Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1448 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1448 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: NOME nato il DATA_NASCITA
con l’ordinanza del 06/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
NOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conflitto;
RITENUTO IN FATTO
Con dichiarazione del 24 maggio 2022 NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale «Poggioreale – G. Salvia» di Napoli, ha denunciato personalmente conflitto di competenza, con istanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tra la Corte di appello di Cagliari, la Corte di appello di Ancona e il Tribunale di Ancona.
La questione riguarda il cumulo di pene concorrenti ed asseriti errori nella imputazione delle pene per effetto del computo, a carico dell’istante, di condanne riferibili ad altri soggetti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto è inammissibile per due ragioni concorrenti.
In primo luogo, la denuncia di conflitto non è stata presentata da un difensore abilitato all’esercizio della professione davanti alla Corte di cassazione, ma personalmente dallo COGNOME.
Il deposito dell’atto in data successiva al 3 agosto 2017 rende applicabili gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, laddove viene esclusa la possibilità, per l’imputato, di proporre personalmente il ricorso per cassazione, dovendo essere l’atto sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special della Corte di cassazione.
Le disposizioni trovano applicazione in relazione ai ricorsi proposti «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» e, pertanto, hanno significato di carattere generale comprensivo di «qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione», dovendo il giudizio davanti all’organo deputato ad assolvere all’unitaria funzione nomofilattica essere svolto secondo regole omogenee e unitarie.
In tal senso Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 con argomentazioni riprese da numerose conformi successive.
Altra concorrente causa di inammissibilità deriva dalla proposizione del conflitto di competenza da parte di soggetti privi della relativa legittimazione processuale.
Deve, infatti, essere ribadito che «in tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall’art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell’astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all’art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 25230 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281546, in termini anche Sez. 3, Ord. n. 17085 del 07/04/2006, COGNOME, Rv. 234305).
L’art. 30, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette ella Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori».
Il comma successivo della stessa norma stabilisce che il conflitto può essere «denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private».
Fissa, inoltre, le modalità con le quali deve essere proposta la denuncia e deve avvenire la sua trasmissione alla Corte di cassazione.
Il tenore della disposizione è univocamente interpretabile nel senso che spetta solo all’autorità giudiziaria che procede la legittimazione a investire la Corte di cassazione del conflitto.
Le parti, infatti, «non hanno il potere di interpellare direttamente la Corte di cassazione, né per sollevare, né per denunciare il conflitto, ma è consentito loro soltanto di proporre un atto di segnalazione delle divergenti determinazioni già assunte sulla competenza da due o più giudici, atto denominato denuncia, che però va proposto al giudice di merito, al quale spetta operarne una valutazione finalizzata a riscontrare sul piano contenutistico la rappresentazione in esso di una situazione che rientri, almeno in astratto, nella previsione di cui all’art. 28 cod. proc. pen. per avere due o più giudici preso o ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto addebitato allo stesso soggetto» (Sez. 1, n. 25230 del 2021, cit.).
La mancata proposizione del conflitto da parte del giudice non può essere surrogata dalla presentazione diretta dell’istanza davanti alla Corte di cassazione poiché, ricorrendo un’ipotesi rientrante nell’ambito dell’art. 28 cod. proc. pen., è data facoltà alla parte di chiedere al giudice di sollevare il conflitto, proporre l’eccezione di incompetenza territoriale davanti ad uno dei giudici in conflitto e, ancora, proporre la questione in sede di impugnazione della sentenza che abbia definito il giudizio nel grado.
Alla luce di quanto precede, la denuncia di conflitto deve essere dichiarata inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la denuncia di conflitto e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2022