Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41964 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/06/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO DI PALERMO nei confronti di:
CORTE APPELLO DI BOLOGNA
con l’ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza in capo alla Corte di Appello di Bologna; udito il difensore AVV_NOTAIO, che si è riportato alla memoria depositata;
RITENUTO IN FATTO
La cittadina turca NOME è stata condannata – dalla Autorità giudiziaria olandese – alla sanzione pecuniaria di euro 74,00, per violazione della legge olandese sulla circolazione stradale” (decisione del 23/02/2022, divenuta irrevocabile il 06/04/2022).
1.1. Chiamata a decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento di sentenza penale straniera, la Corte di appello di Bologna ha declinato la propria competenza ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, per essere la condannata residente nel Comune di Aragona, in provincia di Agrigento.
1.2. La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha evidenziato che:
la residenza della NOME in Aragona emergeva solo dal verbale di vane ricerche;
dalle ulteriori ricerche anagrafiche effettuate, invece, può evincersi come la condannata risieda in Rimini, alla INDIRIZZO, sin dal 02/01/2020;
non sussiste, quindi, alcun elemento atto a radicare la competenza presso l’autorità giudiziaria palermitana.
La Corte di appello di Palermo, inoltre, ha ricordato che l’art. 8 d.lgs 15 febbraio 2016, n. 37 (Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), testualmente stabilisce che: «1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall’estero. 2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all’autorità competente dello Stato di decisione». Tanto premesso, la Corte di appello di Palermo ha sollevato conflitto negativo di competenza, per essere competente la Corte di appello di Bologna.
NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha presentato memoria difensiva, a mezzo della quale ha rappresentato di aver spontaneamente provveduto – in data 16 maggio 2023 – al pagamento della sanzione, allegando la relativa ricevuta. In ragione di ciò, ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sul dedotto conflitto, per cessata materia del contendere.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d’appello di Bologna.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, ha inoltrato memoria difensiva. A mezzo di tale atto – una volta ripercorsi i passaggi fondamentali, quanto alle deduzioni esposte tramite l’atto di impugnazione – la difesa ha ribadito, in primo luogo, la sussistenza del dedotto conflitto negativo d competenza (per esservi due giudici ordinari che hanno stabilito la propria incompetenza, stante il difetto del presupposto giuridico territoriale legato all dimora); tanto precisato, ha concluso per l’incompetenza di entrambe le Corti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve precisarsi, in via preliminare, come il conflitto negativo di competenza ora al vaglio di questo Collegio risulti ammissibile in rito; tal ammissibilità rappresenta la diretta conseguenza del AVV_NOTAIO principio secondo il quale – avverso i provvedimenti declinatori della competenza territoriale – non è proponibile impugnazione, potendosi esclusivamente sollevare conflitto (Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, COGNOME, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 263403). Tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Bologna.
Occorre altresì precisare come sia preclusa, in questa sede, ogni statuizione attinente alla eventuale cessazione della materia del contendere. Le modalità di cessazione e di risoluzione del conflitto, infatti, sono rispettivament disciplinate dagli artt. 29 e 32 cod. proc. peri.; il dedotto pagamento della sanzione irrogata dall’Autorità olandese, però, non è riconducibile sotto l’egida normativa di alcuna di tali previsioni. Trattasi di questione, dunque, che sarà oggetto d valutazione in un momento successivo, in sede di merito.
Sono corrette le deduzioni formulate dalla Corte di appello di Palermo. Il sopra citato art. 8 del d.lgs n. 37 del 2016, infatti, radica la competenza a decidere in ordine al riconoscimento di sentenza straniera, alla ricorrenza di una serie di presupposti tra loro alternativi; tra questi figurano i criteri di collegame geografico costituiti dalla residenza, o dalla dimora, della persona. Come sostenuto dal Giudice che ha sollevato il conflitto e verificabile per tabulas, la COGNOME risulta residente in Rimini (Comune ricompreso nel distretto bolognese), da epocach lunga antecedente, rispetto all’emissione della pronuncia di condanna in oggetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarat competenza della Corte di appello di Bologna, alla quale vanno trasmessi gli a
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023.