Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46353 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di giurisdizione sollevato da: GUP TRIBUNALE MILITARE NAPOLI nei confronti di:
PROCURA REPUBBLICA C/0 TRIBUNALE SIRACUSA
con l’ordinanza del 11/05/2023 del GUP PRESSO TRIB.MILITARE GLYPH di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo GLYPH GLYPH .? 0 41ik, o(
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Ritenuto in fatto
Il Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2021, h dichiarato il difetto di giurisdizione nel procedimento nei confronti di COGNOME, imputato del delitto di diffamazione miliare di cui all’art. 227 c. p. m ragione del vincolo di connessione con un reato comune di maggiore gravità, delitto di calunnia, per il quale procedeva l’Autorità giudiziaria ordina Siracusa.
Successivamente, con provvedimento del 13 dicembre 2022, la Procura della Repubblica di Siracusa, ricevuti gli atti a seguito della sentenza dichi del difetto di giurisdizione, ha disposto la trasmissione degli atti alla militare della Repubblica di Napoli in considerazione del decreto di archiviazi emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in or all’addebito di calunnia.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napo reinvestito del procedimento, ha sollevato conflitto negativo di giurisdiz ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, e ciò in for rilievo che, una volta attribuita la giurisdizione per tutti i reati, sia c militari, per effetto della connessione di cui all’art. 13, comma 2, cod. pro all’Autorità giudiziaria ordinaria, questa conserva la giurisdizione anche nel in cui il reato comune più grave sa stato definito e rimanga unicamente l’adde per il meno grave reato militare.
Considerato in diritto
Il conflitto di giurisdizione proposto dal Giudice per le indagini prelimi del Tribunale militare di Napoli non sussiste, per le ragioni che di segu espongono.
Il conflitto negativo, sia di competenza che di giurisdizione, si ha quan due giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto in riferimento ad una stessa persone; nel caso in esame, invece, l’Aut giudiziaria ordinaria di Siracusa non si è pronunciata sulla sua giurisdizio riferimento al reato militare connesso con quello, comune, per il quale ha disp l’archiviazione del procedimento; e si è limitata, appunto, a decidere sul comune, estraneo all’ipotizzato conflitto.
In assenza di una pronuncia che abbia declinato la giurisdizione non s determinata una situazione di stallo, per l’assenza di uno dei termini decisor dovrebbero confliggere.
Il sollevato conflitto deve dunque essere dichiarato insussistente, restituzione degli atti all’Autorità giudiziaria che ne ha ordinato la trasmis questa Corte, e quindi al Giudice per le indagini preliminari presso il Trib militare di Napoli.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli Tribunale militare di Napoli- .)NOME*,’ etr.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2023.