processo e, quindi, per procedere legittimamente in sua assenza.
Cosa si intende per ‘volontaria sottrazione alla conoscenza del processo’?
Si tratta di un comportamento attivo e consapevole dell’imputato finalizzato a evitare di ricevere informazioni sul procedimento. Non si tratta di una semplice negligenza, come dimenticare di comunicare un cambio di indirizzo, ma di condotte positive che dimostrano la scelta deliberata di rimanere all’oscuro del processo.
La conoscenza di un atto di indagine, come un sequestro, equivale alla conoscenza del successivo processo?
No. La sentenza chiarisce che avere ricevuto un atto nella fase delle indagini preliminari non implica automaticamente che l’imputato sia a conoscenza della successiva citazione a giudizio (vocatio in iudicium) e delle specifiche accuse che gli verranno mosse nel processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 26/09/2023 della Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- GLYPH La Corte d’appello -di Brescia, con l’ordinanza impugnata -depositata il 6 ottobre 2023 ed in pari data comunicata al difensore del ricorrente, che ha tempestivamente proposto impugnazione- ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata nell’interesse del condannato, oggi ricorrente, che aveva dedotto l’incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato libero pede in sua assenza, giacché la vocatio in iudicium per quella contestazione e tutte le successive notifiche di quel processo erano state indirizzate al domicilio dichiarato in data 12 aprile 2014 (verbale contestuale al sequestro di polizia giudiziaria) e, riscontratane la inidoneità, presso il difensore di uffici domiciliatario ex lege, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che l’imputato avesse con questi intrattenuto alcuna forma di contatto professionale per l’intera durata del processo.
La Corte d’appello ha messo in rilievo che la dichiarazione di domicilio, in un atto in cui si dava conto dell’esistenza del procedimento penale instaurando a carico dell’indagato, costituiva presupposto idoneo per la celebrazione del giudizio in assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. pen.; l’imputato, avuta conoscenza del procedimento, aveva l’obbligo di comunicare all’autorità procedente la variazione del domicilio dichiarato e, comunque, l’onere di attivarsi per mantenere i contatti con il difensore di ufficio nominato e di verificare che il domicilio dichiarato fosse idoneo alla funzione da lui stesso scelta. Così stando i fatti processuali, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato si fosse volontariamente sottratto al processo, avendo scientemente indicato un domicilio inidoneo e non avendo comunque comunicato il mutamento di quello stesso domicilio.
Tanto basta, ad avviso della Corte territoriale, per avere certezza che l’imputato conoscesse del procedimento pendente ed avesse consapevolmente scelto di restare assente, disinteressandosi volontariamente dell’esito e, dunque, della decisione divenuta irrevocabile.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.:
Inosservanza della legge processuale (art. 420 bis cod. proc. pen.) non potendo ritenersi provata la effettiva conoscenza del processo sulla base della mera erronea indicazione del domicilio all’atto del sequestro e della identificazione; nessun atto dimostra che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del processo attraverso la comunicazione dell’atto di vocatio in iudicium; esclusa
era rimasta pure l’ipotesi che nel corso del processo il ricorrente avesse interloquito con il difensore nominato di ufficio;
- Vizio esiziale di motivazione per manifesta illogicità della valutazione operata dalla Corte circa il difetto dei presupposti di fatto e le condizioni in diritto de dedotta incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte ha ritenuto che la omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato (imposta dall’ad 161 comma 2, cod. proc. pen.) potesse univocamente rappresentare la volontà di sottrarsi al processo; ma non può farsi discendere dalla mera dimenticanza della comunicazione di mutamento del domicilio la volontà di sottrarsi al processo; né può altrimenti ritenersi che la conoscenza dell’atto di sequestro operato dalla polizia giudiziaria sia equipollente alla conoscenza del procedimento, tanto meno del processo, non avendo il ricorrente mai avuto contezza della vocatio in iudicium, con la precisa contestazione del fatto-reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono fondati.
- Non è dubbio che l’atto di elezione di domicilio del 12 aprile 2014 ebbe luogo nell’ambito del pre-procedimento, senza che il soggetto controllato avesse alcuna contezza del successivo sviluppo processuale dell’istaurando procedimento (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Rv. 285177). Le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420, in motivazione, § 14) hanno già avuto modo di osservare che: «…, si rammenta come la disposizione , per la difesa dai “finti inconsapevoli valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione “alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento” … Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L’art. 420-bis cod. proc. pen. non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione”: se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius
per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita». Del resto, si è pure specificamente riconosciuto che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rescissione, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell’atto, assegni al comportamento dell’imputato, che abbia omesso di comunicare all’Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze (in questi precisi termini Sez. 1, n. 27919, del 30/9/2020, COGNOME, Rv. 279641).
L’elemento di ipotizzabile conoscenza del futuro processo evidenziato dalla Corte territoriale e nelle conclusioni del P.g., oltre ad essere di per sé equivoco, non appare comunque idoneo al fine di ritenere che l’imputato volesse sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria sottrarsi ad un processo futuro ed eventuale e si colloca comunque in una fase precedente a quella della vocatio in iudicium.
Né può assumere efficacia dirimente il ritenuto mutamento di domicilio, successivo di un anno e non comunicato all’autorità giudiziaria.
1.2. Non può dunque trarsi argomento dalla informazione ricevuta all’atto del sequestro per affermare la conoscenza certa del processo da parte dell’imputato, né sono evidenziati altri elementi (rapporti o contatti tra il difensore di ufficio l’imputato) capaci di rappresentare che il Serban fu informato della pendenza del processo dal difensore di ufficio.
In ragione delle considerazioni che precedono, e in difetto di elementi obiettivi in grado di dimostrare l’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata dev’essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuova valutazione della domanda di rescissione del giudicato, che tenga conto dei principi di diritto enunciati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e poco sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 024.