Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9393 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Valona (Albania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia in data 24 luglio 2021 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri il 15 luglio 2010, irrevocabile il 12 marzo 2019 – a seguito del rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 marzo 2018
che la aveva confermata – non ritenendo sussistente il contrasto di giudicati rispetto alla sentenza emessa il 14 ottobre 2014 dal Tribunale di Roma, con la quale NOME è stato prosciolto ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. perché già giudicato con sentenza emessa in data 16 ottobre 2007 dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile in data 19 novembre 2009.
NOME era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Velletri, in qualità di promotore, direttore, organizzatore insieme ad altre persone, fra cui il fratello NOME COGNOME, del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo a), contestato in Ciampino dal 2001 al 19 aprile 2003, e perciò condannato alla pena principale di anni 12 di reclusione, oltre alle pene accessorie spese processuali e di custodia.
Con la sentenza del Tribunale di Roma del 14 ottobre, invece, i restanti imputati di provenienza albanese (in concorso con NOME giudicato separatamente) sono stati assolti perché il fatto non sussiste in relazione al medesimo reato associativo contestato in Albania e Roma sino all’aprile 2003.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, procuratori speciali, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, lett. a), e 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Perugia, pur avendo ritenuto la medesimezza dei fatti storici giudicati in entrambi i processi (associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90 tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME e altri), non considera che nella sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il ricorrente viene giudicato da solo perché per gli altri imputati si era proceduto separatamente).
In ogni caso, l’affermazione di colpevolezza del ricorrente è basata sui suoi rapporti, contatti e traffici, compiuti per oltre un anno unitamente ai suoi associati, circostanza che induce il Tribunale a parlare al plurale, pur in presenza di un processo con unico imputato.
In relazione a ciò, dunque, è illogico e contraddittorio da parte della Corte di appello di Perugia valorizzare esclusivamente quanto indicato nel dispositivo della sentenza emessa il 14 ottobre 2014 dal Tribunale di Roma in cui NOME viene prosciolto ai sensi dell’articolo 649 cod. pen. perché già giudicato con sentenza emessa in data 16/10/2007 dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile in data 19 novembre 2009, quando nella motivazione di COGNOME sentenza nulla viene detto in merito.
Gli imputati del reato associativo giudicati dal Tribunale di Roma sono, infatti, gli stessi per i medesimi fatti eccetto NOME, separatamente giudicato del Tribunale di Velletri (vedi pagina 11 della sentenza del Tribunale di Roma). Non emergono altri fatti, ovvero altre persone imputate per il medesimo reato associativo.
A pagina 11 della sentenza del Tribunale di Roma si può leggere che il ricorrente è stato arrestato per questi fatti nell’aprile 2003 e giudicato separatamente dal Tribunale di Velletri. L’esame congiunto delle due sentenze porterebbe a concludere che NOME avrebbe commesso da solo il medesimo delitto contestato ai capi A) di entrambi i procedimenti esclusivamente al gruppo di soggetti albanesi tutti poi sostanzialmente assolti per l’insussistenza del reato associativo, anche se nel dispositivo si utilizza la formula per non avere commesso il fatto.
Appare illogica la motivazione laddove critica le argomentazioni difensive circa le oggettive e rilevanti novità introdotte con l’istanza di revisione. La Corte d appello di Perugia non ha valutato nel suo insieme la oggettiva potenzialità degli elementi addotti da parte del richiedente scegliendo di parcellizzare il loro esame e sminuirne la portata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Occorre premettere che:
-la sentenza del Tribunale di Velletri ha condannato, con il rito ordinario, NOME COGNOME (unico imputato) per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 dal 2001 al 2003, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e “altri” (dalla lettura della sentenza gli “altri” risultano tutti imputati della sentenza d Tribunale di Roma );
-la sentenza del Tribunale di Roma – che, in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90, aveva, come imputati, NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME COGNOME, altri albanesi indicati nominativamente (alcuni non indicati nella motivazione della sentenza del Tribunale di Velletri), e NOME COGNOME (indicato in premessa come giudicato separatamente, in relazione al reato di cui all’art. 74 e imputato, invece, per tre reati fine), in motivazione ha chiarito che mancava la prova della sussistenza del reato di associazione e poi nel dispositivo assolveva tutti gli imputati dal reato per non avere commesso il fatto e, quanto a NOME (che, come detto, per il 74 non era proprio imputato), per ne bis in idem.
La Corte di appello si è limita, quanto a NOME, a dichiarare la prescrizione in relazione ai reati fine.
3.0ccorre COGNOME evidenziare COGNOME che COGNOME Costituisce COGNOME principio COGNOME consolidato COGNOME nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il ricorso all’istituto del revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione
del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l’essenza stessa della giurisdizione. Per COGNOME indirizzo, la norma dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un’inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all’accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra decisione irrevocabile (Sez. 6, n.488 del 15/11/2016, COGNOME Martino, Rv. 269232).
Ne consegue che, anche nel caso di reati a partecipazione plurisoggettiva necessaria, come il reato associativo o il reato di corruzione, non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti come nel caso in esame, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, in maniera coincidente ed il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differente valutazione della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fatto considerate nei diversi giudizi, definiti con decisione irrevocabile.
È stato anche affermato che, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che il concetto di inconciliabilità sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259449); sicché non è ammissibile l’istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, COGNOME D, Rv. 214643).
3.1. In sostanza, se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, sia stato ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei due compartecipi del medesimo reato (nel caso in esame un associato a delinquere), mentre nell’altro separato giudizio quello stesso fatto storico sia stato ritenuto privo di valenza probatoria così da portare all’assoluzione del coimputato (nel caso in esame gli altri associati a delinquere), il contrasto tra le due decisioni essendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presta ad essere superato attraverso l’istituto della revisione.
E ciò perché il vaglio della logicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l’istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l’ordinario giudizio di legittimità.
È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell’accertamento del fatto-reato.
Il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre una operazione valutativa che può condurre ad esiti differenti nonostante l’assenza di elementi di fatto accertati in modo divergente nei due giudizi in comparazione. Quindi non è in base all’esito differente della decisione sulla sussistenza o meno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante il semplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati del medesimo reato (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo Rv. 283317 – 01).
4. La Corte di appello di Perugia ha dato corretta applicazione a COGNOME regola iuris e, in ragione di ciò, il ricorso dell’imputato deve essere rigettato, con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2022
Il Consigli est nsore COGNOME
Il Presidente