Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51176 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51176 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: AVV_NOTAIO nei confronti di:
GP AVV_NOTAIO
MASCIOPINTO DONATO i 1
con l’ordinanza del 03/03/2023 del GIP TRIBUNALE di AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentte le conclusioni del PG NOME COGNOME ;
hteRtirtl -dfferrsetn
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace civile di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ri in opposizione proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME al verbale di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE Bari in data 6 settembre 2017, con il quale veniv contestata la violazione dell’articolo 141, commi 4 e 11 del d. Igs. 30 aprile 1992, n, 285 (Co della strada) e comminata la sanzione amministrativa di euro 84,50.
Detto Giudice, invero, premette che: – la suddetta violazione scaturiva dai rilievi eff dalle forze dell’ordine in seguito ad un incidente stradale in cui era stato investito un pedo deceduto; – a COGNOME, che conduceva il ciclomotore coinvolto nel sinistro, era contestato il r di cui all’art. 590-bis cod. pen.; – al momento della presentazione del ricorso in opposizi procedimento penale a carico di COGNOME non era stato ancora instaurato, sicché all’udienza de 22 maggio 2018 il giudice civile, avendo preso cognizione della pendenza del processo penale, disponeva la sospensione del procedimento civile sino alla definizione del processo penale definito in data 3/09/2020 con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reat successivamente i ricorrenti hanno riassunto il procedimento di opposizione per il quale è sta fissata udienza di discussione; – il Comune di Bari, costituitosi regolarmente nel giudizio ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice civile adito, ai sensi dell’art. Codice della strada, in favore di quello penale per connessione obiettiva tra l’il amministrativo elevato ed il reato contestato.
Rileva, quindi, il Giudice di pace civile che: – è fondata l’eccezione preliminare solleva Comune di Bari; – i ricorrenti, che correttamente avevano proposto ricorso in opposizione dinanz al giudice civile in quanto non ancora pendente il procedimento penale, non avrebbero dovuto riassumere il procedimento di opposizione al verbale di contestazione innanzi a detto giudice, considerazione della persistenza della competenza del Giudice penale sulla violazione amministrativa, così come previsto dal sopra richiamato art. 221.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, al quale, in seguit dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace civile e alla cancellazione della causa dal ruo civile, è stata proposta, nell’interesse di NOME COGNOME, istanza di annullamento ovver revoca del verbale di contestazione summenzionato, oltre che di ogni sanzione principale e/o accessoria e eventuale connesso provvedimento amministrativo, non ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 221 dx(M. Codice della strada.
A tale riguardo osserva che, nel caso in esame, l’esistenza e/o accertamento del reato d omicidio stradale, oggetto di cognizione penale, non dipende dall’accertamento della violazion amministrativa irrogata nel verbale di contestazione opposto, ma dalla differente violazione cui all’art. 140 di detto Codice; e che non si verte, pertanto, in un caso di connessione obi per specialità, necessario ai sensi del suddetto art. 221 per radicare la competenza del giud penale (tanto da non figurare agli atti del procedimento penale alcun elemento ch documentasse la previa / contemporanea pendenza del giudizio civile dinanzi al Giudice di pace,
instaurato, altresì, non solo da COGNOMECOGNOME conducente dell’auto in occasione del sinistro, ma an da NOME COGNOMECOGNOME proprietario del veicolo, rimasto del tutto estraneo al processo penale Solleva, quindi, conflitto negativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli at a questa Corte per la sua risoluzione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Giudice p indagini preliminari del Tribunale di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo d competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere sull’istanza di annullamento del suddetto verbale di contestazione e di ogni conseguenza sotto il profil amministrativo dello stesso, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale previ dall’ art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle no successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giu per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.
Invero, il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di procedente nella causa civile di opposizione all’ingiunzione di pagamento della sanzion pecuniaria irrogata in relazione ad un’infrazione amministrativa, e il giudice penale, proced per il delitto ascritto all’opponente, deve essere risolto con l’affermazione della competenza giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra ille amministrativo e illecito penale (Sez. 1, n. 52138 del 22/11/2019, Rv. 278362).
Inoltre, la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente rea obiettivamente connessa con un reato, non viene meno qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento nel merito dell’imputato, in quanto la prevision contenuta nell’art. 24, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 – secondo la quale competenza del giudice penale a conoscere dell’illecito amministrativo connesso cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del r ovvero per difetto di una condizione di procedibilità deve essere interpretata nell’accez letterale e nel senso riduttivo esplicitato dalla norma (Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, Cerb Rv. 217019 – 01).
Orbene, la responsabilità colposa per omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen. nel process penale deciso dal Giudice remittente era scandita dalla violazione dell’art. 140 Codice de strada.
Il comma 1 di detto articolo stabilisce che «gli utenti della strada devono comportars modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni salvaguardata la sicurezza stradale»; il comma 2, invece, che «i singoli comportamenti, olt quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono».
Ne deriva che l’art. 141, comma 4, Codice della strada – che rientra tra le «norme c seguono» – la cui violazione è contestata in via amministrativa all’imputato nonché al propriet I GLYPH /itir9 IL del ciclomotore coinvolto nei fatti per cui è statUnIncesso penale, a norma del quale conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesc malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversarnenti pedonali e, caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertez e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada segni di spavento», costit per esplicita affermazione del legislatore, una mera specificazione della regola generale di all’art. 140 del Codice della strada.
Attenendo l’imputazione del processo penale a carico di NOME COGNOME, nella descrizione del profilo di colpa contestato, precisamente ai contenuti del combinato disposto degli artt. comma 2, e 141, comma 4, Codice della strada, con chiara sussistenza di un rapporto di connessione oggettiva tra illecito penale e amministrativo, la competenza anche in ordine al violazione non costituente reato, va, pertanto, individuata in capo al Giudice per le ind preliminari del Tribunale di Bari, che ha definito il processo penale con sentenza di merito.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Bari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.