Conoscenza del Processo: Non Basta l’Avviso di Conclusione Indagini
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43730 del 2024, ha riaffermato un principio cruciale in materia di procedura penale: per poter affermare la colpevole assenza di un imputato al proprio processo, non è sufficiente dimostrare che questi abbia ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini. È indispensabile provare la sua effettiva conoscenza del processo, che deriva dalla notifica di un atto formale di citazione a giudizio. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale garantista, volto a tutelare il diritto di difesa.
I Fatti del Caso
Un cittadino, condannato con una sentenza del Tribunale divenuta irrevocabile, presentava un’istanza alla Corte d’Appello per ottenere la rescissione del giudicato. Sosteneva di non aver mai avuto un’effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, essendo stato giudicato in sua assenza. La Corte d’Appello rigettava la sua richiesta, ritenendo che la notifica a mani proprie dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con contestuale elezione di domicilio e nomina di un difensore d’ufficio, fosse una prova sufficiente della sua consapevolezza del procedimento.
Insoddisfatto, l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei principi di legittimità sulla incolpevole mancata conoscenza del processo. A suo avviso, la Corte territoriale aveva errato nel considerare l’avviso di fine indagini come un atto idoneo a informarlo del processo vero e proprio.
La Decisione della Cassazione e l’Importanza della Conoscenza del Processo
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza della Corte d’Appello e rinviando il caso per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ribadito che la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, è ormai consolidata nel distinguere nettamente tra la fase delle indagini e quella processuale.
L’effettiva conoscenza che abilita un processo in assenza deve riguardare l’accusa come formalizzata in un atto di “vocatio in iudicium”, ovvero un decreto di citazione a giudizio o un atto analogo. L’avviso di conclusione delle indagini, pur essendo un atto importante, si colloca in una fase antecedente e non garantisce di per sé che l’indagato sia venuto a conoscenza dell’inizio del processo.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la sua decisione richiamando numerosi e autorevoli precedenti delle Sezioni Unite. È stato chiarito che il principio secondo cui la conoscenza deve riferirsi alla “vocatio in iudicium” è un pilastro del giusto processo. Questo principio, inizialmente affermato per l’istituto della restituzione nel termine, è stato esteso in modo coerente anche alla rescissione del giudicato e alla celebrazione del processo in absentia.
I giudici hanno specificato che equiparare la conoscenza dell’avviso di fine indagini alla conoscenza del processo costituirebbe un errore di diritto. La prima informa l’indagato che un’indagine su di lui si è conclusa, ma non lo informa necessariamente che la Procura ha deciso di esercitare l’azione penale e che è stato fissato un processo a suo carico. La Corte d’Appello, basando la sua decisione esclusivamente sulla ricevuta notifica di tale avviso, non ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati, omettendo di verificare se l’imputato avesse mai ricevuto un formale atto di citazione a giudizio.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza le tutele per l’imputato assente. Stabilisce in modo inequivocabile che le garanzie procedurali non possono essere svuotate da interpretazioni estensive. Per procedere in assenza, lo Stato deve avere la certezza che l’imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere non solo l’esistenza di un’indagine, ma l’esatto momento in cui questa si trasforma in un processo. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non è, da sola, sufficiente a fornire questa certezza. La decisione impone quindi ai giudici di merito un’analisi più rigorosa, che verifichi la notifica degli atti specifici di citazione in giudizio prima di poter negare un rimedio restitutorio come la rescissione del giudicato.
È sufficiente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini per dimostrare che l’imputato era a conoscenza del processo?
No, secondo la Corte di Cassazione, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è sufficiente a provare l’effettiva conoscenza del processo. Tale conoscenza deve essere riferita a un atto formale di citazione a giudizio (“vocatio in iudicium”).
Perché la conoscenza della ‘vocatio in iudicium’ è considerata fondamentale?
Perché è l’atto formale che informa l’imputato dell’accusa specifica mossa contro di lui e dell’instaurazione di un procedimento giudiziario. A differenza dell’avviso di fine indagini, esso segna il passaggio dalla fase investigativa a quella processuale, garantendo il pieno diritto di difesa.
Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza per chi viene condannato in assenza?
La conseguenza è che se una persona viene condannata in assenza e può dimostrare di aver ricevuto solo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma non un formale atto di citazione a giudizio, ha fondate possibilità di ottenere la “rescissione del giudicato”, ossia l’annullamento della sentenza di condanna e la celebrazione di un nuovo processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43730 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME adiva la Corte d’Appello di Ancona proponendo istanza di rescissione de giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 13 aprile 2018 divenuta irrevocabile.
La Corte d’Appello rigettava l’istanza osservando che il ricorrente aveva ricevut notifica a mani proprie dell’avviso di conclusione delle indagini con elezio domicilio e nomina del difensore d’ufficio.
Ricorre NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittoriet della motivazione e violazione dei principi sulla incolpevole conoscenza del proce così come fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Era errata la considerazio il ricorrente sarebbe stato informato del processo con la notifica dell’avv conclusione delle indagini, senza alcun effettivo accertamento della ricezione d provvedimento formale di vocatio in judicium, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi del diritto sovranazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che l’effettiva conoscenz del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimen formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’ac contenuta GLYPH nell’avviso GLYPH di GLYPH conclusione GLYPH delle GLYPH indagini GLYPH preliminari (Sez. U n. 28912 dei 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01). Detto principi declinato nella sentenza sopra citata con riferimento all’istituto della restituz termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen., è stato ribadito anche in ordine alla celebrazione del procedimento in abfisentia, ai fini del ricorso al rimedio resti della rescissione del giudicato (Sez. U – n. 23948 del 28/11/2019, NOME Rv. 279420 – 01 ; Sez. 6 – n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680 – 0 Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, n. 21816 del 25/01/2021, GLYPH PMT/ Sez. 5, GLYPH n. 19949 del 06/04/2021, COGNOME, NOME, NOME, Rv. 280931 GLYPH -Rv. 281373 Rv. 281256 01; Sez. 2, 01; 01; Sez. 6 – n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264 – 01).
La Corte territoriale, che ha desunto la prova della conoscenza del procedimento dal avvenuta comunicazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini, n ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi sopra richiamati. Conseg quanto esposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuov giudizio alla Corte d’appello di Ancona.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appell di Ancona.
Roma, 24 ottobre 2024
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