Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24964 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG, dottAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME diretta ad ottenere la revoca, ex art. 669 cod proc. pen., della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli 1’11 ottobre 2019, irrevocabile il 25 gennaio 2020, per il reato di cui all’art. 349, comma secondo, cod. pen, in quanto avente ad oggetto il medesimo fatto di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 25 settembre 2018, riformata con sentenza dell’Il marzo 2021 della Corte di appello di Napoli che ha prosciolto l’imputato per estinzione del reato per prescrizione.
Seppure nel processo conclusosi con la dichiarazione di estinzione per prescrizione l’azione pena sia stata esercitata prima che nel processo definito con condanna, deve ritenersi che la preclusione che si determina nel caso di duplicazione di azione penale per lo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto ad opera dello stesso ufficio del pubblico ministero abbia valenza endoprocedimentale e non trovi applicazione nel giudizio di esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione, a fronte di due sentenze irrevocabili nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto, deve limitarsi a fare applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen., al cui comma 8 è stabilito che la regola per la quale deve essere revocata la sentenza di condanna, se è intervenuta una sentenza di proscioglimento, non opera nel caso in cui il proscioglimento sia stato pronunciato per una causa di estinzione verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, come avvenuto nel caso in esame.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge. L’azione penale che poi è stata definita con la sentenza di estinzione per prescrizione è stata esercitata prima di quella confluita nel processo conclusosi con condanna. Nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, seppure la causa di prescrizione sia maturata successivamente alla data di irrevocabilità della decisione di condanna, quest’ultima è stata pronunciata in forza di una duplicazione dell’azione penale inidonea a instaurare un valido rapporto processuale. La Corte di appello ha disatteso il principio di diritto fissato dalla sentenza n. 13640/2020 della Corte di cassazione, in forza del quale la sentenza pronuncia in conseguenza dell’esercizio postumo dell’azione già esercitata deve essere considerata inutiliter data.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la revoca della sentenza di condanna.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle regole codicistiche e non merita pertanto censura.
L’art. 669, comma 8, cod. proc. pen. detta una regola di assoluta ragionevolezza per il caso in cui coesistano, in sede esecutiva, due sentenze per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, l’una di proscioglimento per estinzione del reato, e l’altra di condanna, ma la prima abbia dichiarato una estinzione intervenuta successivamente all’acquisto della irrevocabilità della pronuncia di condanna. Stabilisce – in tal caso e in deroga al generale principio del favor rei che informa l’intera disciplina del cd. conflitto pratico di giudicati – che debba disporsi l’esecuzione della sentenza di condanna.
La diversa soluzione sarebbe illogica, perché esporrebbe il giudicato di condanna ad una revoca per un fatto estintivo di cui lo stesso giudicato impedisce, per sua tipica funzione, l’utile sopravvenienza. La pronuncia irrevocabile preclude il procedimento di formazione della causa estintiva, perché il reato a cui essa si riferisce è stato definitivamente accertato e non può essere esposto alla incidenza di eventi che ne determinino, appunto, l’estinzione. L’evenienza, strutturalmente patologica, di un procedimento avente ad oggetto lo stesso fatto addebitato nei confronti della stessa persona, che prosegua nonostante l’esistenza di un giudicato e si concluda, come nel caso di specie, con una dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata successivamente al giudicato stesso, non può comportare la prevalenza della pronuncia di proscioglimento
L’obiezione a questa impostazione potrebbe far leva sull’osservazione che il giudicato, di condanna o di proscioglimento che sia, è sempre impeditivo di un successivo procedimento, della sua eventuale prosecuzione e quindi dell’emissione di una pronuncia conclusiva, e ciò in forza della previsione dell’art. 649 cod. proc. pen. L’articolata disciplina contenuta nell’art. 669 cod. proc. pen. serve proprio a dare risposta nei casi in cui si abbia un conflitto tra giudicati conseguente alla violazione del divieto di un secondo giudizio e quindi alla omessa rilevazione della preclusione da bis in idem nella fase di cognizione del giudizio che abbia a proseguire nonostante il giudicato formatosi in altra sede.
Potrebbe allora dirsi che la deroga al principio generale della prevalenza, per l’ipotesi di conflitto pratico, del proscioglimento, con conseguente revoca del giudicato di condanna, non sia giustificata perché il dato che il proscioglimento sia stato determinato da un fatto estintivo, una prescrizione, venuto ad esistenza successivamente alla irrevocabilità della pronuncia di condanna non dovrebbe in alcun modo incidere sulle ragioni sottese alla articolata disciplina comportando la necessità di una deroga in danno della situazione di interesse del soggetto raggiunto dalla pluralità di pronunce.
Il dato significativo, che conduce ad una sostanziale diversità del caso ora in esame dalle altre ipotesi di conflitto, è che la pronuncia di proscioglimento ha trovato causa determinante in un fatto che è potuto accadere in tanto in quanto il procedimento è proseguito nonostante l’intervenuto giudicato.
Negli altri casi di proscioglimento, il processo conduce all’accertamento di fatti la cui esistenza è indipendente dalla sua stessa prosecuzione oltre il limite preclusivo del giudicato formatosi in altra sede.
Si pensi, ad esempio, ad un proscioglimento nel merito per l’ipotesi di prova sopravvenuta al giudicato dell’altro procedimento: in tale ipotesi, la prova che determina il proscioglimento non è prodotta dal procedimento che prosegue e la prosecuzione dell’accertamento ha consentito soltanto la sua acquisizione, che sarebbe comunque possibile attivando altro meccanismo quale una impugnazione straordinaria di revisione del giudicato di condanna.
Nel caso, invece, della dichiarazione dell’estinzione, che non sia ovviamente occorsa prima della formazione del giudicato, il fatto estintivo non sarebbe venuto ad essere senza la prosecuzione del procedimento che può dirsi indebita.
In violazione della preclusione derivante dal divieto del bis in idem si sono pertanto avute due conseguenze: la prosecuzione del procedimento, che connota tutti o comunque molti dei casi che poi sfociano in un conflitto di giudicati, e la strutturazione della causa del proscioglimento, perché intervenuta soltanto ed esclusivamente in ragione dell’esistenza di un procedimento che non avrebbe dovuto essere.
L’utile apprezzamento dell’estinzione del reato post iudicatum non è sempre precluso dall’ordinamento processuale. La disposizione dell’art. 676 cod. proc. pen. affida infatti al giudice dell’esecuzione, il compito, tra gli altri, “decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna”, ma ciò può e deve avvenire soltanto nei casi consentiti, nei casi tipizzati in cui l’estinzione si collega per necessità, per strutturazione legale della causa che la determina, ad un precedente giudicato.
Il riferimento esemplificativo è al meccanismo dell’art. 445 cod. proc. pen., che prevede l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento ove l’interessato non commetta, nel termine indicato dalla legge e successivo alla irrevocabilità della pronuncia, un reato, specificamente un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
6. In questo quadro normativo, di cui è agevole cogliere la coerenza sistematica, occorre tener conto del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800, secondo cui “non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente”.
Se di questo principio si desse l’interpretazione invocata in ricorso, con un’applicazione generalizzata e valevole anche in fase esecutiva per la soluzione dei casi di cd. conflitto pratico di giudicati, si avrebbe il sovvertimento dell’articolata disciplina codicistica e la sostituzione ad essa di un nuovo dispositivo di soluzione dei conflitti, non più fondato sul principio del favor rei (sia pure temperato nei termini appena illustrati), che non guarda al tempo di esercizio dell’azione penale, poi sfociata nella decisione divenuta irrevocabile, ma al contenuto dell’accertamento irrevocabile, se pure intervenuto in forza di un’azione penale esercitata successivamente all’altra che ha condotto al diverso giudicato.
Dovrebbe applicarsi sempre il principio della consumazione del potere per ri-esercizio e addivenire alla conclusione che la sentenza frutto del ri-esercizio indebito dell’azione penale va sempre caducata nel conflitto con l’altra, quale che sia il contenuto di accertamento di quest’ultima.
Una riscrittura della disciplina del cd. conflitto pratico di giudicati ispirata al criterio della preclusione da consumazione del potere di azione sarebbe risultato al di fuori della portata dell’impegno interpretativo che qualifica la giurisdizione, oltre che assai discutibile per l’abbandono dei principio del favor rei.
GLYPH 7. Il vero è che le statuizioni della sentenza delle Sezioni unite sono state espressamente, e correttamente, limitate all’ipotesi della litispendenza non regolata dalla disciplina dei conflitti di competenza, attesa l’identità di ufficio giudicante. La finalità di regolazione della litispendenza interna ad uno stesso ufficio giudicante è l’unica sottesa alla pronuncia delle Sezioni unite, che quindi non può essere letta e interpretata al di fuori del procedimento di cognizione, in funzione non già di prevenzione di un futuro conflitto cd. pratico di giudicati ma di regolazione dello stesso.
Sulla falsariga del ragionamento delle Sezioni unite deve allora dirsi che il principio generale dell’ordinamento, del ne bis in idem, trova applicazioni regolative diverse a seconda delle fasi, di cognizione e di esecuzione.
Nella prima, ove non possa soccorrere il meccanismo del conflitto di competenza, la litispendenza è risolta dalla declinazione del divieto di bis in idem come preclusione-consumazione del potere di azione, che va ritenuta impromovibile, con conseguente dovere di pronunciare l’improcedibilità con sentenza; nella seconda, il conflitto di giudicati, determinato dalla litispendenza non risolta in precedenza, ha meccanismi normativi espressi di soluzione, compiutamente regolati, essi stessi attuazione del principio generale del divieto di bis in idem, che non entrano in relazione, tanto meno di incompatibilità, con quello regolativo della litispendenza in cognizione, in parte di elaborazione giurisprudenziale.
Per tali ragioni non può condividersi il diverso principio di diritto, stabilito da Sez. 3, n. 13640 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279315, secondo cui “l’art. 669, comma 8, cod. proc. peli., che disciplina il concorso della sentenza di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ha un ambito applicativo diverso dall’art. 649 cod. proc. pen. che disciplina invece l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che accerti la violazione del divieto di bis in idem di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutilmente proposta.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che, erroneamente ritenendo applicabile l’art. 669, comma 8, seconda parte, cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna divenuto sì irrevocabile anteriormente a sentenza di proscioglimento per prescrizione per lo stesso fatto, ma originato da azione penale successivamente
esercitata a quella esitata nella suddetta sentenza, con conseguente violazione d principio del divieto di bis in idem).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, il 5 maggio 2023.